Versione per la stampa
Diffamazione su una bacheca Facebook: è diffamazione aggravata per l'uso del "mezzo di pubblicità"
Presidente Chieffi – Relatore Bonito
La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice.
Il Tribunale di Roma, monocraticamente composto, non ritenendo configurabile l'aggravante viceversa considerata dal giudice di pace sul rilievo che postare un commento sulla bacheca facebook della p.o. non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, possibile soltanto se non attivati, dalla stessa p.o., meccanismi di protezione della privacy, declinava anch'esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.
Con memoria ritualmente depositata la difesa di ufficio dell'imputato sosteneva la competenza del Giudice di pace ripercorrendo le ragioni già articolate dal tribunale.
2. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusano di giudicare in ordine alla medesima
vicenda giurisdizionale, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.
Tanto premesso ritiene il Collegio che competente a conoscere del fatto dedotto in giudizio è il Tribunale di Roma, in composizione monocratica.
A siffatte conclusioni la Corte perviene richiamando, innanzitutto, la lezione di legittimità secondo cui i reati di ingiurie e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet, (cfr. a partire dalla fondamentale ed esaustiva Cass., Sez. 5, 17 novembre 2000, n. 4741 e poi 4 aprile 2008 n. 16262, 16 luglio 2010 n. 35511 e, da ultimo, 28 ottobre 2011 n. 44126) e che tale ipotesi integran l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice (cfr. altresì sul punto, Cass.,
Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).
E' pur vero che la fattispecie dedotta si appalesa sotto più profili diversa da quelle delibate dalla Corte con i citati arresti, giacchè diverso l'utilizzo di internet, di cui si è occupato il giudice di legittimità, da quello relativo ad una bacheca facebook, ma v'è tra esse, e non solo perché in entrambi i casi v'è l'applicazione di risorse informatiche, un decisivo fondamento comune.
Ed infatti, il reato tipizzato al terzo comma dell'art. 595 c.p.p. quale ipotesi aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D'altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", giacchè anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell'offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, ha fatto rientrare la lezione ermeneutica della corte, ad esempio, un pubblico comizio (Sez. 5, n. 9384 del 28/05/1998, Forzano, Rv. 211471) ovvero (Sez. 5, 6/4/11, n. 29221, rv. 250459) l'utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del "farward" e cioè verso una pluralità di destinatari. Detti arresti risultano infatti argomentati con il rilievo che, sia un comizio che la posta elettronica, vanno considerati mezzi di pubblicità, giacchè idonei a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia
tra un numero indeterminato di persone.
Tornando ora , come di necessità, alla fattispecie dedotta, osserva il Collegio che anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall'utilizzo per questo di una bacheca facebook, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura
racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca facebook non avrebbe senso), sia perché l'utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
Identificata nei termini detti, la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza, pertanto, la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p..
Appare inoltre opportuno sottolineare, ai fini della risoluzione del proposto conflitto, che, come da insegnamento di Cass, Sez. 1, Sentenza n.18888 del 26/04/2007, Rv. 237368, il conflitto di competenza, quando vi è incertezza sul titolo del reato o sulla sussistenza di circostanze aggravanti, deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del
giudice superiore, il quale é in grado di decidere definitivamente sulla esatta qualificazione giuridica del fatto, in base a ulteriori elementi acquisiti, pronunciandosi anche sul reato meno grave.
P.Q.M.
la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
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