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Penale.it - Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».

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Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, coordinato con la legge di conversione 17 aprile 2015, n. 43, recante: «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.».
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Emergenza terrorismo: tutte le modifiche al diritto sostanziale e processuale penale

 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2015)

 

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni <strong>(( ... ))</strong>. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE

 
                               Art. 1 
 
 
        Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 
 
  1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il  primo  comma
e' aggiunto il seguente: 
  «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e  salvo  il  caso  di
addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la  pena  della
reclusione da (( cinque a otto anni )).». 
  2. Dopo l'articolo 270-quater del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 270-quater.1 
  (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo) 
  Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,  chiunque
organizza, finanzia o propaganda viaggi (( in  territorio  estero  ))
finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di  terrorismo
di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con  la  reclusione  ((  da
cinque a otto anni )).». 
  3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) alla fine del  primo  comma,  dopo  le  parole:  «della  persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della  persona  che
avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il
compimento degli atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere
comportamenti (( univocamente )) finalizzati alla  commissione  delle
condotte di cui all'articolo 270-sexies»; 
  b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le  pene  previste
dal presente articolo sono aumentate se il fatto (( di chi addestra o
istruisce  ))  e'  commesso  attraverso   strumenti   informatici   o
telematici.». 
  (( 3-bis.  La  condanna  per  i  delitti  previsti  dagli  articoli
270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice
penale comporta la  pena  accessoria  della  perdita  della  potesta'
genitoriale quando e' coinvolto un minore. )) 
                               Art. 2 
 
 
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle  attivita'
                            terroristiche 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il  seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il  fatto  e'  commesso  attraverso
strumenti informatici o telematici.»; 
  b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al terzo comma e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «La
pena prevista dal presente comma nonche'  dal  primo  e  dal  secondo
comma e' aumentata se  il  fatto  e'  commesso  attraverso  strumenti
informatici o telematici.»; 
  2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il  seguente  periodo:  «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.». 
  (( b-bis) all'articolo 497-bis, primo comma, le parole: «e'  punito
con la reclusione da  uno  a  quattro  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e' punito con la reclusione da due a cinque anni». 
  1-bis. Dopo l'articolo  234  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 234-bis. - (Acquisizione di documenti e dati informatici).  -
1.  E'  sempre  consentita  l'acquisizione  di   documenti   e   dati
informatici  conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli
disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del
legittimo titolare». 
  1-ter. Al codice di procedura penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera  m)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento  di
identificazione  falso  previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice
penale»; 
  b) all'articolo 381, comma 2, la lettera m-bis) e' abrogata. 
  1-quater.  All'articolo  226  delle   norme   di   attuazione,   di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «quando  sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti  la  prevenzione
di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4  e  51,
comma 3-bis, del codice» sono aggiunte le  seguenti:  «,  nonche'  di
quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del  codice,  commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dal  comma  3,  il  procuratore
puo' autorizzare, per un periodo non superiore a  ventiquattro  mesi,
la conservazione dei  dati  acquisiti,  anche  relativi  al  traffico
telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni,  quando
gli stessi sono indispensabili  per  la  prosecuzione  dell'attivita'
finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1». )) 
  2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n.  146,  svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi  indicati,  nonche'  delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita'  terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155,  l'organo  del
Ministero dell'interno per la sicurezza  e  per  la  regolarita'  dei
servizi  di  telecomunicazione,  fatte  salve  le  iniziative  e   le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente  un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui  agli
articoli  270-bis  e  270-sexies  del  codice   penale,   nel   quale
confluiscono le  segnalazioni  effettuate  dagli  organi  di  polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo  7-bis  del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 155 del 2005. ((  Il  Ministro  dell'interno  riferisce  sui
provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e  4
del presente articolo in un'apposita sezione della relazione  annuale
di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121. )) 
  3.  I  fornitori  di  connettivita',  su  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria procedente, (( preferibilmente effettuata per il  tramite
degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma  2  dell'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,  ))  inibiscono
l'accesso ai siti inseriti nell'elenco di cui al comma 2, secondo  le
modalita', i tempi e le soluzioni tecniche individuate e definite con
il decreto previsto dall'articolo 14-quater, comma 1, della  legge  3
agosto 1998, n. 269. 
  4. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli  270-bis,
270-ter, 270-quater e 270-quinquies del codice penale commessi con le
finalita' di terrorismo di cui  all'articolo  270-sexies  del  codice
penale, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che
alcuno  compia  dette  attivita'  per  via  telematica,  il  pubblico
ministero ordina, con decreto motivato,  ((  preferibilmente  per  il
tramite degli organi  di  polizia  giudiziaria  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  7-bis  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, ))
ai  fornitori  di  servizi  di  cui  all'articolo  16   del   decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero  ai  soggetti  che  comunque
forniscono servizi di immissione e gestione, attraverso  i  quali  il
contenuto relativo alle medesime attivita'  e'  reso  accessibile  al
pubblico, di provvedere alla rimozione dello stesso. ((  In  caso  di
contenuti  generati  dagli   utenti   e   ospitati   su   piattaforme
riconducibili a soggetti terzi, e' disposta  la  rimozione  dei  soli
specifici contenuti illeciti )). I destinatari  adempiono  all'ordine
immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore  dal  ricevimento
della  notifica.  In  caso  di  mancato   adempimento,   si   dispone
l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con  le
modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (( ,
garantendo comunque, ove tecnicamente  possibile,  la  fruizione  dei
contenuti estranei alle condotte illecite )). 
  5. All'articolo 9, comma 9, del  decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, dopo le parole: «Guardia di finanza» sono  inserite  le
seguenti:   «,   nonche'   al   Comitato   di   analisi    strategica
antiterrorismo». 
                               Art. 3 
 
 
Integrazione della  disciplina  dei  reati  concernenti  l'uso  e  la
custodia di sostanze esplodenti (( e di quella  della  detenzione  di
armi  comuni  da   sparo   e   dei   relativi   caricatori,   nonche'
      tracciabilita' delle armi e delle sostanze esplodenti )) 
 
