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Nel caso in cui non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, non è valida la prima notificazione all'imputato, detenuto per altra causa,effettuata presso la casa di abitazione ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ancorché lo stato di detenzione non risulti dagli atti di causa
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere Dott. FUMU Giacomo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V.D., nato il ...; avverso la sentenza del 07/06/2002 della Corte d'Appello di Roma; visti gli atti, la sentenza ed il procedimento; udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Conzatti Alessandro; Udito il Pubblico Ministero, in persona del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha concluso chiedendo sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 157 c.p.p. nella parte in cui prevede che si debbano ritenere conosciute materialmente, dall'imputato o indagato, circostanze contenute in un atto che venga fisicamente consegnato a persona diversa dal diretto interessato, in relazione all'art. 117, comma I della Costituzione e al contenuto dell'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, cosi' come interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e particolarmente nella decisione adottata nel caso Sejdovic contro Italia; Udito il difensore Avv. C.R.M. del Foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e, in subordine, dichiarando di associarsi alle richieste del P.G..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 16.07.97 il Pretore di Roma, Sezione Distaccata di Tivoli, dichiarava D.V.D., rimasto contumace nel processo, colpevole del reato di cui all'art. 648 cpv. cod.pen. perche' al fine di procurare a se' o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva un assegno bancario provento di furto, in danno della titolare del conto corrente (accertato in Tivoli, nel luglio 1990) e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, lire 1.000.000 di multa, con applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata per anni uno, dopo l'esecuzione della pena, oltre al pagamento delle spese processuali.
Su impugnazione dell'imputato e del difensore, con sentenza 07.06.2002 la Corte di Appello di Roma riduceva la pena a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, revocava la misura di sicurezza della liberta' vigilata, confermava nel resto la sentenza di primo grado. Con il primo motivo, l'appellante, contumace nel giudizio di secondo grado, chiedeva dichiararsi la nullita' dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e degli atti successivi compresa la sentenza, in quanto il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'imputato presso la sua abitazione, mentre egli era detenuto per altra causa, anziche' presso la casa di reclusione dove si trovava ristretto, nelle forme di cui all'art. 156, comma 4 c.p.p.; con il secondo, l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perche' il fatto non sussiste.
La Corte territoriale rigettava l'eccezione di nullita' perche' dagli atti processuali non emergeva lo stato di detenzione dell'imputato, cosi' che correttamente la notifica era stata effettuata presso la casa di abitazione del medesimo a mani del padre convivente che, nel ritirare l'atto, non aveva rappresentato la circostanza che il figlio era detenuto.
Ricorre il difensore deducendo la nullita' della sentenza ex art. 606, comma I, lett c) c.p.p., per inosservanza delle norme di cui agli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. in relazione al rigetto dell'eccezione di nullita' del giudizio di primo grado per omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, all'epoca detenuto, e per omessa traduzione al dibattimento del medesimo, e chiede per tale motivo l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di primo grado. Premesso che la mancata rappresentazione al Pretore dello stato di detenzione non poteva ascriversi a colpa dell'imputato, che non aveva mai avuto notizia dell'esistenza del giudizio, e neppure del difensore che, nominato d'ufficio, ignorava lo stato di detenzione della persona, il ricorrente sostiene che l'interpretazione adottata nella sentenza di appello si risolve in una lesione del principio del giusto processo, garantito normativamente, ancor prima della sua introduzione nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che al comma III, lettera a) prescrive il diritto dell'imputato di essere informato dell'accusa rivoltagli nel giudizio ("della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico"). Di conseguenza, la sola interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli artt. 156, 157, 484, 485, 486 (gli ultimi tre nel testo vigente all'epoca del dibattimento di primo grado) e' quella che consente al giudice di dichiarare la nullita' del dibattimento di primo grado, cosi' che la diversa interpretazione data dalla Corte territoriale porrebbe in dubbio la legittimita' costituzionale della norma sul processo in contumacia dell'imputato. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la nullita' della sentenza per difetto e illogicita' della motivazione sull'elemento soggettivo del reato, chiedendone l'annullamento con rinvio ad altro giudice.
