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Giro di vite sul voto di scambio: no ai benefici penitenziari, sì alla procura distrettuale
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2015)
Art. 1
Divieto di concessione dei benefici ai condannati
per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, le parole: «delitto di cui all'articolo 416-bis del codice
penale», sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui agli
articoli 416-bis e 416-ter del codice penale».
Art. 2
Modifica al codice di procedura penale in materia
di scambio elettorale politico-mafioso
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale,
dopo le parole: «commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter».
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