Versione per la stampa
Emergenza terrorismo: tutte le modifiche al diritto sostanziale e processuale penale
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015)
Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni <strong>(( ... ))</strong>. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Capo I
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE
Art. 1
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma
e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di
addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della
reclusione da (( cinque a otto anni )).».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 270-quater.1
(Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo)
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque
organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in territorio estero ))
finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo
di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione (( da
cinque a otto anni )).».
3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che
avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il
compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla commissione delle
condotte di cui all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste
dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o
istruisce )) e' commesso attraverso strumenti informatici o
telematici.».
(( 3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice
penale comporta la pena accessoria della perdita della potesta'
genitoriale quando e' coinvolto un minore. ))
Art. 2
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attivita'
terroristiche
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo
comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.».
(( b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «e' punito
con la reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a cinque anni».
1-bis. Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale e'
inserito il seguente:
«Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici). -
1. E' sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati
informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli
disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del
legittimo titolare».
1-ter. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) e' aggiunta la
seguente:
«m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice
penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata.
1-quater. All'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51,
comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' di
quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore
puo' autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi,
la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando
gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». ))
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli
articoli 270-bis e 270-sexies del codice penale, nel quale
confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 155 del 2005. (( Il Ministro dell'interno riferisce sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4
del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale
di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. ))
3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita'
giudiziaria procedente, (( preferibilmente effettuata per il tramite
degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo
7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, )) inibiscono
l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo le
modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con
il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della legge 3
agosto 1998, n. 269.
4. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno compia dette attivita' per via telematica, il pubblico
ministero ordina, con decreto motivato, (( preferibilmente per il
tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ))
ai fornitori di servizi di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero ai soggetti che comunque
forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso i quali il
contenuto relativo alle medesime attivita' e' reso accessibile al
pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. (( In caso di
contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme
riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli
specifici contenuti illeciti )). I destinatari adempiono all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento
della notifica. In caso di mancato adempimento, si dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (( ,
garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei
contenuti estranei alle condotte illecite )).
5. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono inserite le
seguenti: «, nonche' al Comitato di analisi strategica
antiterrorismo».
Art. 3
Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la
custodia di sostanze esplodenti (( e di quella della detenzione di
armi comuni da sparo e dei relativi caricatori, nonche'
tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti ))
1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 678-bis.
(Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)
Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o
le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi
nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).».
2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente:
«Art. 679-bis.
(Omissioni in materia di precursori di esplosivi)
Chiunque omette di denunciare all'Autorita' il furto o la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli
Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare
all'Autorita' le transazioni sospette, relative alle sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
(( 3-bis. Al fine di assicurare al Ministero dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni
e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche'
le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato dal comma 3-ter del
presente articolo, comunicano tempestivamente alle questure
territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalita' e
tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «A decorrere dal 5 aprile 2015, le
imprese sono tenute ad utilizzare» sono sostituite dalle seguenti:
«Le imprese possono utilizzare»;
b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal seguente: «Ogni
impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi
per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo
tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita
dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati
relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che
consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto previsto dal
comma 1.»;
c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto
obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del
sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la
qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i dati raccolti
dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.».
3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle disposizioni
di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di
cui al periodo precedente e nell'ambito delle attivita' autorizzate
con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui
all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.».
3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La denuncia e' altresi'
necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero
superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 15
colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni.».
3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: «detiene armi o» sono inserite le seguenti: «caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
o».
3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo
periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, introdotto dal comma 3-septies del presente articolo, deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve
le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal
medesimo articolo 38, secondo comma.
3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e' inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attivita'
venatoria non e' consentita con l'uso del fucile rientrante tra le
armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco
automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche' con
l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non
superiore a 6 millimetri Flobert».
3-undecies. Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi
dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
introdotto dal comma 3-decies del presente articolo, detenute alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione
vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a
qualunque titolo, delle armi medesime, si applicano i limiti
detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo periodo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. ))
(( Art. 3 bis
Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura
penale
1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite le seguenti:
«all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni,».
2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale,
dopo la lettera m-bis), introdotta dall'articolo 2, comma 1-ter,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente:
«m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione,
finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini
dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui
all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni». ))
Art. 4
Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e ((
patrimoniali )) e di espulsione dello straniero per motivi di
prevenzione del terrorismo
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche'
alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione
che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto
della presentazione della proposta di applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai
fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai
fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il
quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la
convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il
ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere
effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore
successive alla loro adozione.»;
(( b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona,» sono inserite le seguenti: «dal
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle
funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura
penale,»; ))
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,
270-quinquies,»;
2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le
seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»;
d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente:
«Art. 75-bis.
(Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza)
(( 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente
all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo
9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni». ))
2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1,
4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;».
