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!1) illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura;;
2) in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), trasfuso nell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 21 maggio 2012, iscritta al n. 304 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza depositata il 21 maggio 2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) – ora trasfuso nell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) – nella parte in cui non prevede che, nel caso di sospensione dell’esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, il giudice dell’esecuzione debba valutare la persistenza della sua pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura.
Il giudice a quo riferisce di dover decidere sulla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, formulata il 3 febbraio 2011 dalla Procura della Repubblica di Napoli, Direzione distrettuale antimafia, ai sensi della legge 27 dicembre 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) – applicabile ratione temporisalla fattispecie in forza dell’art. 117 del d.lgs. n. 159 del 2011 – nei confronti di una persona indiziata di appartenere al sodalizio camorrista denominato «clan dei casalesi».
Dal certificato del casellario giudiziale emerge che il proposto – attualmente detenuto per espiazione di pena – ha riportato plurime condanne definitive a pene detentive, anche molto elevate, per delitti di stampo camorristico, e che la sua liberazione è prevista per il 21 maggio 2027 (ossia dopo circa quindici anni dalla data dell’ordinanza di rimessione).
Nella specie, pertanto, la misura di prevenzione personale dovrebbe essere applicata a un soggetto detenuto per reati precedentemente commessi: ipotesi non regolata dalla legge n. 1423 del 1956, che si limita a prevedere, all’art. 11, secondo comma (attuale art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), il diverso caso della commissione di un reato nel periodo di durata della sorveglianza speciale.
A fronte di ciò, la compatibilità tra detenzione per espiazione di pena e misure di prevenzione personali ha formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 25 marzo 1993-14 luglio 1993, n. 6, secondo la quale occorre in materia distinguere il momento deliberativo, nel quale la misura di prevenzione viene applicata, da quello esecutivo, nel quale la misura produce concretamente effetto. Lo stato di detenzione in forza di titolo definitivo è compatibile con l’applicazione della misura, la quale presuppone soltanto la pericolosità sociale attuale del soggetto, non necessariamente esclusa dall’espiazione della pena in corso; non è compatibile, invece, con la sua esecuzione, che deve essere, pertanto, differita al momento di cessazione del predetto stato, salva la possibilità per l’interessato di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956 (ora dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011), ove nel frattempo la sua pericolosità sociale sia venuta meno.
La soluzione interpretativa ora ricordata – costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità successiva, così da apparire ormai «assolutamente consolidata» – implica, dunque, una scissione tra il momento nel quale il giudice, decidendo sull’applicazione della misura, verifica la sussistenza dei relativi presupposti e quello in cui le limitazioni della libertà personale ad essa connesse vengono concretamente imposte all’interessato: iato che può risultare particolarmente ampio ove si sia in presenza, come nella specie, di condanne a pene detentive di lunga durata (e, ancor più, di una condanna all’ergastolo). Di conseguenza, i detenuti in espiazione di pena subiscono le anzidette limitazioni in epoca successiva e talora anche assai lontana da quella in cui si è avuto il vaglio della loro pericolosità sociale, la quale potrebbe essere medio tempore venuta a cessare.
Ad avviso del Tribunale campano, il rilevato «automatismo» indurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 (attuale art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011), nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi in cui l’esecuzione della misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di valutare la persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione, analogamente a quanto è stabilito dall’art. 679 del codice di procedura penale per le misure di sicurezza, anche non detentive.
Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione assolverebbero, infatti, alla stessa funzione, che è quella di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di contenerne la pericolosità sociale, tanto da essere esclusa la loro applicazione cumulativa, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1423 del 1956. Apparirebbe perciò irragionevole e contrario al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) riservare ai destinatari delle misure di prevenzione un trattamento diverso da quello prefigurato per i destinatari delle misure di sicurezza, prevedendo solo a favore di questi ultimi, e non anche dei primi, un vaglio ufficioso della persistenza della pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione: pericolosità che costituisce il comune presupposto di entrambe le misure e che deve necessariamente risultare attuale, giacché, in caso contrario, le restrizioni della libertà personale connesse alle misure stesse non troverebbero giustificazione.
