Versione per la stampa
Astensione dalle udienze per delibera di associazione forense: è legittimo impedimento anche in camera di consiglio
Fatto e diritto
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Umberto De Augustinis, per l'annullamento con rinvio della sentenza;.
Udito il difensore dell' imputato che chiede l'accoglimento del ricorso.
Tramite difensore, C.G., già condannato in abbreviato con doppia conforme - sentenze del gip del tribunale di Massa in data 20.3.2013 e della corte di appello Firenze in data 15/23.1.2014- alla pena di anni sei,mesi due di reclusione ed euro duemila di multa per il delitti di rapina aggravata, porto di arma bianca e sequestro di persona ex artt. 605,629,commi 1 e 3 n. 1 e 2 c.p. 4 1. n. 110/1975, ., ricorre avverso la seconda decisione, nonchè avverso l' ordinanza,, emessa fuori udienza in data 13.1.2014, di rigetto, vergata in calce all' istanza, della richiesta di rinvio dell' udienza, per doversi decidere il ricorso in camera di consiglio, nonostante che il difensore avesse aderito alla deliberazione dell'astensione deliberata dalla Unione camere penali per le giornate dal 13.al 15.1.2014, deducendo due ragioni di doglianza: illegittimità del rigetto dell' istanza di differimento del dibattimento avanzata dal difensore ben cinque giorni del prima udienza dell' appello per la lesione dell'esercizio del diritto, proprio della difesa, all'astensione a fronte di una regolare deliberazione proprio della associazione di categoria; b) violazione del disposto dell'art. 63 comma 4 c.p.p. per 1 illegittimo duplice aumento di pena sia per l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 c.p. sia per la contestata recidiva ex artt. 99 comma 5 c.p..
Il ricorso merita accoglimento,per essere fondato il primo motivo di ricorso, assorbente il secondo.
Le Sezioni Unite - sent. n. 40187, 27.x/29.9.2014, Lattanzio, Rv. 259927 - hanno puntualizzato che in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione. Dal che - deve giocoforza conseguire che, di regola, legittima, conforme a legge e regolamenti, la proclamazione della astensione collettiva dei difensori dalle udienze ad iniziativa delle associazioni di categoria, il giudice deve tener conto del diritto di libertà dei difensori che dichiarano di avvalersi del diritto di astensione. Ne consegue che in tale prospettiva non rileva il fatto che il processo si volga in camera di consiglio, come nel caso di specie,ovvero in pubblica udienza, una volta che il difensore ha manifestato la sua adesione all'astensione correttamente deliberata della categoria. Del resto, sviluppando i medesimi principi ancor prima le sentenze delle sezioni della Corte, la prima, 12/31.3.2014, Lapresa, Rv.259438 e la sesta, 24.10.2013/17.1.2014, Rv. 258336, hanno, ribaltando il precedente orientamento giurisprudenziale, ritenuto che il diritto di astenersi dalle udienze, da parte del difensore che aderisca ad una protesta di categoria, è configurabile anche in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria, con la conseguenza che, qualora il relativo procedimento venga trattato in assenza del difensore, nonostante questi avesse ritualmente manifestato e comunicato la propria adesione all'astensione di categoria, si determina una nullità a regime intermedio per la mancata assistenza dell'imputato.
L' accoglimento del primo motivo di ricorso esenta la Corte di affrontare l'esame del secondo.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genova.
|