3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.».
(( Art. 4 bis
Disposizioni in materia di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico
1. Al fine di poter agevolare le indagini esclusivamente per i
reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 123, comma 2, del
medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono conservati dal fornitore fino al 31
dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei reati.
Per le medesime finalita' i dati relativi al traffico telematico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti della
comunicazione, sono conservati dal fornitore fino al 31 dicembre
2016.
2. I dati relativi alle chiamate senza risposta, effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
31 dicembre 2016.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di applicarsi a
decorrere dal 1° gennaio 2017. ))
Art. 5
Potenziamento e proroga dell'impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate
1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle
forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75,
del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli
previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di
sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e'
incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente a
un contingente (( non inferiore a 200 unita'. A decorrere dal 30
giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino a
300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali di
ordine e sicurezza pubblica )). Si applicano le disposizioni di cui
al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del
2008. L'impiego dei predetti contingenti e' consentito nei limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
2. (( Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro
29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e di
0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del medesimo
articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere si provvede,
quanto a euro 3.441.406, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, quanto a euro 14.830.629, mediante utilizzo
delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di
spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione «Fondi
da ripartire», programma «Fondi da assegnare», dello stato di
previsione del Ministero dell'interno e, quanto a euro 12.197.835,
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di
parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le stesse
modalita' di cui al comma 1, di un ulteriore contingente di 600
unita' di militari delle Forze Armate dal 15 aprile 2015 al 1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di euro, per l'anno 2015, si provvede mediante due appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle risorse finalizzate all'evento, da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la successiva riassegnazione ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli
interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30 settembre 2015, la
spesa di euro 40.453.334 per il potenziamento del dispositivo
aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, entro il 15 giugno 2015, sugli sviluppi della
situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.
3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale
per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei
carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare al 15
aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi carabinieri da trarre dai
vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento di
allievi carabinieri effettivi in ferma quadriennale, che abbiano
concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate.
3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono autorizzate in
deroga alle modalita' previste dall'articolo 66, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma
3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015 e
a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello
stato di previsione del Ministero della difesa.
3-sexies. Fermo restando quanto disposto dal codice della
navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di utilizzo, da
parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio remoto,
comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare riferimento al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata e ambientale. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
(( Art. 5 bis
Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici sottoposti
a sequestro
1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo del territorio
per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di accrescere
la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del bilancio
pubblico, l'autorita' giudiziaria puo' affidare in custodia
giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative
attivita', i prodotti energetici idonei alla carburazione e alla
lubrificazione, sottoposti a sequestro penale per violazione degli
articoli 40 e 49 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Nel caso di
dissequestro dei prodotti, all'avente diritto e' corrisposto un
indennizzo calcolato sulla base del valore medio del prezzo al
consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato
periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in
mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. ))
Art. 6
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo
18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ))
1. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «o di eversione
dell'ordine democratico» sono inserite le seguenti: «ovvero di
criminalita' transnazionale»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei
ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente
espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con
detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la
prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice
internazionale.
2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' concessa dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e
concreti elementi informativi che rendano assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione.
2-quater. Dello svolgimento del colloquio e' data comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 (( e al procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo )) nel termine di cui al comma 3
dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni
sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio
del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio e' data
informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le
modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto
2007, n. 124.
2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8
dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di
cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.».
(( 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia» sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «nell'articolo
51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater». ))
(( Art. 6 bis
Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia
1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11:
1) al comma 2, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 3-bis e 3-quater», dopo le parole: «procuratore
nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti:
«e antiterrorismo» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) al comma 4, le parole: «il parere del procuratore nazionale
antimafia e» sono sostituite dalle seguenti: «il parere del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'» e dopo le
parole: «il procuratore nazionale antimafia» sono inserite le
seguenti: «e antiterrorismo»;
3) ai commi 5 e 6, dopo le parole: «procuratore nazionale
antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»;
b) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: «procuratore
nazionale antimafia o» sono sostituite dalle seguenti: «procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e»;
c) all'articolo 16-nonies:
1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le
corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente
decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono sostituite dalle
seguenti: «sentito il procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali
o il procuratore nazionale antimafia forniscono» sono sostituite
dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» e' sostituita
dalla seguente: «allega». ))
(( Art. 6 ter
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231
1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
al terrorismo». ))
Art. 7
Nuove norme in materia di trattamento di dati personali da parte
delle Forze di polizia
1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 53.
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).
1. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per
finalita' di polizia i trattamenti di dati personali direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati.
2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di
legge, di regolamento, nonche' individuati dal decreto di cui al
comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni
di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e'
effettuato per finalita' di polizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
3. Con decreto (( adottato dal Ministro dell'interno, previa
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, )) sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e
i relativi titolari.».
