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Ridotto il periodo si sospensione feriale. A decorrere dall'anno 2015, dal 6 al 31 agosto. Anche per il penale
(omissis)
Art. 16
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie
dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato.
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
1° agosto al 15 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto
il seguente:
«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori
dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a
decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare misure
organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.
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