La facoltà dell’interessato di chiedere la revoca della misura di prevenzione ove venga meno la sua pericolosità, prevista dall’art. 7 della legge n. 1423 del 1956, non sarebbe, d’altro canto, equiparabile – considerati anche gli oneri economici e i tempi della relativa procedura – alla garanzia della verifica ex officio della permanenza dei presupposti applicativi della misura. Il trasferimento sull’interessato dell’onere di promuovere un procedimento finalizzato all’accertamento della sopravvenuta cessazione della pericolosità, nei casi di scissione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione, si porrebbe, dunque, in contrasto anche con le garanzie del diritto di difesa sancite dall’art. 24 Cost.
Il rimettente rileva, da ultimo, come la questione debba ritenersi ammissibile nonostante l’abrogazione della legge n. 1423 del 1956, espressamente disposta dall’art. 120 del d.lgs. n. 159 del 2011, giacché, ai sensi dell’art. 117 del medesimo decreto legislativo, le disposizioni della legge abrogata continuano a trovare applicazione nei procedimenti di prevenzione introdotti da proposte formulate prima della data di entrata in vigore del citato decreto (13 ottobre 2011), quale il procedimento in esame.
La questione sarebbe, inoltre, rilevante nel giudizio a quo, in quanto la prognosi di pericolosità che, allo stato, il Tribunale rimettente dovrebbe formulare nei confronti del proposto, costituirebbe fonte della futura e automatica sottoposizione del medesimo ad una misura di prevenzione incidente sulla libertà personale, senza che sia assicurato un successivo momento giurisdizionale di controllo della perdurante pericolosità sociale all’esito dell’espiazione della pena. Proprio la mancata previsione, nella normativa vigente, di un simile controllo farebbe sì che la questione risulti «di decisiva rilevanza» nell’ambito del procedimento a quo, trattandosi dell’unica sede in cui la questione stessa può essere utilmente posta.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Ad avviso della difesa dello Stato, la norma sottoposta a scrutinio non verrebbe affatto in rilievo nel giudizio a quo. L’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 disciplina, infatti, i rapporti tra la misura di prevenzione personale dell’obbligo di soggiorno e la detenzione cautelare o definitiva, stabilendo che il tempo trascorso in detenzione non è computato nella durata dell’obbligo di soggiorno; regola, inoltre, la sorte della misura di prevenzione nei casi in cui venga successivamente applicata al medesimo soggetto una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata.
Entrambi i precetti sarebbero volti, quindi, a disciplinare una fase successiva rispetto al procedimento di applicazione della misura di prevenzione, nel corso del quale la questione è stata sollevata. Mancherebbe, di conseguenza, il requisito della pregiudizialità, non dovendo il giudice a quo fare applicazione della norma censurata.
Considerato in diritto
1.– Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) – attualmente trasfuso nell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) – nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, il giudice dell’esecuzione debba valutare la persistenza della sua pericolosità sociale nel momento dell’esecuzione della misura.
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., riservando ai destinatari delle misure di prevenzione personali un trattamento irragionevolmente diverso e meno favorevole rispetto a quello stabilito per i destinatari delle misure di sicurezza, cui l’art. 679 del codice di procedura penale assicura la verifica ex officio della persistenza della pericolosità sociale nel momento in cui la misura va eseguita. Si tratterebbe di una disparità di trattamento ingiustificata, tenuto conto della comune funzione assolta dalle due categorie di misure, che è quella di impedire la commissione di reati da parte del destinatario e di contenerne la pericolosità sociale.
La facoltà dell’interessato di chiedere la revoca della misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, nel caso in cui la sua pericolosità sia venuta meno, non sarebbe, d’altro canto, equiparabile – considerati anche gli oneri economici e i tempi della relativa procedura – alla garanzia di un controllo officioso sulla persistenza dei presupposti applicativi della misura. Il trasferimento sulla persona interessata dell’onere di promuovere un procedimento volto all’accertamento della sopravvenuta cessazione della sua pericolosità sociale, nei casi di scissione tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione, si porrebbe, dunque, in contrasto anche con le garanzie del diritto di difesa sancite dall’art. 24 Cost.