Il primo motivo e' fondato, il secondo resta assorbito.
Occorre premettere che la Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' Fondamentali (Roma, 04.11.1950) fa parte dell'ordinamento italiano in quanto resa esecutiva con legge 04.08.55 n. 848 e in forza dell'art. 10 della Costituzione. Lo conferma l'art. 117 della Costituzione (modificato con legge cost. 18.10.01 n. 3) che prevede l'esercizio della potesta' legislativa da parte dello Stato e delle Regioni, in via esclusiva dallo Stato per la materia processuale, nel rispetto della Costituzione "nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Parimenti hanno efficacia nell'ordinamento interno, sia come strumenti interpretativi della Convenzione, sia come strumenti di imposizione nei confronti dei singoli Stati aderenti delle misure di adeguamento ritenute necessarie a garantire il rispetto dei principi della Convenzione, cosi' come interpretati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le sentenze emesse dalla Corte europea, a norma dell'art. 46 della Convenzione (CEDU, "rectius" CEDH, Court Europeen des Droits de l'Homme).
E' noto che per effetto della sentenza resa a Strasburgo il 10.11.04 (camera di consiglio 11.09.03) nella causa Sejdovic contro Italia (ed anche sent. 18.05.04, Somogyi contro Italia) e del richiamo ivi contenuto all'obbligo delle parti di conformarsi alla sentenza definitiva, e, per lo Stato, di integrare l'ordinamento interno al fine di eliminare la violazione dei diritti accertata nel procedimento, e' stato emanato il d.l. 21.02.05 n. 17, al fine di "garantire il diritto incondizionato alla impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna da parte delle persone condannate nei casi in cui esse non sono state informate in modo effettivo dell'esistenza di un procedimento a loro carico", che modifica l'art. 175 c.p.p., con restituzione nel termine per proporre impugnazione o opposizione in caso di sentenza contumaciale, "se risulta dagli atti che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte dal difensore".
E' noto altresi' che anche la precedente modifica della medesima norma, avvenuta con legge n. 2 del 1989 in conseguenza di altra sentenza di condanna dello Stato italiano emessa il 12.02.85 (Colozza contro Italia), era stata ritenuta non conforme al principio di effettivita' della conoscenza di cui alla Convenzione, come rilevato in successive decisioni della CEDU (simili rilievi sono stati mossi in riferimento alla mancata applicazione del medesimo principio, contenuto nell'art. 14 del Patto sui diritti civili e politici di New York, del 16.12.66, reso esecutivo con legge 25.10.77 n. 881, anche dal Comitato dei Diritti Civili dell'ONU, nel caso Malaki contro Italia, con sentenza 27.07.99).
Infine occorre premettere che all'orientamento giurisprudenziale citato nella sentenza impugnata (in termini, Cass. 11151/96, rv 206425) se ne contrappone un secondo (Cass. 7978/95, rv 202593), cosi massimato: "ove non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, l'imputato che, prima dell'udienza dibattimentale, venga ristretto in stato di detenzione per altra causa non e' tenuto a comunicare all'autorita' giudiziaria procedente la situazione sopravvenuta (affermando siffatto principio, la cassazione ha ritenuto la nullita' assoluta della notifica del decreto di citazione operata, nella situazione di cui sopra, non nel luogo di detenzione ma con deposito nella casa comunale)".