  1. Dopo l'articolo 678 del codice penale, e' inserito il seguente: 
  «Art. 678-bis. 
  (Detenzione abusiva di precursori di esplosivi) 
  Chiunque, senza  averne  titolo,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o
le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi
nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a (( euro 1.000 )).». 
  2. Dopo l'articolo 679 del codice penale, e' inserito il seguente: 
  «Art. 679-bis. 
  (Omissioni in materia di precursori di esplosivi) 
  Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto   o   la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli
Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con
l'ammenda fino a euro 371.». 
  3. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  1.000  a
5.000  euro  nei  confronti   di   chiunque   omette   di   segnalare
all'Autorita'  le  transazioni  sospette,  relative   alle   sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE)  n.  98/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento. 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  assicurare  al   Ministero   dell'interno
l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni
e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35  e  55  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,  nonche'
le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25
gennaio 2010, n. 8, come da ultimo modificato  dal  comma  3-ter  del
presente   articolo,   comunicano   tempestivamente   alle   questure
territorialmente competenti le informazioni e i  dati  ivi  previsti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici,  secondo  modalita'  e
tempi stabiliti con decreto del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
Garante per la protezione  dei  dati  personali,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.
8,  e  successive   modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole:  «A  decorrere  dal  5  aprile  2015,  le
imprese sono tenute ad utilizzare» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Le imprese possono utilizzare»; 
  b) il primo periodo del comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «Ogni
impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli  esplosivi
per uso civile, che comprende la loro identificazione  univoca  lungo
tutta la catena della fornitura e  durante  l'intero  ciclo  di  vita
dell'esplosivo, ovvero puo' consorziarsi con altre imprese al fine di
istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati
relativi alle operazioni di carico e di scarico degli  esplosivi  che
consenta la loro pronta tracciabilita', secondo quanto  previsto  dal
comma 1.»; 
  c) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  fatto
obbligo alle  imprese  di  provvedere  alla  verifica  periodica  del
sistema di raccolta dei dati per assicurare la  sua  efficacia  e  la
qualita' dei dati registrati, nonche' di proteggere i  dati  raccolti
dal danneggiamento e dalla distruzione accidentali o dolosi.». 
  3-quater. Gli obblighi per le imprese, previsti dalle  disposizioni
di cui al comma 3-ter, si applicano dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  3-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi
3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. 
  3-sexies. All'articolo 31, primo comma, del testo unico di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai titolari della licenza di
cui al periodo precedente e nell'ambito delle  attivita'  autorizzate
con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti
dalla normativa vigente non sono richiesti per i  caricatori  di  cui
all'articolo 38, primo comma, secondo periodo.». 
  3-septies. All'articolo 38, primo comma, del testo unico di cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «La  denuncia  e'  altresi'
necessaria per i soli caricatori in  grado  di  contenere  un  numero
superiore a 5 colpi per le armi lunghe e un  numero  superiore  a  15
colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  e  successive
modificazioni.». 
  3-octies. All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: «detiene armi  o»  sono  inserite  le  seguenti:  «caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
o». 
  3-novies. Chiunque, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  detiene  caricatori
soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo  comma,  secondo
periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.
773, introdotto dal  comma  3-septies  del  presente  articolo,  deve
provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono  fatte  salve
le ipotesi  di  esclusione  dall'obbligo  di  denuncia  previste  dal
medesimo articolo 38, secondo comma. 
  3-decies. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 11  febbraio
1992, n. 157, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1  e  2,  l'attivita'
venatoria non e' consentita con l'uso del fucile  rientrante  tra  le
armi  da  fuoco  semiautomatiche  somiglianti  ad  un'arma  da  fuoco
automatica, di cui alla categoria B, punto 7,  dell'allegato  I  alla
direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,  nonche'  con
l'uso di armi  e  cartucce  a  percussione  anulare  di  calibro  non
superiore a 6 millimetri Flobert». 
  3-undecies.  Alle  armi  escluse  dall'uso   venatorio   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
introdotto dal comma 3-decies del presente  articolo,  detenute  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla  detenzione
vigenti anteriormente alla medesima data.  In  caso  di  cessione,  a
qualunque  titolo,  delle  armi  medesime,  si  applicano  i   limiti
detentivi di cui all'articolo 10, sesto comma, primo  periodo,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. )) 
                            (( Art. 3 bis 
 
 
Modifiche all'ordinamento penitenziario  e  al  codice  di  procedura
                               penale 
 
  1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
dopo le parole: «630 del codice penale,» sono inserite  le  seguenti:
«all'articolo 12, commi 1 e 3, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni,». 
  2. Al comma 2 dell'articolo 380 del  codice  di  procedura  penale,
dopo la lettera m-bis),  introdotta  dall'articolo  2,  comma  1-ter,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunta la seguente: 
  «m-ter)   delitti   di   promozione,   direzione,   organizzazione,
finanziamento  o  effettuazione  di  trasporto  di  persone  ai  fini
dell'ingresso  illegale  nel   territorio   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni». )) 
                               Art. 4 
 
 
Modifiche  in  materia  di  misure  di  prevenzione  personali  e  ((
patrimoniali ))  e  di  espulsione  dello  straniero  per  motivi  di
                     prevenzione del terrorismo 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo  le  parole:  «nonche'
alla  commissione  dei  reati  con  finalita'  di  terrorismo   anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a  prendere  parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di  un'organizzazione
che  persegue  le  finalita'  terroristiche   di   cui   all'articolo
270-sexies del codice penale»; 
  b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Nei casi di necessita' e  urgenza,  il  Questore,  all'atto
della presentazione della proposta di applicazione  delle  misure  di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo  di  soggiorno
nel comune di residenza o di  dimora  abituale  nei  confronti  delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre  il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro   documento   equipollente.   Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita'  ai
fini  dell'espatrio  di  ogni  altro  documento   equipollente   sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica  presso  il
tribunale del capoluogo del  distretto  ove  dimora  la  persona,  il
quale, se non ritiene di  disporne  la  cessazione,  ne  richiede  la
convalida, entro quarantotto ore, al  presidente  del  tribunale  del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui  al  comma  1.  Il
ritiro del passaporto  e  la  sospensione  della  validita'  ai  fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano  di  avere
effetto  se  la  convalida  non  interviene  nelle   novantasei   ore
successive alla loro adozione.»; 
  ((  b-bis)  all'articolo  17,  comma  1,  dopo  le   parole:   «dal
procuratore della Repubblica presso il  tribunale  del  capoluogo  di
distretto ove dimora la persona,» sono  inserite  le  seguenti:  «dal
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle
funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
penale,»; )) 
  c)  all'articolo  71,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  1) dopo le parole: «per i delitti  previsti  dagli  articoli»  sono
inserite le seguenti: «270-bis,  270-ter,  270-quater,  270-quater.1,
270-quinquies,»; 
  2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono  inserite  le
seguenti: «nonche'  per  i  delitti  commessi  con  le  finalita'  di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; 
  d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
  «Art. 75-bis. 
  (Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza) 
  ((  1.  Il  contravventore  al  divieto  di  espatrio   conseguente
all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo
9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni». )) 
  2. All'articolo 13, comma 2, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
  «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli  1,
4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 
  3. All'articolo 226, comma 3, del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
predetto termine  e'  di  dieci  giorni  se  sussistono  esigenze  di
traduzione delle comunicazioni o conversazioni.». 
                            (( Art. 4 bis 
 