2.– La questione sottoposta all’esame della Corte trova la sua premessa fondante nelle soluzioni offerte da una giurisprudenza ormai consolidata al problema interpretativo della compatibilità delle misure di prevenzione personali con lo stato di detenzione per espiazione di pena del soggetto che dovrebbe esservi sottoposto (tema che non forma oggetto di espressa ed esaustiva disciplina legislativa).
Come ricorda il giudice rimettente, sull’interrogativo si erano in precedenza formati contrastanti indirizzi giurisprudenziali.
Secondo l’orientamento tradizionale e prevalente, le misure di prevenzione personali dovevano ritenersi applicabili anche a soggetti ristretti in carcere, giacché, per un verso, anche il detenuto può risultare socialmente pericoloso e, per altro verso, nulla autorizza a considerare certa la prognosi di esito positivo del trattamento penitenziario. In tal caso, l’esecuzione della misura di prevenzione sarebbe rimasta posposta a quella della pena, salva la possibilità per l’interessato di chiedere la revoca del provvedimento applicativo della misura, ai sensi dell’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, ove, medio tempore, la pericolosità accertata fosse venuta meno.
Altro indirizzo reputava, al contrario, incompatibili le misure di prevenzione personali con lo stato di detenzione per espiazione di pena (non anche con la custodia cautelare, che può cessare in ogni momento), sul rilievo che non potrebbe considerarsi socialmente pericoloso un individuo che – in quanto soggetto alla restrizione in carcere e, nel contempo, al trattamento rieducativo – non solo non potrebbe tenere comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma è, altresì, destinatario degli effetti riabilitanti connessi al suddetto trattamento, idonei ad elidere la sua pericolosità residua. Diversamente opinando, d’altra parte, il giudizio di pericolosità finirebbe per essere rapportato, anziché alla situazione presente, a quella futura e incerta che si determinerà quando l’espiazione della pena avrà termine, con inevitabile frattura della correlazione temporale tra attualità della pericolosità ed applicazione effettiva della misura.
Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 25 marzo 1993-14 luglio 1993, n. 6, nel senso della conferma dell’indirizzo maggioritario, con alcune puntualizzazioni.
Le Sezioni unite hanno in particolare rilevato che, alla luce del quadro sistematico delineato dalla normativa di base in tema di misure di prevenzione, recata dalla legge n. 1423 del 1956, si rende necessario distinguere la fase di deliberazione, nella quale la misura viene disposta (regolata negli articoli da 1 a 6), da quella di esecuzione, nella quale la misura produce concretamente effetto (di ciò si occupano i successivi articoli da 7 a 12). L’applicazione delle misure di prevenzione personali non può essere considerata incompatibile con lo stato di detenzione per titolo definitivo del soggetto interessato, giacché la sola condizione richiesta a tal fine è la pericolosità sociale, da accertare con riferimento al momento in cui viene emessa la decisione che la afferma: pericolosità che non è necessariamente elisa dall’espiazione della pena in corso, anche perché la detenzione, di per sé stessa, non elimina totalmente i contatti con il mondo esterno.
L’incompatibilità tra misura di prevenzione personale e stato di detenzione si manifesta, per converso, esclusivamente in rapporto alla fase esecutiva, che andrà, dunque, necessariamente differita al momento in cui detto stato sia venuto a cessare. Come precisato da altre pronunce espressive dell’orientamento avallato dalle Sezioni unite, tale assunto trova conferma nel disposto dell’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 – ossia nella norma oggi sottoposta a scrutinio, da ritenere perciò conferente rispetto all’oggetto della questione – ove si stabilisce, tra l’altro, che il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva non è computabile nella durata dell’obbligo di soggiorno.