Art. 8
Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche
processuale, del personale e delle strutture dei servizi di
informazione per la sicurezza
1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite le seguenti: «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e dopo le
parole: «della legge 16 marzo 2006, n. 146,» sono inserite le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,».
2. (( Fino al 31 gennaio 2018:
a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato
per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma
dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302, 306, secondo
comma, e 414, quarto comma, del codice penale;
b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3
agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di
agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione,
puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non
ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela
delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la
sicurezza;
c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli
atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima
legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate
all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione
della causa di giustificazione;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis,
del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la
reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e
successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di
procedimento con identita' di copertura.
2-bis. E' affidato all'AISE il compito di svolgere attivita' di
informazione anche mediante assetti di ricerca elettronica,
esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici,
militari, economici, scientifici e industriali della Repubblica
italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica. ))
Capo II
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI
DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE
Art. 9
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione
del codice di procedura penale»
1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo» (( e le parole:
«nell'articolo 51 comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» )).
2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater».
(( 3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo,
nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis accede al
registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a tutti
gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento
per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di
dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate
nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo». ))
4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «antimafia» sono aggiunte le
seguenti: «e antiterrorismo»;
b) al comma 1, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»; le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle
seguenti: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In relazione ai procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresi' dei servizi
centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.» ));
c) al comma 2, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»;
d) al comma 3, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a), dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla lettera b), dopo le parole: «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono sostituite dalle
seguenti: «procure distrettuali»; alla lettera c), infine, sono
aggiunte le seguenti parole: «e ai delitti di terrorismo, anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis» sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»;
e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite
le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole: «direzione nazionale
antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
(( 4-bis. All'articolo 724, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater».
4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma 3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater» e dopo la
parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». ))
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante:
Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione
1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 103.
(Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'.
3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative ed
esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo puo'
essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti
professionali.
4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la
procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24
marzo 1958, n. 195.
5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto
hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola
volta.
6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite le
seguenti: «e antiterrorismo».
3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e
comma 3-quater»; dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole:
«direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni distrettuali antimafia»
sono inserite le seguenti: «oltre che quelli addetti presso le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e
antiterrorismo».
4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione nazionale antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo».
Capo III
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA
Art. 11
Europa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 59.170.314 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in
Kosovo;
b) Joint Enterprise.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 206.133 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per la prosecuzione dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 955.330 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission in
Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.210 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
delle Nazioni Unite denominata United Nations Mission in Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre
2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31
marzo 2015, la spesa di euro 65.505 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 19.105.564 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, fino al 31 agosto 2015, la spesa di euro
6.993.960 per la partecipazione di personale militare alla missione
della NATO denominata Baltic Air Policing.
Art. 12
Asia
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di
personale militare alla missione della NATO in Afghanistan,
denominata Resolute Support Mission (RSM), di cui alla risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per la
proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 14.384.195 per la proroga
dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni
internazionali in Medio Oriente e Asia.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego di personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897 per la proroga della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL
Maritime Task Force, e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze armate libanesi,
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.868.802 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per la proroga
dell'impiego di personale militare in attivita' di addestramento
delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5,
del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 90.655 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre
2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 142.170 per la proroga della
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 31
marzo 2015, la spesa di euro 92.594 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza
dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di
personale militare alle attivita' della coalizione internazionale di
contrasto alla minaccia terroristica (( del Daesh )). E' altresi'
autorizzata la ulteriore spesa di euro 2.219.355 per il personale
militare che ha partecipato alle medesime attivita' nel periodo dal
1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014.
Art. 13
Africa
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 14
febbraio 2015 )), la spesa di (( euro 92.998 )) per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di assistenza, supporto e formazione delle
forze armate libiche, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
2. (( (Soppresso) )).
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 29.474.175 per la proroga della
partecipazione di personale militare all'operazione militare
dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata
Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre
2014, n. 141. (( Conclusa la missione in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque
non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione
dell'Italia alla predetta operazione sara' valutata, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della
vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente
trattenuti in India. ))
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 21.235.771 per la proroga della
partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori
iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity
building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale,
nonche' per il funzionamento della base militare nazionale nella
Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia somale
e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
ottobre 2014, n. 141.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 2.055.462 per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni
Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni dell'Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali,
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 31
marzo 2015 )), la spesa di (( euro 1.401.305 )) per la proroga della
partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione
europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al (( 31
marzo 2015 )), la spesa di euro 147.945 per la proroga della
partecipazione di personale militare al Gruppo militare di
osservatori internazionali della cessazione delle ostilita' militari
nella Repubblica del Mozambico, denominato EMOCHM, di cui
all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge 1° agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n.
141.
Art. 14
Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione
civile-militare, cessioni
1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per
la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni
internazionali di cui al presente decreto.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per il mantenimento del
dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al
presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL
PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti;
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina.
