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Penale.it - La Convenzione fra Ministero della Giustizia e Regione Trentino - Alto Adige sulla giustizia riparativa

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La Convenzione fra Ministero della Giustizia e Regione Trentino - Alto Adige sulla giustizia riparativa
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Il testo della recente Convenzione mirante alla promozione e diffusione di nuovi modelli di giustizia riparativa

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE P r e m e s s o - che la Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 prevede l’introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti della giustizia riparativa; - che la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti; - che la Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, R (99) n. 19 del 15 settembre 1999 contiene le linee guida sulla mediazione in materia penale, l’invito a diffonderne l’impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale; - che la R (99) n. 22 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa contiene l’invito ad applicare il principio della discrezionalità dell’azione penale, pur tenendo conto delle tradizioni giuridiche e dei principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso a procedimenti semplificati, a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all’azione penale, nei casi appropriati, allo scopo di evitare sia un processo penale completo, sia il ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena; V i s t o - il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” ed in particolare gli artt. 9, 27 e 28 i quali prevedono, quale finalità tipica del processo penale a carico di imputati minorenni, il recupero educativo del giovane autore del reato ed in tale ambito la prospettiva della mediazione quale strumento responsabilizzante e misura riparativa; - il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 “Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” ed in particolare l’art. 27 il quale dispone che il progetto sulla base del quale il giudice sospende il processo e affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia preveda le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato; - l’art. 564 c.p.p. il quale prevede il tentativo di conciliazione per una eventuale remissione di querela; - la legge 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” ed in particolare l’art. 47 comma 7 il quale riconosce le pratiche riparative e la mediazione penale nell’ambito dell’affidamento in prova al Servizio sociale; - il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” ed in particolare l’art. 27 il quale prevede la possibilità di attivare processi di riparazione nell’ambito del programma di trattamento; - la legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed in particolare gli artt. 56 e 75 che prevedono l’applicabilità anche nell’ambito della libertà controllata di pratiche riparative; - il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” ed in particolare l’art. 2, comma 2, il quale prevede che nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti; - l’art. 29, comma 4, dell’anzidetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il quale dispone che quando il reato è perseguibile a querela il giudice di pace promuove la conciliazione tra le parti rinviando eventualmente l’udienza e avvalendosi, ove occorra, dell’attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio; - l’art. 34 dell’anzidetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 il quale prevede l’esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto; - l’art. 35 dell’anzidetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il quale dispone in ordine alla estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie; - il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate” ed in particolare l’art. 6 il quale attribuisce alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace; - l’art. 6 comma 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 i quali prevedono che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; C o n s i d e r a t o - che il particolare ruolo e i peculiari compiti e funzioni attribuiti alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale in materia di giudici di pace hanno determinato l’esigenza che l’ente medesimo, al fine di supportare ulteriormente l’attività di tali magistrati onorari, procedesse alla realizzazione del progetto relativo al Centro per la mediazione penale e ciò per consentire ai giudici di pace del distretto di avvalersi dell’intervento della mediazione nell’ambito di controversie penali così come previsto in particolare dall’art. 29 comma 4 del decreto legislativo 274 del 2000; - che a tal fine l’amministrazione regionale ha organizzato un rigoroso percorso formativo svoltosi, a seguito di pubblica selezione, secondo i criteri dettati dal Consiglio d’Europa in particolare nella Raccomandazione (99) 19, cui hanno partecipato gli aspiranti mediatori prescelti tenuto presente il possesso di una buona conoscenza delle culture locali e comunitarie ed assicurando una composizione eterogenea del gruppo per quanto riguarda età sesso competenze professionali (giuristi, sociologi, psicologi, assistenti sociali, educatori ecc.); - che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha successivamente provveduto a costituire il Centro per la mediazione penale chiamando a far parte del medesimo i partecipanti con esisto positivo al corso di formazione; P r e s o a t t o - che il Centro per la mediazione penale costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige è attivo dal 1° giugno 2004 e che la sua operatività è stata confermata anche nel corso del corrente anno 2005; - che l’amministrazione regionale ha messo a disposizione dei mediatori facenti parte