L’impossibilità di una esecuzione attuale – ha ulteriormente osservato il supremo organo della nomofilachia – non esclude l’interesse ad adottare la misura, essendo concreta l’esigenza di predisporre le condizioni affinché questa possa essere immediatamente eseguita, «senza il rischio di pericolose dilazioni», nel momento stesso in cui il detenuto riacquista la libertà: tanto più ove si consideri che tale evento può intervenire prima ancora della completa espiazione della pena, in forza di istituti quali la liberazione anticipata o il rinvio dell’esecuzione della pena stessa. Di conseguenza, una volta che la pericolosità sociale sia stata riconosciuta esistente al momento della decisione, la misura deve essere disposta, senza che possa venire in considerazione, in senso contrario, l’eventualità di futuri mutamenti della personalità del soggetto, in particolare come conseguenza del trattamento rieducativo cui è sottoposto durante la detenzione.
Nel caso in cui, a seguito di detto trattamento o della sottrazione della persona all’ambiente in cui manifestava la sua inclinazione a delinquere, la pericolosità sociale venisse effettivamente meno in un momento successivo all’irrogazione della misura, resterebbe peraltro salva la possibilità di attivare la procedura prevista dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, ove si stabilisce che, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza proponente, il provvedimento di prevenzione può essere revocato quando sia cessata la causa che lo ha determinato.
L’indirizzo interpretativo ora ricordato è stato seguito in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità successiva e ribadito, più di recente, dalle stesse Sezioni unite (Cass., sez. un., 25 ottobre 2007-6 marzo 2008, n. 10281), così da assumere le connotazioni del “diritto vivente”.
3.– Ciò premesso, va osservato che non incide sull’ammissibilità della questione l’avvenuta abrogazione dell’intera legge n. 1423 del 1956 ad opera dell’art. 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 159 del 2011 (il cui art. 15 riproduce peraltro, senza significative variazioni, il testo della norma censurata).
Come rimarcato dal Tribunale rimettente, infatti, le norme previgenti continuano a trovare applicazione nel procedimento a quo in forza della disciplina transitoria dettata dall’art. 117, comma 1, del citato decreto legislativo, giacché la proposta di applicazione della misura è stata formulata, nella specie, in data anteriore a quella di entrata in vigore del medesimo decreto.
4.– Non è fondata, altresì, l’eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, formulata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo che la norma denunciata – o, più propriamente, la previsione che il rimettente vorrebbe introdurvi in via additiva – sarebbe destinata a divenire operante solo in una fase successiva a quella di applicazione della misura, di cui il giudice a quo è investito, con conseguente carenza del requisito della pregiudizialità.
Questa Corte si è già occupata di questioni strutturalmente analoghe in rapporto alle misure di sicurezza, in particolare con le sentenze n. 1102 del 1988 e n. 249 del 1983, che, come meglio si esporrà poco oltre, hanno vagliato la legittimità costituzionale dell’originaria disciplina del codice penale, nella parte in cui subordinava il ricovero in una casa di cura e di custodia del condannato a pena diminuita per vizio parziale di mente al previo accertamento della sua pericolosità sociale solo nel momento in cui la misura era disposta, e non anche in quello della sua esecuzione (che ha luogo, di regola, solo dopo l’espiazione della pena).
In entrambi i casi, la Corte ha scrutinato nel merito le questioni, accogliendole, ancorché le stesse fossero state sollevate nell’ambito di processi penali di cognizione. Nella sentenza n. 1102 del 1988, la Corte ha espressamente affermato che la questione era rilevante, giacché, «una volta chiarito che la norma di cui si [doveva] fare applicazione nel caso di specie porta[va] a considerare esaurito l’accertamento della pericolosità sociale “al momento in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia viene disposta dal giudice di cognizione”», la declaratoria di illegittimità costituzionale avrebbe privato del carattere di definitività l’accertamento compiuto da detto giudice, «condizionandone il concreto operare ad un ulteriore accertamento da compiere “al momento dell’esecuzione”».