 
Disposizioni  in  materia  di  conservazione  dei  dati  di  traffico
                       telefonico e telematico 
 
  1. Al fine di poter agevolare  le  indagini  esclusivamente  per  i
reati di cui agli articoli  51,  comma  3-quater,  e  407,  comma  2,
lettera a), del codice  di  procedura  penale,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive  modificazioni,  e
fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  123,  comma  2,  del
medesimo codice, i dati relativi al traffico telefonico effettuato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente  decreto  sono  conservati  dal  fornitore  fino  al  31
dicembre 2016 per finalita' di accertamento e repressione dei  reati.
Per le medesime finalita' i  dati  relativi  al  traffico  telematico
effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, esclusi comunque i contenuti  della
comunicazione, sono conservati dal  fornitore  fino  al  31  dicembre
2016. 
  2. I dati relativi  alle  chiamate  senza  risposta,  effettuate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto, trattati temporaneamente da parte dei fornitori
di servizi  di  comunicazione  elettronica  accessibile  al  pubblico
oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati fino al
31 dicembre 2016. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessano  di  applicarsi  a
decorrere dal 1° gennaio 2017. )) 
                               Art. 5 
 
 
Potenziamento  e  proroga   dell'impiego   del   personale   militare
                   appartenente alle Forze armate 
 
  1. Al fine di consentire un maggiore  impiego  di  personale  delle
forze  di  polizia  per  il  contrasto  della   criminalita'   e   la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e  75,
del  decreto-legge  1°  luglio   2009,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'  di  quelli
previsti dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  10  dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  febbraio
2014, n.  6,  anche  in  relazione  alle  straordinarie  esigenze  di
sicurezza  connesse  alla  realizzazione  dell'Expo  2015,  il  piano
d'impiego di cui all'articolo 7-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008,  n.  125,  limitatamente  ai  servizi  di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere  prorogato  fino
al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000  unita'  e'
incrementato  di  1.800  unita',  in  relazione  alle   straordinarie
esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per  le  esigenze
previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'
e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2015, limitatamente  a
un contingente (( non inferiore a 200  unita'.  A  decorrere  dal  30
giugno 2015, il predetto contingente puo' essere incrementato fino  a
300 unita', compatibilmente con le complessive esigenze nazionali  di
ordine e sicurezza pubblica )). Si applicano le disposizioni  di  cui
al citato articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del
2008. L'impiego dei predetti contingenti  e'  consentito  nei  limiti
della spesa autorizzata ai sensi del comma 2. 
  2. (( Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa
di euro 30.469.870 per l'anno 2015 con specifica destinazione di euro
29.669.870 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo  24  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,  e  di
0,8 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 del  medesimo
articolo del predetto decreto-legge. Al relativo onere  si  provvede,
quanto a euro  3.441.406,  mediante  corrispondente  riduzione  della
dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e   i   servizi
dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, quanto a  euro  14.830.629,  mediante  utilizzo
delle dotazioni finanziarie di parte corrente  aventi  la  natura  di
spese rimodulabili ai sensi dell'articolo )) 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nella missione  «Fondi
da  ripartire»,  programma  «Fondi  da  assegnare»,  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno e, quanto  a  euro  12.197.835,
mediante corrispondente  riduzione  delle  dotazioni  finanziarie  di
parte corrente aventi  la  natura  di  spese  rimodulabili  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito ove si  svolge
l'evento Expo 2015, e' altresi' autorizzato l'impiego, con le  stesse
modalita' di cui al comma 1,  di  un  ulteriore  contingente  di  600
unita' di militari delle Forze  Armate  dal  15  aprile  2015  al  1°
novembre 2015. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 7.243.189,00
di  euro,  per  l'anno  2015,  si  provvede  mediante  due   appositi
versamenti, di pari importo, all'entrata del bilancio dello Stato, da
effettuarsi, nell'ambito delle  risorse  finalizzate  all'evento,  da
parte della societa' Expo, rispettivamente, entro il 30 aprile 2015 e
il 30 giugno 2015, per la  successiva  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  (( 3-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo e al fine  di  assicurare  la  tutela  degli
interessi nazionali, e' autorizzata, fino al 30  settembre  2015,  la
spesa  di  euro  40.453.334  per  il  potenziamento  del  dispositivo
aeronavale di sorveglianza e  sicurezza  nel  Mediterraneo  centrale.
All'onere derivante dalla presente disposizione, per l'anno 2015,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
2006, n.  296.  Il  Governo  riferisce  alle  competenti  Commissioni
parlamentari,  entro  il  15  giugno  2015,  sugli   sviluppi   della
situazione e sulle misure adottate ai sensi del presente comma. 
  3-ter. Allo scopo di garantire maggiore disponibilita' di personale
per le esigenze  connesse  con  il  controllo  del  territorio  e  il
contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, l'Arma dei
carabinieri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  264,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   nei   limiti   fissati
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e successive modificazioni, e' autorizzata ad anticipare  al  15
aprile 2015 l'assunzione di 150 allievi  carabinieri  da  trarre  dai
vincitori del concorso bandito nell'anno 2010 per il reclutamento  di
allievi carabinieri effettivi  in  ferma  quadriennale,  che  abbiano
concluso la ferma di quattro anni quali volontari nelle Forze armate. 
  3-quater. Le assunzioni di cui al comma 3-ter sono  autorizzate  in
deroga alle  modalita'  previste  dall'articolo  66,  comma  10,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del  comma
3-ter del presente articolo, pari a euro 2.632.794 per l'anno 2015  e
a euro 1.054.313 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle dotazioni finanziarie di  parte  corrente  aventi  la
natura di spese rimodulabili ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero della difesa. 
  3-sexies.  Fermo  restando  quanto  disposto   dal   codice   della
navigazione e dalla disciplina dall'Unione europea, con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito
l'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate  le  modalita'  di  utilizzo,  da
parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a  pilotaggio  remoto,
comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del  territorio
per finalita' di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al
contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalita'
organizzata  e  ambientale.  All'attuazione  del  presente  comma  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. )) 
                            (( Art. 5 bis 
 