5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90
TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera
d), del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141, possono essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
(( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno 2015, l'ulteriore spesa di
euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero alla
frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari con
le modalita' di cui all'articolo 573 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. ))
Art. 15
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,
alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella
misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso
il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite e il personale impiegato in attivita' di addestramento delle
forze armate libanesi, missione di cui all'articolo 12, comma 9,
nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato
nel Gruppo militare di osservatori internazionali EMOCHM, in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di Gibuti: diaria prevista con riferimento alla Repubblica
democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale
impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con
riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale (( impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 5,
comma 3-bis, e nelle )) missioni di cui agli articoli 11, comma 6, e
13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al
presente decreto, nonche' al personale inviato in supporto alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive
modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al
personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate
United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western
Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata
Multinational Force and Observers in Egitto (MFO), nonche' nelle
missioni Interim Air Policing della NATO.
(( 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati;
b) al comma 4:
1) le parole: «e della partecipazione di personale militare alle
operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto» e
le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione
di cui al comma 1 e» sono soppresse;
2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «soggette al rischio di pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti
periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)»;
c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2016»;
d) al comma 5-bis, le parole: «di cui al comma 1», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4».
6-ter. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche con le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2011, n. 130» sono soppresse.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano in
vigore il 1° giugno 2015.
6-quinquies. Ogniqualvolta siano impiegate nel contesto
internazionale forze di polizia a ordinamento militare, il Governo
specifica nella relazione quadrimestrale, e comunque al momento
dell'autorizzazione o della proroga della missione stessa, se i
militari in oggetto rientrino sotto il comando della Gendarmeria
europea (Eurogendfor). ))
Art. 16
Disposizioni in materia contabile
1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali
senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle
spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6.
Capo IV
INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI
RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI
STABILIZZAZIONE
Art. 17
Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
(( 1-bis. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative che intendano operare per i fini
umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via
prioritaria le organizzazioni di comprovata affidabilita' e
operativita' gia' operanti in loco. ))
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. Le relative
informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58.
Art. 18
Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione
1. Nel quadro dell'impegno finanziario della comunita'
internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione
ISAF, e' autorizzata per l'anno 2015, mediante i meccanismi
finanziari istituiti nel quadro delle intese internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di
fragilita', di conflitto o post-conflitto.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della
NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ((
di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per la campagna di
promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, anche mediante il cofinanziamento di programmi di
tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti
di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli
accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea
magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al
tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella
misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni
o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle
universita' partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due
crediti formativi universitari per mese di attivita'. ))
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico
Ionica, nonche' allo European Institute of Peace.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e
degli interessi italiani all'estero.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di
crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi
provvisori.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio,
con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 6-bis, del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di (( euro 1.438.207 )) per l'invio in
missione o in viaggio di servizio di personale del Ministero degli
affari esteri in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo
alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonche' per
le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a
supporto del personale del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale inviato in localita' dove non operi una
rappresentanza diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di
cui al presente comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali.
Art. 19
Regime degli interventi, nonche' disposizioni urgenti per
l'operativita' dell'amministrazione degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita' e nei limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la disciplina di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.
141.
2. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 17 e 18, sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni
gia' effettuate dal 1º gennaio 2015 fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto.
(( 2-bis. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui all'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale puo' collocare fuori ruolo funzionari appartenenti
alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27
luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni,
nell'ambito dei contingenti, con le modalita' e per gli effetti
previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la
corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a
decorrere dal collocamento fuori ruolo. ))
(( Art. 19 bis
Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli
organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
rende pubblici, attraverso il proprio sito web istituzionale, le
condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumita' dei cittadini
italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale indica altresi', anche tramite il proprio sito web
istituzionale, comportamenti rivolti ragionevolmente a ridurre i
rischi, inclusa la raccomandazione di non effettuare viaggi in
determinate aree.
3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono
nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione
di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. ))
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Norme transitorie e di copertura finanziaria
1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal
procuratore nazionale antimafia.
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di
procuratore nazionale aggiunto.».
3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti:
«7-bis,».
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni
vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque
ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione
nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo».
5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a
che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(( 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere
del Consiglio superiore della magistratura, e' determinata,
nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di
magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di
procuratore aggiunto. ))
6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18,
pari complessivamente a (( euro 871.072.635 )) per l'anno 2015, si
provvede:
a) quanto a (( euro 840.046.528 )), mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni;
b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1,
comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle
somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui
all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27
dicembre 2013, n. 147;
d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di
quota corrispondente delle somme accreditate al capo della
delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5
giugno 1984, n. 208;
e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative
ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti
degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle
finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente
lettera.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
|