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Penale.it - Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 - Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. testo con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10

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Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 - Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. testo con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10
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Convertito in legge il nuovo "Decreto carceri"

(legge di conversione pubblcata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014)

 

                                 Art. 1
                 Modifiche al codice di procedura penale 
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
447, di approvazione del codice di procedura penale,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo
ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che
le ritenga non necessarie". 
    b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Salvo quanto  stabilito  dal  successivo  comma  1-bis,  il
tribunale di sorveglianza nelle  materie  di  sua  competenza,  e  il
magistrato di  sorveglianza,  nelle  materie  attinenti  ai  ricoveri
previsti  dall'articolo  148  del  codice  penale,  alle  misure   di
sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita'  nel
reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del  pubblico
ministero, dell'interessato, del difensore  o  di  ufficio,  a  norma
dell'articolo  666.  Tuttavia,  quando  vi  e'  motivo  di   dubitare
dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo
667 comma 4."; 
    c) all'articolo 678, dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie  attinenti
alla rateizzazione e alla conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della
liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle  materie
relative  alle  richieste  di  riabilitazione  ed  alla   valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova al servizio  sociale,  anche  in
casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.". 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e'
differita al giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di
conversione del presente decreto. 
                               Art. 2 
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza.  Delitto  di
condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  di
lieve entita' 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.
309 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: 
      "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque
commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i
mezzi, la modalita'  o  le  circostanze  dell'azione  ovvero  per  la
qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita',  e'  punito
con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da
euro 3.000 a euro 26.000."; 
    b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato. 
  ((1-bis. All'articolo 380, comma  2,  lettera  h),  del   codice    di  
procedura penale,  le  parole:  "salvo  che  ricorra   la   circostanza  
 prevista dal comma 5 del medesimo  articolo"   sono   sostituite  dalle   
seguenti: "salvo che per i delitti di cui  al   comma  5  del  medesimo   
articolo".    1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle  disposizioni  sul  
 processo   penale  a  carico  di  imputati  minorenni,  di  cui  al  
decreto del    Presidente  della Repubblica 22 settembre 1988, 
n. 448, sono aggiunte,   in fine,  le  seguenti parole: ",  salvo  
che  per  i  delitti   di  cui  all'articolo   73, comma 5, del testo  
unico  di  cui  al   decreto  del  Presidente della   Repubblica 9 
ottobre  1990,  n.   309,  e  successive  modificazioni")). 
                               Art. 3 
               Modifiche all'ordinamento penitenziario 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito: 
      "Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti  e  gli  internati
possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche  in  busta
chiusa: 
        1) al direttore  dell'istituto,  al  provveditore  regionale,
((...)) al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e
al Ministro della giustizia; 
        2)  alle  autorita'  giudiziarie  e   sanitarie   in   visita
all'istituto; 
        3) al garante nazionale e ai garanti regionali o  locali  dei
diritti dei detenuti; 
        4) al presidente della giunta regionale; 
        5) al magistrato di sorveglianza; 
        6) al Capo dello Stato"; 
    b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente: 
      "35-bis  (Reclamo  giurisdizionale).  -  1.   Il   procedimento
relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma  6,  si  svolge  ai
sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.  Salvi
i  casi  di  manifesta  inammissibilita'  della  richiesta  a   norma
dell'articolo 666, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,  il
magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e  ne  fa  dare
avviso anche  all'amministrazione  interessata,  che  ha  diritto  di
comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 
      2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera  a)  e'
proposto  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione   del
provvedimento. 
      3. In caso di  accoglimento,  il  magistrato  di  sorveglianza,
nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera  a),  dispone
l'annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione  della   sanzione
disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6,  lettera
b), accertate la sussistenza e l'attualita' del  pregiudizio,  ordina
all'amministrazione di porre rimedio ((entro il termine  indicato  dal   giudice)). 
      ((4. Avverso la decisione del  magistrato  di  sorveglianza    e'   
ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di  quindici  
  giorni  dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  
deposito  della  decisione  stessa.4-bis.  La  decisione  del   
tribunale    di     sorveglianza   e' ricorribile per cassazione 
per violazione di   legge   nel   termine  di quindici  giorni dalla 
notificazione o    comunicazione    dell'avviso  di deposito 
della  decisione stessa)). 
      5. In caso di mancata esecuzione  del  provvedimento  non  piu'
soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito  di
procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al  magistrato  di
sorveglianza  che  ha  emesso  il  provvedimento.  Si  osservano   le
disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice  di  procedura
penale. 
      6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: 
        a) ordina l'ottemperanza,  indicando  modalita'  e  tempi  di
adempimento,  tenuto  conto  del  programma   attuativo   predisposto
dall'amministrazione al fine di  dare  esecuzione  al  provvedimento,
sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del
diritto; 
        b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione
del provvedimento rimasto ineseguito; 
        c) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10)); 
        d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 
      7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le  questioni
relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle  inerenti  agli
atti del commissario. 
      8. Avverso il provvedimento emesso in sede di  ottemperanza  e'
sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge."; 
    c) all'articolo 47, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
      "3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere  concesso
al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore
a quattro  anni  di  detenzione,  quando  abbia  serbato,  quantomeno
nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in
espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare  ovvero  in
liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di  cui  al
comma 2."; 
    d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: 
      "4. L'istanza di affidamento in prova al  servizio  sociale  e'
proposta, dopo che  ha  avuto  inizio  l'esecuzione  della  pena,  al
tribunale  di  sorveglianza  competente   in   relazione   al   luogo
dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta
al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al  luogo  di
detenzione.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono  offerte
concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per
l'ammissione  all'affidamento  in  prova  e  al   grave   pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e  non  vi  sia
pericolo  di  fuga,  dispone  la   liberazione   del   condannato   e
l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova  con  ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette  immediatamente  gli  atti,
che decide entro sessanta giorni."; 
    e) all'articolo 47, comma  8,  infine  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: 
      "Le deroghe  temporanee  alle  prescrizioni  sono  autorizzate,
((nei casi di  urgenza,  dal  direttore  dell'ufficio  di    esecuzione  
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al   
magistrato   di  sorveglianza e ne riferisce nella relazione di 
cui  al comma 10))."; 
    f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato; 
    g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito: 
      "51-bis (Sopravvenienza di nuovi  titoli  di  privazione  della
liberta'). - 1.  Quando,  durante  l'attuazione  dell'affidamento  in
prova al servizio sociale o  della  detenzione  domiciliare  o  della
detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di   semiliberta',
sopravviene un titolo di  esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il
pubblico  ministero   informa   immediatamente   il   magistrato   di
sorveglianza, formulando contestualmente  le  proprie  richieste.  Il
magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo  delle
pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47
o ai commi  1  e  1-bis  dell'articolo  47-ter  o  ai  commi  1  e  2
dell'articolo 47-quinquies o ai primi  tre  commi  dell'articolo  50,
dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in  caso
contrario, ne dispone la cessazione. 
      2. Avverso il provvedimento  di  cui  al  comma  1  e'  ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis."; 
    h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo: 
      "58-quinquies    (Particolari    modalita'     di     controllo
nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel  disporre  la
detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di  sorveglianza
possono prescrivere  procedure  di  controllo  anche  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle  caratteristiche
funzionali e operative degli apparati di  cui  le  Forze  di  polizia
abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi
nel corso dell'esecuzione  della  misura.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis  del  codice
di procedura penale.". 
    i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 5, le  parole  "nel  corso  del  trattamento"  sono
soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6. Provvede a norma dell'articolo  35-bis  sui  reclami  dei
detenuti e degli internati concernenti: 
          a) le condizioni di esercizio del potere  disciplinare,  la
costituzione   e   la   competenza   dell'organo   disciplinare,   la
contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei  casi  di
cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e  5,  e'  valutato  anche  il
merito dei provvedimenti adottati; 
          b)  l'inosservanza   da   parte   dell'amministrazione   di
disposizioni  previste  dalla   presente   legge   e   dal   relativo
regolamento, dalla  quale  derivi  al  detenuto  o  all'internato  un
attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.". 
  ((1-bis.  In  attesa  dell'espletamento   dei   concorsi     pubblici  
finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico  del   
ruolo  dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un  
periodo  di   tre  anni dalla data di entrata in vigore della  legge 
di  conversione   del  presente decreto, in deroga a quanto  
previsto dagli articoli  3  e   4  del decreto legislativo 15  
febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni   di  dirigente dell'esecuzione  
penale esterna possono  essere  svolte   dai  funzionari   inseriti    
nel   ruolo   dei   dirigenti   di    istituto  penitenziario)). 
  2. L'efficacia della disposizione contenuta nel  comma  1,  lettera
h), capoverso 1, e' differita al giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della legge di conversione del presente decreto. 
                               Art. 4 
                   Liberazione anticipata speciale 
 