 
Affidamento in custodia giudiziale di prodotti energetici  sottoposti
                             a sequestro 
 
  1. Al fine di potenziare l'attivita' di  controllo  del  territorio
per contrastare il terrorismo, anche internazionale, e di  accrescere
la sicurezza pubblica ed economico-finanziaria a tutela del  bilancio
pubblico,  l'autorita'  giudiziaria   puo'   affidare   in   custodia
giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco, ove  ne  facciano  richiesta,  per  l'impiego  nelle  relative
attivita', i prodotti energetici  idonei  alla  carburazione  e  alla
lubrificazione, sottoposti a sequestro penale  per  violazione  degli
articoli 40 e 49  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995,  n.  504,  e  successive  modificazioni.  Nel  caso  di
dissequestro dei  prodotti,  all'avente  diritto  e'  corrisposto  un
indennizzo calcolato sulla  base  del  valore  medio  del  prezzo  al
consumo,  riferito  al   momento   del   sequestro,   come   rilevato
periodicamente dal Ministero  dello  sviluppo  economico  ovvero,  in
mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore. )) 
                               Art. 6 
 
 
Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (( , e all'articolo
            18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 )) 
 
  1. Al  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2,  comma  1,  dopo  le  parole:  «o  di  eversione
dell'ordine  democratico»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  di
criminalita' transnazionale»; 
  b) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che  i  direttori  dei
servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n.  124,  ovvero  personale  dipendente
espressamente delegato, siano autorizzati a  colloqui  personali  con
detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni  per  la
prevenzione  di  delitti  con  finalita'  terroristica   di   matrice
internazionale. 
  2-ter. L'autorizzazione di cui  al  comma  2-bis  e'  concessa  dal
procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici  e
concreti   elementi    informativi    che    rendano    assolutamente
indispensabile l'attivita' di prevenzione. 
  2-quater. Dello svolgimento del  colloquio  e'  data  comunicazione
scritta al procuratore generale di cui al comma 2 (( e al procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo )) nel termine di cui al comma 3
dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  Le
autorizzazioni di cui al comma 2-bis e  le  successive  comunicazioni
sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso  l'ufficio
del procuratore generale. Dello svolgimento  del  colloquio  e'  data
informazione  al  Comitato  parlamentare  per  la   sicurezza   della
Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui al comma 4 dell'articolo 33  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e  8
dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonche' quelle di
cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271.». 
  (( 1-bis. All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975,
n. 354,  dopo  le  parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»  sono
inserite le seguenti: «e antiterrorismo» e le parole:  «nell'articolo
51, comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater». )) 
                            (( Art. 6 bis 
 
 
 Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia 
 
  1.  Al  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 11: 
  1) al comma 2, le  parole:  «comma  3-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 3-bis e  3-quater»,  dopo  le  parole:  «procuratore
nazionale antimafia», ovunque ricorrono, sono inserite  le  seguenti:
«e antiterrorismo» e l'ultimo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 4, le parole:  «il  parere  del  procuratore  nazionale
antimafia  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il   parere   del
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonche'» e  dopo  le
parole:  «il  procuratore  nazionale  antimafia»  sono  inserite   le
seguenti: «e antiterrorismo»; 
  3)  ai  commi  5  e  6,  dopo  le  parole:  «procuratore  nazionale
antimafia»,  ovunque  ricorrono,  sono  inserite  le   seguenti:   «e
antiterrorismo»; 
  b)  all'articolo  16-octies,  comma  1,  le  parole:   «procuratore
nazionale antimafia o» sono sostituite dalle  seguenti:  «procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo e»; 
  c) all'articolo 16-nonies: 
  1) al comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le
corti di appello interessati a norma dell'articolo  11  del  presente
decreto o il procuratore nazionale antimafia» sono  sostituite  dalle
seguenti:   «sentito   il   procuratore   nazionale    antimafia    e
antiterrorismo»; 
  2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «i procuratori generali
o il procuratore  nazionale  antimafia  forniscono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
fornisce» e, al secondo periodo, la parola: «allegano» e'  sostituita
dalla seguente: «allega». )) 
                            (( Art. 6 ter 
 
 
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
                                 231 
 
  1. All'articolo 47, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
al terrorismo». )) 
                               Art. 7 
 
 
Nuove norme in materia di trattamento  di  dati  personali  da  parte
                       delle Forze di polizia 
 
  1. L'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 53. 
  (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti). 
  1. Agli effetti del presente codice  si  intendono  effettuati  per
finalita' di polizia i trattamenti  di  dati  personali  direttamente
correlati all'esercizio dei compiti di  polizia  di  prevenzione  dei
reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  nonche'  di
polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale,
per la prevenzione e repressione dei reati. 
  2. Ai trattamenti di dati personali  previsti  da  disposizioni  di
legge, di regolamento, nonche' individuati  dal  decreto  di  cui  al
comma 3, effettuati dal Centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento
della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati  destinati  a
confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o  altri  soggetti
pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da  disposizioni
di legge o di regolamento non si  applicano,  se  il  trattamento  e'
effettuato per finalita' di polizia,  le  seguenti  disposizioni  del
codice: 
  a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5,
e da 39 a 45; 
  b) articoli da 145 a 151. 
  3. Con  decreto  ((  adottato  dal  Ministro  dell'interno,  previa
comunicazione  alle  competenti  Commissioni  parlamentari,  ))  sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i  trattamenti  non
occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici  e
i relativi titolari.». 
                               Art. 8 
 