del Centro per la mediazione penale i locali nelle sedi di Trento e di Bolzano ove i mediatori operano nonché le attrezzature e i servizi necessari per il funzionamento del servizio; - che fatto salvo il necessario coordinamento organizzativo ed amministrativo dell’amministrazione regionale, il servizio di mediazione penale viene svolto dai mediatori con assoluta indipendenza ed autonomia operativa; R i t e n u t o - che le istituzioni autonomistiche con i propri servizi, qualora presenti e operativi sul territorio, debbano comunque contribuire ad assicurare il soddisfacimento di finalità pubbliche in relazione ad ogni esigenza della collettività che emerga; - che il Centro per la mediazione penale istituito dalla Regione costituisca una risorsa positiva del territorio, consentita dalle disposizioni che regolano l’assetto autonomistico che, in un’ottica di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse, possa trovare prospettive ulteriori di utilizzazione; C o n v e n e n d o - sulla necessità di proporre modelli di giustizia riparativa nei quali il reato viene inteso come evento relazionale tra due soggetti “reo” e “vittima”; - sull’esigenza di realizzare con la “mediazione penale” una giustizia fondata su una relazione che si ricostruisce su un consenso non imposto ma generato dalle stesse persone coinvolte nel conflitto alla presenza di un terzo neutrale che lo rende possibile e lo sostiene al fine di ricomporre la frattura determinata dal fatto “reato”; - sull’opportunità di procedere alla promozione del modello di giustizia riparativa e alla diffusione dei servizi di mediazione, alla sperimentazione di percorsi di mediazione penale sia come modalità alternative al processo penale (art. 29 del decreto legislativo 274/2000) sia nel corso dell’esecuzione della pena (art. 27 del D.P.R. 230/2000 e art. 47 comma 7 della legge 354/1975) sia nell’ambito minorile (artt. 9, 27 e 28 del D.P.R. 448/1988 e 27 del decreto legislativo 272/1989); A t t e s o i n f i n e - che viene demandata alle competenti strutture del Ministero della Giustizia e della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige la definizione delle strategie e dei percorsi amministrativi eventualmente necessari al fine di consentire l’attuazione del presente protocollo di collaborazione; t r a la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in persona del Vice Presidente – Assessore ai giudici di pace - Lorenzo Dellai e il Ministero della Giustizia in persona del Sottosegretario di Stato – Sen. Pasquale Giuliano s i c o n v i e n e q u a n t o s e g u e Articolo 1 Centro per la mediazione penale Il Centro per la mediazione penale costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e già operante svolge attività di mediazione con riferimento ai casi relativi a procedimenti di competenza del giudice di pace inviati dai giudici di pace della regione Trentino-Alto Adige. Il Centro per la mediazione penale, articolato in una sezione a Trento e in una sezione a Bolzano, è composto da venti mediatori; un mediatore della sezione di Trento e uno della sezione di Bolzano svolgono funzioni di coordinamento delle rispettive sezioni. Articolo 2 Organizzazione del Centro per la mediazione penale – Finanziamento Presso il Centro per la mediazione penale operano di regola più equipe di mediatori. Per lo svolgimento dell’attività organizzativa ed amministrativa strumentale al funzionamento del Centro per la mediazione la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige provvede ad assegnare proprio personale con compiti amministrativi. Agli aspetti relativi alla gestione amministrativa e alle risorse finanziarie indispensabili per il funzionamento stesso del Centro per la mediazione penale, provvede la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. Articolo 3 Monitoraggio statistico La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige prevede nelle forme e con le modalità indicate dal Ministero della Giustizia, di cui agli allegati 1 e 2, strumenti anche statistici di verifica controllo e monitoraggio dell’attività del Centro per la mediazione penale. Articolo 4 Mediazione nel corso dell’esecuzione della pena e minorile Il Ministero della Giustizia e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige si impegnano a concertare programmi che mirino alla sperimentazione tramite il Centro per la mediazione penale costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di percorsi di mediazione penale anche nel corso dell’esecuzione della pena e nell’ambito minorile. Art. 5 Iniziative di promozione La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige in collaborazione con il Ministero della Giustizia contribuirà alla promozione e diffusione del modello di giustizia riparativa anche mediante azioni ed interventi di supporto, sensibilizzazione culturale, formazione ed aggiornamento al fine di favorire l’attuazione di progetti che realizzino servizi di mediazione in realtà locali diverse dal Trentino-Alto Adige in particolare in territori connotati da elevata densità di criminalità organizzata. Si conviene, sin da ora, che la prima sperimentazione della diffusione del modello di giustizia riparativa avvenga sul territorio della Regione Campania e, in particolare, nell’agro aversano, caratterizzato da un elevato indice di densità mafiosa. Per cui la Regione Trentino-Alto Adige assume l’impegno di svolgere nel suddetto territorio aversano attività destinate alla formazione di futuri mediatori che saranno individuati dal Ministero della Giustizia. Rovereto, 23 giugno 2005 Per il Ministero della Giustizia Il Sottosegretario di Stato Sen. Pasquale Giuliano Per la Regione Trentino-Alto Adige Il Vice Presidente Lorenzo Dellai -------------------------- a cura dell'avv. Luigi Levita - Foro di Santa Maria Capua Vetere

 
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