1.	((Ad esclusione dei condannati per taluno dei  delitti   
2.	previsti  dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 
3.	354, e   successive  modificazioni,)) Per un periodo di due anni 
dalla data di entrata  in vigore del presente decreto, la detrazione di 
pena  concessa  con  la liberazione anticipata  prevista  dall'articolo  54  
della  legge  26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni 
per ogni  singolo
semestre di pena scontata. 
  2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano gia'
usufruito della liberazione  anticipata,  e'  riconosciuta  per  ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre  che
nel  corso  dell'esecuzione  successivamente  alla  concessione   del
beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera
di rieducazione. 
  3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche  ai
semestri di pena in corso di espiazione  alla  data  dell'1°  gennaio
2010. 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10)). 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
condannati  ammessi  all'affidamento  in  prova  e  alla   detenzione
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte,
in esecuzione di tali misure alternative ((, ne'   ai  condannati  
che  siano stati ammessi all'esecuzione della pena  presso il  
domicilio  o  che si trovino agli arresti domiciliari ai  sensi  
dell'articolo  656,  comma 10, del codice di procedura penale)). 
                               Art. 5 
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non  superiori  a
                            diciotto mesi 
 
  1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,  modificata
dall'articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le
parole:  "Fino  alla  completa  attuazione  del  piano  straordinario
penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina  delle
misure alternative alla detenzione  e,  comunque,  non  oltre  il  31
dicembre 2013," sono soppresse. 
                               Art. 6 
         Modifiche al testo unico in materia di immigrazione 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo: 
      "Essa non puo' essere disposta  nei  casi  di  condanna  per  i
delitti ((previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e   3-ter,  del  
presente testo unico)),  ovvero  per  uno  
•	piu'  delitti  previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a)  del  
•	codice  di  procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati 
•	o tentati  di  cui  agli articoli 628, terzo comma e 629, 
•	secondo comma, del codice penale."; 
    b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: 
      "In caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene
concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata  espiata
la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la
consentono."; 
    c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi: 
      "5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto  dell'ingresso  in
carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell'istituto
penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla
identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore
avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti
autorita'  diplomatiche  e  procede  all'eventuale   espulsione   dei
cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della
giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari  strumenti
di coordinamento. 
      5-ter. Le  informazioni  sulla  identita'  e  nazionalita'  del
detenuto straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello
stesso prevista dall'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: 
      "6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato  possibile
procedere   all'identificazione   dello   straniero,   la   direzione
dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l'adozione
del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza
competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il
magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il  decreto
e'  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo
difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono
proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo
straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato
provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il  tribunale  decide
nel termine di 20 giorni.". 
                               Art. 7 
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della
                         liberta' personale 
 
  1. E' istituito, presso il Ministero della  giustizia,  il  Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta'
personale, di seguito denominato «Garante nazionale». 
  2. Il Garante nazionale e' costituito  in  collegio,  composto  dal
presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni
non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle
pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono
nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri,  con  
((decreto  del Presidente della Repubblica)), sentite le competenti  
commissioni
parlamentari. 
4.	I componenti  del  Garante  nazionale  ((non  possono   
5.	ricoprire  cariche istituzionali, anche elettive, ovvero  
6.	incarichi   in  partiti  politici)). Sono immediatamente sostituiti  
in  caso  di  dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, 
accertato impedimento fisico  o psichico, grave violazione dei 
doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero nel caso in cui riportino 
condanna penale definitiva per delitto  non colposo. Essi non 
hanno  diritto  ad  indennita'  od  emolumenti  
per l'attivita' prestata, fermo restando il  diritto  al  rimborso  delle
spese. 
  4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle
strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della
giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso
Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti
di  competenza  del  Garante.  La   struttura   e   la   composizione
dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 
  5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di
collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure
istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse
materie: 
    a) vigila, affinche' l'esecuzione della  custodia  dei  detenuti,
degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in
carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale  sia
attuata in conformita' alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani
ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; 
    b) visita,  senza  necessita'  di  autorizzazione,  gli  istituti
penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture
sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di
sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche  e  di  accoglienza  o
comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone
sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti
domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunita'  di
accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria, nonche',  previo  avviso  e  senza  che  da  cio'  possa
derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere  di
sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a
qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze
restrittive; 
    c)   prende    visione,    previo    consenso    anche    verbale
dell'interessato, degli atti contenuti nel  fascicolo  della  persona
detenuta o privata della liberta' personale  e  comunque  degli  atti
riferibili alle  condizioni  di  detenzione  o  di  privazione  della
liberta'; 
    d) richiede alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture
indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel
caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di
trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e
puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; 
    e) verifica il rispetto degli  adempimenti  connessi  ai  diritti
previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e
successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di
espulsione previsti dall'articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni,  accedendo  senza  restrizione  alcuna  in   qualunque
locale; 
    f)   formula   specifiche   raccomandazioni   all'amministrazione
interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero
la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi
dell'articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n.    354.
L'amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni; 
    g) tramette annualmente una relazione  sull'attivita'  svolta  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati,
nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
                               Art. 8 
 
Disposizioni di proroga per  l'adozione  dei  decreti  relativi  alle
  agevolazioni e agli sgravi  per  l'anno  2013  da  riconoscersi  ai
  datori di lavoro in favore di detenuti ed internati 
  1. E' prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per
l'adozione,  per  l'anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti
dall'articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come
successivamente modificata, e dall'articolo  4,  comma  3-bis,  della
legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai
fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalita'   e
dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per
l'anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo  1,
comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi
al  lavoro  all'esterno,  e   per   l'individuazione   della   misura
percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della
contribuzione  per  l'assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed
assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione
corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al
lavoro  all'esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali
psichiatrici giudiziari. 
  2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta  mensili  concessi  a
norma  dell'articolo  3  della  legge  22  giugno  2000,  n.  193,  e
successive modificazioni,  deve  intendersi  esteso  all'intero  anno
2013. 
                               Art. 9 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 

                               Art. 10 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013 

 

 
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