 
Disposizioni in materia di garanzie funzionali  e  di  tutela,  anche
processuale,  del  personale  e  delle  strutture  dei   servizi   di
                    informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo 497, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo le parole: «di polizia esteri,» sono inserite  le  seguenti:  «i
dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza,» e  dopo  le
parole: «della legge  16  marzo  2006,  n.  146,»  sono  inserite  le
seguenti: «e della legge 3 agosto 2007, n. 124,». 
  2. (( Fino al 31 gennaio 2018: 
  a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato
per  le  quali  non  e'  opponibile  il  segreto  di  Stato  a  norma
dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007,  ad
eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo  comma,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 302,  306,  secondo
comma, e 414, quarto comma, del codice penale; 
  b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge  3
agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,  la  qualifica  di
agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione,
puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non
ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge n. 124 del  2007,  al  concorso  alla  tutela
delle strutture e del personale del Dipartimento  delle  informazioni
per  la  sicurezza  (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
sicurezza; 
  c) le identita' di copertura, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono  essere  utilizzate  negli
atti dei procedimenti penali di cui all'articolo  19  della  medesima
legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita'  riservate
all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente  all'opposizione
della causa di giustificazione; 
  d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497,  comma  2-bis,
del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta
del  direttore  generale  del  DIS  o  dei   direttori   dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la
reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per
tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di  cui
agli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  e
successive  modificazioni,  a  deporre  in  ogni  stato  o  grado  di
procedimento con identita' di copertura. 
  2-bis. E' affidato all'AISE il compito  di  svolgere  attivita'  di
informazione  anche  mediante   assetti   di   ricerca   elettronica,
esclusivamente verso l'estero, a protezione degli interessi politici,
militari,  economici,  scientifici  e  industriali  della  Repubblica
italiana.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  informa  il
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  con  cadenza
mensile circa le attivita' di ricerca elettronica. )) 

Capo II

COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE INDAGINI NEI PROCEDIMENTI PER I DELITTI
DI TERRORISMO, ANCHE INTERNAZIONALE

                               Art. 9 
 
 
Modifiche al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione
                   del codice di procedura penale» 
 
  1. All'articolo 54-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»  ((  e  le  parole:
«nell'articolo  51  comma  3-bis»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» )). 
  2. All'articolo 54-quater, comma 3, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.  447,  dopo  le
parole: «comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater». 
  (( 3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della  Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis.  Il  procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo,
nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al
registro delle notizie di reato, al registro di cui  all'articolo  81
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a  tutti
gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento
per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di
dati  logiche  dedicate  alle  procure  distrettuali   e   realizzate
nell'ambito della banca di dati condivisa della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo». )) 
  4. All'articolo 371-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «antimafia»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e antiterrorismo»; 
  b) al comma 1, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; dopo le parole: «comma
3-bis» sono inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; dopo le parole:
«prevenzione   antimafia»   sono    inserite    le    seguenti:    «e
antiterrorismo»; le  parole:  «A  tal  fine»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis» (( ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «In  relazione  ai  procedimenti  per  i  delitti  di   cui
all'articolo 51, comma  3-quater,  si  avvale  altresi'  dei  servizi
centrali e interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e  impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.» )); 
  c) al comma 2, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; 
  d) al comma 3, dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»; alla lettera a),  dopo
le parole: «direzione nazionale antimafia» sono aggiunte le seguenti:
«e antiterrorismo»; alla  lettera  b),  dopo  le  parole:  «direzione
nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo», e
le parole: «direzioni distrettuali antimafia» sono  sostituite  dalle
seguenti: «procure  distrettuali»;  alla  lettera  c),  infine,  sono
aggiunte le seguenti parole:  «e  ai  delitti  di  terrorismo,  anche
internazionale»; alla lettera h), dopo le parole: «comma 3-bis»  sono
inserite le seguenti: «e comma 3-quater»; 
  e) al comma 4, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono  inserite
le seguenti: «e antiterrorismo» e  le  parole:  «direzione  nazionale
antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 
  (( 4-bis. All'articolo 724, comma 2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma  3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater». 
  4-ter. All'articolo 727, comma 5-ter, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «comma  3-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»  e  dopo  la
parola: «antimafia» sono aggiunte le seguenti: «e antiterrorismo». )) 
                               Art. 10 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  recante:
     Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 
 
  1. L'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 103. 
  (Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo). 
  1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione
e' istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  2. Alla Direzione sono preposti  un  magistrato,  con  funzioni  di
Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni  di  procuratore
aggiunto, nonche', quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito
la terza valutazione di professionalita'. 
  3.   I   magistrati   della   Direzione   nazionale   antimafia   e
antiterrorismo sono scelti tra coloro che  hanno  svolto,  anche  non
continuativamente, funzioni di pubblico ministero  per  almeno  dieci
anni e che abbiano specifiche attitudini, capacita' organizzative  ed
esperienze  nella  trattazione  di   procedimenti   in   materia   di
criminalita' organizzata e terroristica. L'anzianita' nel ruolo  puo'
essere  valutata  solo  ove   risultino   equivalenti   i   requisiti
professionali. 
  4. Alla  nomina  del  procuratore  nazionale  si  provvede  con  la
procedura prevista dall'articolo 11,  terzo  comma,  della  legge  24
marzo 1958, n. 195. 
  5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto
hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una  sola
volta. 
  6. Al procuratore nazionale sono attribuite  le  funzioni  previste
dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.». 
  2. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, dopo le parole: «nazionale antimafia» sono inserite  le
seguenti: «e antiterrorismo». 
  3. All'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «comma 3-bis»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
comma 3-quater»; dopo le parole:  «procuratore  nazionale  antimafia»
sono inserite  le  seguenti:  «e  antiterrorismo»;  dopo  le  parole:
«direzione  nazionale  antimafia»  sono  inserite  le  seguenti:   «e
antiterrorismo»; dopo le parole: «direzioni  distrettuali  antimafia»
sono inserite le  seguenti:  «oltre  che  quelli  addetti  presso  le
procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in  materia  di
terrorismo anche internazionale»; infine, dopo le parole: «comunicato
al procuratore nazionale antimafia» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
antiterrorismo». 
  4. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159, sono  apportate  le  seguenti  modificazioni:  dopo  le
parole: «procuratore nazionale antimafia» sono aggiunte le  seguenti:
«e antiterrorismo»; dopo le parole: «direzione  nazionale  antimafia»
sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo». 

