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Penale.it - Legge 23 febbraio 2015, n. 19 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

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Legge 23 febbraio 2015, n. 19 - Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale
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Giro di vite sul voto di scambio: no ai benefici penitenziari, sì alla procura distrettuale

 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2015)

                               Art. 1 
 
 
          Divieto di concessione dei benefici ai condannati 
    per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.
354, le parole: «delitto  di  cui  all'articolo  416-bis  del  codice
penale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delitti  di  cui  agli
articoli 416-bis e 416-ter del codice penale». 

                               Art. 2 
 
 
          Modifica al codice di procedura penale in materia 
               di scambio elettorale politico-mafioso 
 
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura  penale,
dopo le parole: «commettere delitti previsti  dagli  articoli  473  e
474, 600, 601, 602, 416-bis», e' inserita la seguente: «, 416-ter». 
 
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