Versione per la stampa
L'Italia si adegua alle regole europee sulla vittimologia
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 dicembre 2016)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, e in
particolare l'articolo 1 nonche' l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' della
persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio,
perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta'
e' presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni
processuali.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «prossimi congiunti di essa»,
sono aggiunte le seguenti: «o da persona alla medesima legata da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente»;
b) dopo l'articolo 90 sono inseriti i seguenti:
«Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa). - 1. Alla
persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorita' procedente,
vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in
merito:
a) alle modalita' di presentazione degli atti di denuncia o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e
della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
b) alla facolta' di ricevere comunicazione dello stato del
procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
c) alla facolta' di essere avvisata della richiesta di
archiviazione;
d) alla facolta' di avvalersi della consulenza legale e del
patrocinio a spese dello Stato;
e) alle modalita' di esercizio del diritto
all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
f) alle eventuali misure di protezione che possono essere
disposte in suo favore;
g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui
risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in
cui e' stato commesso il reato;
h) alle modalita' di contestazione di eventuali violazioni
dei propri diritti;
i) alle autorita' cui rivolgersi per ottenere informazioni
sul procedimento;
l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in
relazione alla partecipazione al procedimento penale;
m) alla possibilita' di chiedere il risarcimento dei danni
derivanti da reato;
n) alla possibilita' che il procedimento sia definito con
remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove
possibile, o attraverso la mediazione;
o) alle facolta' ad essa spettanti nei procedimenti in cui
l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova o in quelli in cui e' applicabile la causa di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto;
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle
case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.
Art. 90-ter. (Comunicazioni dell'evasione e della
scarcerazione). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei
procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono
immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia
richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti
di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva,
ed e' altresi' data tempestiva notizia, con le stesse modalita',
dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del
condannato, nonche' della volontaria sottrazione dell'internato
all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che
risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo
concreto di un danno per l'autore del reato.
Art. 90-quater. (Condizione di particolare vulnerabilita'). -
1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione
di particolare vulnerabilita' della persona offesa e' desunta, oltre
che dall'eta' e dallo stato di infermita' o di deficienza psichica,
dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze del fatto per cui si
procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il
fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale,
se e' riconducibile ad ambiti di criminalita' organizzata o di
terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se
si caratterizza per finalita' di discriminazione, e se la persona
offesa e' affettivamente, psicologicamente o economicamente
dipendente dall'autore del reato.»;
c) al comma 4 dell'articolo 134 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della
persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita' e' in ogni
caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta
indispensabilita'.»;
d) dopo l'articolo 143 e' inserito il seguente:
«Art. 143-bis. (Altri casi di nomina dell'interprete).- 1.
L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre
uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente
intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una
dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo'
anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel
verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo
119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete
quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non
conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda
partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita
dall'interprete.
3. L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove
possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di
comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica
dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa
di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere
compiutamente lo svolgimento del procedimento.
4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha
diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che
contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La
traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto
se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai
diritti della persona offesa.»;
e) al comma 1-bis dell'articolo 190-bis dopo le parole: «degli
anni sedici» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, quando
l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in
condizione di particolare vulnerabilita'»;
f) al comma 1-ter dell'articolo 351 e' aggiunto il seguente
periodo: «Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta
ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»;
g) al comma 1-bis dell'articolo 362 e' aggiunto il seguente
periodo: «Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie
informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione
di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona
offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di
sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta
ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie
informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.»;
h) al comma 1-bis dell'articolo 392 e' aggiunto il seguente
periodo: «In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione
di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su
richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
sua testimonianza.»;
i) all'articolo 398, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre
procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di
particolare vulnerabilita' si applicano le diposizioni di cui
all'articolo 498, comma 4-quater.»;
l) all'articolo 498, il comma 4-quater e' sostituito dal
seguente: «4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi,
quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in
condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se la persona
offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di
modalita' protette.».
Art. 2 Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 107-bis e' inserito il seguente:
«Art. 107-ter. (Assistenza dell'interprete per la proposizione
o presentazione di denuncia o querela).- 1. La persona offesa che non
conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela
dinnanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto, ha diritto di utilizzare una lingua a lei
conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa
richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta
dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.»;
b) dopo l'articolo 108-bis e' inserito il seguente:
«Art. 108-ter. (Denunce e querele per reati commessi in altro
Stato dell'Unione europea). - 1. Quando la persona offesa denunciante
o querelante sia residente o abbia il domicilio nel territorio dello
Stato, il procuratore della Repubblica trasmette al procuratore
generale presso la Corte di appello le denunce o le querele per reati
commessi in altri Stati dell'Unione europea, affinche' ne curi
l'invio all'autorita' giudiziaria competente.».
Art. 3 Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
valutati in euro 1.280.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla
riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della
missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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