Capo III

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

                               Art. 11 
 
 
                               Europa 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  59.170.314  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alle missioni  nei  Balcani,  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge  1º  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre  2014,  n.
141, di seguito elencate: 
  a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law
Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security  Force  Training  Plan  in
Kosovo; 
  b) Joint Enterprise. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  206.133  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Bosnia-Erzegovina, denominata EUFOR ALTHEA, nel cui ambito
opera la missione denominata Integrated Police  Unit  (IPU),  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1º agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 4.316.740 per  la  prosecuzione  dei
programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in  Albania
e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  955.330  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea denominata European Union Rule of Law Mission  in
Kosovo  (EULEX  Kosovo)  e  di  euro  46.210  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
delle Nazioni Unite  denominata  United  Nations  Mission  in  Kosovo
(UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  ottobre
2014, n. 141. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  31
marzo  2015,  la  spesa  di  euro  65.505  per   la   proroga   della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite  denominata  United  Nations  Peacekeeping  Force   in   Cyprus
(UNFICYP), di cui all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto-legge  1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º
ottobre 2014, n. 141. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  19.105.564  per  la  proroga  della
partecipazione di personale militare alla missione  nel  Mediterraneo
denominata Active Endeavour, di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  7. E' autorizzata, fino  al  31  agosto  2015,  la  spesa  di  euro
6.993.960 per la partecipazione di personale militare  alla  missione
della NATO denominata Baltic Air Policing. 
                               Art. 12 
 
 
                                Asia 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 126.406.473 per la partecipazione di
personale  militare  alla  missione  della   NATO   in   Afghanistan,
denominata Resolute Support Mission (RSM), di  cui  alla  risoluzione
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2189 (2014), e per  la
proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1º agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre  2015,  la  spesa  di  euro  14.384.195  per   la   proroga
dell'impiego di personale militare  negli  Emirati  Arabi  Uniti,  in
Bahrain, in Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le  missioni
internazionali in Medio Oriente e Asia. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 519.084 per l'impiego  di  personale
appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere
volontarie della Croce Rossa Italiana per  le  esigenze  di  supporto
sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 119.477.897  per  la  proroga  della
partecipazione del contingente militare italiano alla missione  delle
Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim  Force  in
Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita'  navali  nella  UNIFIL
Maritime Task Force, e  per  la  proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di addestramento delle forze  armate  libanesi,
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1º agosto 2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre  2014,  n.
141. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  1.868.802  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla   missione   denominata
Temporary International Presence in Hebron (TIPH2) e per  la  proroga
dell'impiego di personale  militare  in  attivita'  di  addestramento
delle forze di sicurezza palestinesi, di cui all'articolo 2, comma 5,
del  decreto-legge  1º  agosto  2014,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015,  la  spesa  di  euro  90.655  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea  di  assistenza  alle  frontiere  per  il  valico  di  Rafah,
denominata European Union Border Assistance Mission in  Rafah  (EUBAM
Rafah), di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge  1º  agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  ottobre
2014, n. 141. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la  spesa  di  euro  142.170  per  la  proroga  della
partecipazione di personale della  Polizia  di  Stato  alla  missione
dell'Unione europea in Palestina, denominata  European  Union  Police
Mission  for  the  Palestinian  Territories  (EUPOL  COPPS),  di  cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1º agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  31
marzo  2015,  la  spesa  di  euro  92.594  per   la   proroga   della
partecipazione di  personale  militare  alla  missione  di  vigilanza
dell'Unione europea in  Georgia,  denominata  EUMM  Georgia,  di  cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1º agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 132.782.371 per la partecipazione di
personale militare alle attivita' della coalizione internazionale  di
contrasto alla minaccia terroristica (( del  Daesh  )).  E'  altresi'
autorizzata la ulteriore spesa di euro  2.219.355  per  il  personale
militare che ha partecipato alle medesime attivita' nel  periodo  dal
1° novembre 2014 al 31 dicembre 2014. 
                               Art. 13 
 
 
                               Africa 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al  ((  14
febbraio 2015 )), la spesa di (( euro 92.998 )) per la proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea in Libia, denominata European Union Border Assistance Mission
in Libya (EUBAM Libya), e per la proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di  assistenza,  supporto  e  formazione  delle
forze  armate  libiche,  di  cui  all'articolo  3,   comma   1,   del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  2. (( (Soppresso) )). 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio  2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  29.474.175  per  la  proroga  della
partecipazione  di   personale   militare   all'operazione   militare
dell'Unione europea  per  il  contrasto  della  pirateria  denominata
Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1  ottobre
2014, n. 141. (( Conclusa la missione in corso alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e  comunque
non  oltre  la  data  del  30  settembre  2015,   la   partecipazione
dell'Italia alla  predetta  operazione  sara'  valutata,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della
vicenda  dei  due  fucilieri  della   Marina   militare   attualmente
trattenuti in India. )) 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro  21.235.771  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alle  missioni   dell'Unione
europea denominate EUTM Somalia  e  EUCAP  Nestor  e  alle  ulteriori
iniziative dell'Unione europea  per  la  Regional  maritime  capacity
building  nel  Corno  d'Africa  e  nell'Oceano  indiano  occidentale,
nonche' per il funzionamento  della  base  militare  nazionale  nella
Repubblica di Gibuti e  per  la  proroga  dell'impiego  di  personale
militare in attivita' di addestramento delle forze di polizia  somale
e gibutiane, di cui all'articolo 3, comma  5,  del  decreto-legge  1º
agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º
ottobre 2014, n. 141. 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  2.055.462  per  la  proroga  della
partecipazione di personale  militare  alla  missione  delle  Nazioni
Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional  Integrated
Stabilization Mission in Mali (MINUSMA), e alle missioni  dell'Unione
europea denominate EUCAP Sahel Niger, EUTM Mali ed EUCAP Sahel  Mali,
di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 1º agosto 2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre  2014,  n.
141. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al  ((  31
marzo 2015 )), la spesa di (( euro 1.401.305 )) per la proroga  della
partecipazione  di  personale  militare  alla  missione   dell'Unione
europea nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR RCA, di  cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al  ((  31
marzo 2015 )),  la  spesa  di  euro  147.945  per  la  proroga  della
partecipazione  di  personale  militare   al   Gruppo   militare   di
osservatori internazionali della cessazione delle ostilita'  militari
nella  Repubblica  del   Mozambico,   denominato   EMOCHM,   di   cui
all'articolo 3, comma 7-ter, del decreto-legge  1°  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre  2014,  n.
141. 
                               Art. 14 
 
 
Assicurazioni,   trasporto,   infrastrutture,   AISE,    cooperazione
                      civile-militare, cessioni 
 