Il principio, applicabile al di la' delle peculiarita' del caso sul quale si e' pronunciata la Corte regolatrice a tutte le ipotesi di notificazione del decreto di citazione in giudizio dell'imputato presso la sua abitazione disciplinate dall'art. 157 c.p.p. e dall'articolo 170 c.p.p. (in caso di notificazione a mezzo posta, secondo le corrispondenti norme del codice postale), appare conforme a quanto dispongono, in via non estensibile per analogia, l'art. 161 c.p.p., che prevede un onere di comunicazione del mutamento di domicilio solo in caso di elezione o dichiarazione di domicilio (sent. 7978 cit.) e, specularmente, l'art. 156 c.p.p. che, in tema di notificazioni all'imputato detenuto, non prevede che lo stato di detenzione venga comunicato al giudice del processo davanti al quale il detenuto e' convocato per una causa diversa dal titolo della detenzione. Dispone l'art. 156, comma I, c.p.p. che "le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona": nel caso in esame la notificazione non e' avvenuta in tale forma, ma ai sensi dell'art. 157, I comma, ultima parte c.p.p. e quindi, necessariamente, non alla persona del destinatario (detenuto), ma in base ad una conoscenza "legale" dell'atto notificato ("id est" un'alta probabilita' di riceverlo, che sostituisce la conoscenza reale), vale a dire di una colpa del destinatario presunta "iuris e de iure", in base alla quale l'imputato viene sottoposto al giudizio contumaciale.
L'interpretazione che si condivide appare inoltre conforme alla Costituzione, in particolare alle regole del giusto processo, il cui art. 3^, che recepisce il modello accusatorio nel processo penale, e, nella sostanza, l'art. 6 della Convenzione europea, perche' non puo' esservi contraddittorio tra le parti se una di esse non ha avuto conoscenza effettiva del giudizio che lo riguarda, il che e' logicamente inattuabile nei processi "in absentia". Su tale base interpretativa, appare manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' sollevata verso l'art. 157 c.p.p. nella requisitoria del Procuratore Generale, e gia' prospettata nel ricorso, essendo logicamente sostenibile un'interpretazione della norma rispettosa della Costituzione e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In tal senso si e' piu' volte pronunciata la Consulta, che muovendo dalla prevalenza delle norme della Convenzione europea su quelle della legge ordinaria (principio di sussidiarieta' dell'ordinamento interno, la cui violazione giustifica l'intervento diretto della Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato inadempiente), e' giunta a configurare la necessita' delle stesse come strumenti interpretativi, per il giudice, anche delle norme costituzionali, tra le quali, nella specie, l'art. 24 che tutela la difesa come diritto inviolabile della persona (C.Cost., sent. 388/99, 504/00, 78/02). Il Pretore, nel caso in esame, avrebbe dovuto rilevare la nullita' relativa all'intervento in giudizio dell'imputato (art. 178, lett, c) c.p.p.), vale a dire "in primis", al diritto assoluto dell'imputato a comparire personalmente (C. Cost. sent. 504/00) nel processo che lo riguarda, per sua natura insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 179, comma 1, c.p.p.), che ha comportato la nullita' derivata della sentenza e di quella emessa a seguito del giudizio di secondo grado. Vero e' che secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 498 del codice 1930, in vigore nel momento della citazione in giudizio, gravava sull'imputato l'onere di fornire la prova di un legittimo impedimento per evitare la dichiarazione di contumacia (Cass. 7165/82, rv 154695), prova che si risolveva nella produzione in giudizio del certificato di detenzione (Cass. 7978 cit., che lo ritiene un documento che poteva essere "facilmente acquisito" dalla Corte di appello), perche' si riteneva che il giudice non avesse alcun obbligo di verificare un tale stato mediante indagini o controlli (Cass. 208/83 rv 162080), ma e' proprio in contrasto con tale interpretazione della norma sulla contumacia che si pone la statuizione costante della Corte europea sulla sussistenza di un dovere del giudice di accertamento di una conoscenza effettiva dell'accusa e del processo ("au dela' de tout doute raisonnable"), essendo la notifica "ad personam" l'unica degna di fede (sent.28.08.91, F.C.B. contro Italia).
La sentenza di primo grado e quella consecutiva di appello (art.185, comma I, c.p.p.) vengono pertanto annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
Viene affermato il principio di diritto, secondo il quale "nel caso in cui non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio non e' valida la prima notificazione all'imputato, detenuto per altra causa,effettuata presso la casa di abitazione ai sensi dell'art. 157 c.p.p., ancorche' lo stato di detenzione non risulti dagli atti di causa". P.Q.M. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
Cosi' deciso in Roma, il 3 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005
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