  1. E' autorizzata, per l'anno 2015, la spesa di euro 73.457.600 per
la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto  e  per
la  realizzazione   di   infrastrutture,   relativi   alle   missioni
internazionali di cui al presente decreto. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio  2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 8.600.000 per  il  mantenimento  del
dispositivo  info-operativo  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza
esterna  (AISE)  a  protezione  del  personale  delle  Forze   armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma  2,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
  3. Al fine di  sopperire  a  esigenze  di  prima  necessita'  della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di  euro  2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire  in  economia,
anche in deroga alle  disposizioni  di  contabilita'  generale  dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai  comandanti  dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa,  di  cui  al
presente decreto. 
  4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese: 
  a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro  VBL
PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione  alle  Forze  armate  della
Repubblica di Gibuti; 
  b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito,  di  materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq; 
  c) euro 795.000, per la cessione, a titolo  gratuito,  di  settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina. 
  5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90  PROTETTO  e  tre  VM90
TORPEDO, nonche' di effetti  di  vestiario  ed  equipaggiamento  alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia. 
  6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32,  del  decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla  legge
1º febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma  4,  lettera  d),  del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3,  lettera
d), del  decreto-legge  1º  agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2014, n.  141,  possono  essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  (( 6-bis. E' autorizzata, per l'anno  2015,  l'ulteriore  spesa  di
euro 2.000.000 per l'ammissione di personale militare straniero  alla
frequenza di corsi presso istituti, scuole e altri enti militari  con
le modalita' di cui  all'articolo  573  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. )) 
                               Art. 15 
 
 
                Disposizioni in materia di personale 
 
  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali  di  cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea,  a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  2. L'indennita' di  missione,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
alinea, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e'  corrisposta  nella
misura del 98 per cento o nella misura intera,  incrementata  del  30
per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di  vitto
e alloggio gratuiti. 
  3.  Per  il  personale  che  partecipa  alle  missioni  di  seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al  comma  2  e'  calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse: 
  a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL, compreso
il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite e il personale impiegato in attivita'  di  addestramento  delle
forze armate libanesi, missione di  cui  all'articolo  12,  comma  9,
nonche' il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein,
in Qatar,  a  Tampa  e  in  servizio  di  sicurezza  presso  le  sedi
diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria prevista con riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman; 
  b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria, per
il personale impiegato presso l'Head  Quarter  di  Northwood:  diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra; 
  c) missione EUMM Georgia:  diaria  prevista  con  riferimento  alla
Turchia; 
  d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP  Sahel  Niger,  EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM  Mali,  EUCAP  Sahel  Mali,  ulteriori  iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime  capacity  building  nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale  impiegato
nel  Gruppo  militare  di  osservatori  internazionali   EMOCHM,   in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e  gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di  Gibuti:  diaria  prevista   con   riferimento   alla   Repubblica
democratica del Congo; 
  e) EUBAM Libya, compreso il personale  impiegato  nella  Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia; 
  f) nell'ambito  della  missione  EUTM  Somalia,  per  il  personale
impiegato presso l'Head Quarter di  Bruxelles:  diaria  prevista  con
riferimento al Belgio-Bruxelles. 
  4. Al personale (( impiegato nelle attivita' di cui all'articolo 5,
comma 3-bis, e nelle )) missioni di cui agli articoli 11, comma 6,  e
13, comma 3, del presente decreto e  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego
e la  retribuzione  per  lavoro  straordinario  sono  corrisposti  in
deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo  9,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.
171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10,  comma  3,
della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di  cui  all'articolo
1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario  di
impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo  9,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007. 
  5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di  cui  al
presente decreto, nonche'  al  personale  inviato  in  supporto  alle
medesime missioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo  5
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2009,  n.  12,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 4,  commi  1-sexies  e  1-septies,  del
decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 
  6. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5  si  applicano  anche  al
personale impiegato nelle missioni  delle  Nazioni  Unite  denominate
United  Nations  Military  Observer  Group  in  India  and   Pakistan
(UNMOGIP), United Nations Truce Supervision  Organization  in  Middle
East (UNTSO), United Nations Mission for the  Referendum  in  Western
Sahara  (MINURSO)  e   nella   missione   multinazionale   denominata
Multinational Force and Observers  in  Egitto  (MFO),  nonche'  nelle
missioni Interim Air Policing della NATO. 
  (( 6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n.  107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) i commi 1, 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati; 
  b) al comma 4: 
  1) le parole: «e della partecipazione di  personale  militare  alle
operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente  decreto»  e
le parole: «nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione
di cui al comma 1 e» sono soppresse; 
  2) le parole: «individuate con il decreto di cui al comma  1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «soggette  al  rischio  di   pirateria,
individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno
e delle infrastrutture e dei trasporti,  tenuto  conto  dei  rapporti
periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO)»; 
  c) al comma 5, le parole: «30 giugno 2015»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2016»; 
  d) al comma  5-bis,  le  parole:  «di  cui  al  comma  1»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4». 
  6-ter.  All'articolo  111,  comma  1,  lettera   a),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: «, anche  con  le
modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2011, n. 130» sono soppresse. 
  6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter entrano  in
vigore il 1° giugno 2015. 
  6-quinquies.   Ogniqualvolta   siano   impiegate    nel    contesto
internazionale forze di polizia a ordinamento  militare,  il  Governo
specifica nella  relazione  quadrimestrale,  e  comunque  al  momento
dell'autorizzazione o della  proroga  della  missione  stessa,  se  i
militari in oggetto rientrino  sotto  il  comando  della  Gendarmeria
europea (Eurogendfor). )) 
                               Art. 16 
 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge  4  novembre
2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2009, n. 197. 
  2. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e  18,  a  valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 20, comma 6. 

Capo IV

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI
RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI
STABILIZZAZIONE

                               Art. 17 
 
 
              Iniziative di cooperazione allo sviluppo 
 
  1. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  68.000.000  a  integrazione  degli
stanziamenti di  cui  alla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014,  n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione  volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar,  Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia,  Sudan,  Sud  Sudan,  Palestina  e,  in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi. 
  (( 1-bis. Il Ministro degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale individua le misure volte ad agevolare l'intervento di
organizzazioni non governative  che  intendano  operare  per  i  fini
umanitari  nei  Paesi  di  cui  al  comma  1,  coinvolgendo  in   via
prioritaria  le  organizzazioni   di   comprovata   affidabilita'   e
operativita' gia' operanti in loco. )) 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto  degli  obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto-legge 1º agosto 2014, n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  ottobre  2014,  n.  141.  Le  relative
informazioni  e  i  risultati  ottenuti  sono  pubblicati  sul   sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per  la  realizzazione  di
programmi integrati di sminamento umanitario, di  cui  alla  legge  7
marzo 2001, n. 58. 
                               Art. 18 
 
 
Sostegno  ai  processi  di  ricostruzione   e   partecipazione   alle
iniziative delle organizzazioni internazionali per il  consolidamento
              dei processi di pace e di stabilizzazione 
 
  1.   Nel   quadro   dell'impegno   finanziario   della    comunita'
internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione  della  missione
ISAF,  e'  autorizzata  per  l'anno  2015,  mediante   i   meccanismi
finanziari  istituiti  nel  quadro   delle   intese   internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000  a  sostegno  delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia. 
  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676  per  interventi  volti  a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi  in  situazione  di
fragilita', di conflitto o post-conflitto. 
  3. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti  per  l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro  2.000.000  per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di  rafforzamento  della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica. 
  4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di  euro  2.300.000  per  la  partecipazione
finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite  e  della
NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello  stato  di  previsione  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ((
di un fondo, con una dotazione di euro 500.000, per  la  campagna  di
promozione della candidatura italiana al Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, anche mediante  il  cofinanziamento  di  programmi  di
tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e
successive modificazioni, promossi da universita' o da altri istituti
di  istruzione  universitaria  abilitati  al   rilascio   di   titoli
accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea  e  di  laurea
magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.  948.  Al
tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella
misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a  carico
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
puo' essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni
o benefici non monetari. I  programmi  di  tirocinio  promossi  dalle
universita' partecipanti prevedono il riconoscimento  di  almeno  due
crediti formativi universitari per mese di attivita'. )) 
  5. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015,  la  spesa  di  euro  10.781.848  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al  fondo  fiduciario  InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione  Segretariato  Permanente  dell'Iniziativa  Adriatico
Ionica, nonche' allo European Institute of Peace. 
  6. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per  interventi  operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla  tutela  dei  cittadini  e
degli interessi italiani all'estero. 
  7. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale in  servizio  in  aree  di
crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di  sicurezza,   in   alloggi
provvisori. 
  8. E' autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per  la  prosecuzione  della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio,
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo   9,   comma   6-bis,   del
decreto-legge 1º agosto 2014, n. 109, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1º ottobre 2014, n. 141. 
  9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015  e  fino  al  30
settembre 2015, la spesa di ((  euro  1.438.207  ))  per  l'invio  in
missione o in viaggio di servizio di personale  del  Ministero  degli
affari esteri in aree di crisi, per la  partecipazione  del  medesimo
alle operazioni internazionali di gestione delle crisi,  nonche'  per
le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale a
supporto del personale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale inviato in localita' dove non  operi  una
rappresentanza  diplomatico-consolare.  L'ammontare  del  trattamento
economico e le spese per vitto, alloggio e viaggi  del  personale  di
cui al presente comma sono resi  pubblici  nelle  forme  e  nei  modi
previsti e atti a garantire la trasparenza nel rispetto della vigente
legislazione in materia di protezione dei dati personali. 
                               Art. 19 
 
 
Regime   degli   interventi,   nonche'   disposizioni   urgenti   per
l'operativita'  dell'amministrazione  degli  affari  esteri  e  della
                     cooperazione internazionale 
 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti, per le finalita'  e  nei  limiti
temporali di cui agli articoli 17 e 18, si applica la  disciplina  di
cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1º  agosto  2014,  n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre  2014,  n.
141. 
  2. Nei limiti delle risorse di cui agli  articoli  17  e  18,  sono
convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e  le  prestazioni
gia' effettuate dal 1º gennaio 2015 fino  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla
disciplina contenuta nel presente decreto. 
  ((  2-bis.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonche' di cui  all'articolo  23-bis
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale puo' collocare  fuori  ruolo  funzionari  appartenenti
alla carriera diplomatica rispettivamente ai  sensi  della  legge  27
luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e  successive  modificazioni,
nell'ambito dei contingenti, con  le  modalita'  e  per  gli  effetti
previsti  dalle  predette  disposizioni.  Il  Ministero  sospende  la
corresponsione della  retribuzione  in  tutte  le  sue  componenti  a
decorrere dal collocamento fuori ruolo. )) 
                           (( Art. 19 bis 
 
 
        Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori 
 
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale, avvalendosi anche del  contributo  informativo  degli
organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
rende pubblici, attraverso il  proprio  sito  web  istituzionale,  le
condizioni e gli eventuali rischi  per  l'incolumita'  dei  cittadini
italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale indica altresi', anche tramite  il  proprio  sito  web
istituzionale, comportamenti  rivolti  ragionevolmente  a  ridurre  i
rischi, inclusa  la  raccomandazione  di  non  effettuare  viaggi  in
determinate aree. 
  3. Resta fermo che le conseguenze dei  viaggi  all'estero  ricadono
nell'esclusiva responsabilita' individuale di chi assume la decisione
di intraprendere o di organizzare i viaggi stessi. )) 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

                               Art. 20 
 
 
            Norme transitorie e di copertura finanziaria 
 
  1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal
procuratore nazionale antimafia. 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
dopo il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le  funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale  sono  quelle  di
procuratore nazionale aggiunto.». 
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5,  6,»  sono  inserite  le  seguenti:
«7-bis,». 
  4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  nelle  disposizioni
vigenti  le  parole:  «procuratore  nazionale   antimafia»,   ovunque
ricorrono,  si  intendono  sostituite  dalle  seguenti:  «procuratore
nazionale  antimafia  e  antiterrorismo»  e  le  parole:   «Direzione
nazionale  antimafia»  si  intendono   sostituite   dalle   seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». 
  5. I procuratori aggiunti designati dal  procuratore  nazionale  in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica  fino  a
che il Consiglio superiore della magistratura  non  abbia  provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  (( 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  previo  parere
del  Consiglio  superiore   della   magistratura,   e'   determinata,
nell'ambito della dotazione organica  complessiva  del  personale  di
magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale  antimafia
e antiterrorismo, tenuto  conto  dell'istituzione  di  due  posti  di
procuratore aggiunto. )) 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13,  14,  17  e  18,
pari complessivamente a (( euro 871.072.635 )) per  l'anno  2015,  si
provvede: 
  a)  quanto  a  ((  euro  840.046.528  )),  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni; 
  b) quanto  a  euro  1.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui  all'articolo  1,
comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento  all'entrata  delle
somme conservate nel conto dei  residui  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 273,  ((  primo  periodo,  ))  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  d) quanto a euro 15.000.000,  mediante  versamento  all'entrata  di
quota  corrispondente  delle  somme   accreditate   al   capo   della
delegazione di cui all'articolo  1,  comma  secondo,  della  legge  5
giugno 1984, n. 208; 
  e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme  relative
ai rimborsi  corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze  armate  italiane
nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di   pace,   di   cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di  euro  6.993.960  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante  l'utilizzazione  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
                               Art. 21 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

 
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