La considerazione è riproponibile – mutatis mutandis – nell’odierno frangente. Alla stregua della ricostruzione giurisprudenziale sopra ricordata, infatti, l’accertamento della pericolosità sociale del detenuto, compiuto in sede di applicazione della misura di prevenzione, risulterebbe idoneo a legittimare l’imposizione delle limitazioni connesse alla misura anche in fase esecutiva, salvo che venga esperito con successo il rimedio dell’istanza di revoca, rimesso peraltro all’iniziativa, solo eventuale, dell’interessato (e che, proprio per questo, il rimettente reputa costituzionalmente inadeguato). Per converso, l’accoglimento della questione priverebbe la decisione adottata in sede applicativa della suddetta idoneità, rendendo necessario un ulteriore accertamento, da compiere indefettibilmente e d’ufficio allorché la misura debba essere concretamente posta in esecuzione.
5.– Quanto al merito, la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., nei termini di seguito specificati.
Il problema della legittimità costituzionale di norme basate su presunzioni di persistenza nel tempo della pericolosità sociale di un determinato soggetto, accertata giudizialmente con riferimento ad un momento anteriore, si è posto specificamente all’attenzione della Corte – come già accennato – in rapporto alla materia parallela delle misure di sicurezza.
È noto come, nell’impostazione originaria del codice penale, l’applicazione delle misure di sicurezza, che in linea di principio presupponeva l’accertamento giudiziale della pericolosità sociale (art. 204, primo comma, del codice penale), poggiasse, in una nutrita serie di ipotesi, su presunzioni legali di pericolosità, collegate alla sussistenza di determinati presupposti, in presenza dei quali il predetto accertamento giudiziale veniva omesso (art. 204, secondo comma, cod. pen.).
Investita a più riprese di questioni intese a contestare la conformità a Costituzione di tale regime, la Corte dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, secondo comma, cod. pen., che prevedeva l’obbligatorio e automatico ricovero in un riformatorio giudiziario del minore infraquattordicenne autore di determinati reati, ritenendo la relativa presunzione di pericolosità priva di fondamento empirico e lesiva del principio di eguaglianza ( sentenza n. 1 del 1971).
Con riguardo, invece, alla pericolosità degli infermi di mente, la Corte reputò censurabile, sul piano della legittimità costituzionale, non la presunzione di pericolosità in sé – collegata dalla legge all’infermità psichica, in presenza di talune condizioni – ma solo la presunzione di persistenza dell’infermità, e quindi della pericolosità, dal momento del fatto a quello del giudizio e dell’esecuzione della misura.
La Corte si espresse in tal senso anzitutto con riguardo al ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per vizio totale di mente, previsto dall’art. 222, primo comma, cod. pen. ( sentenza n. 139 del 1982). Nell’occasione, rilevò che la disciplina censurata, in tanto avrebbe potuto dirsi indenne da vizi di costituzionalità, in quanto l’infermità psichica esistente al momento del fatto – cui la legge ricollegava una presunzione di pericolosità compatibile con i criteri di comune esperienza – fosse rimasta inalterata al momento di applicazione ed esecuzione della misura di sicurezza (la vicinanza temporale tra le quali era di regola garantita dall’immediata esecutività delle sentenze di proscioglimento per difetto di imputabilità). Ma la presunzione di persistenza dell’infermità psichica (e, con essa, della pericolosità), senza mutamenti significativi, dal momento del delitto a quello del giudizio doveva ritenersi priva di base razionale, non potendo predicarsi come regola generale d’esperienza, valida per ogni caso di infermità totale di mente, quella del perdurare in modo costante dello stato di malattia.
Con la successiva e già citata sentenza n. 249 del 1983, la Corte si occupò del ricovero obbligatorio e automatico in una casa di cura e di custodia dell’imputato condannato a pena diminuita per vizio parziale di mente in rapporto a determinati delitti (art. 219, primo e secondo comma, cod. pen.). La Corte rilevò che l’irrazionalità della presunzione di persistenza dell’infermità – già riscontrata dalla citata sentenza n. 139 del 1982 con riguardo al prosciolto per totale infermità mentale – a maggior ragione doveva ravvisarsi nell’ipotesi di vizio parziale: da un lato, perché in tal caso la possibilità di una evoluzione positiva della patologia è generalmente maggiore; dall’altro, perché «mentre in caso di totale infermità psichica la vicinanza temporale tra il giudizio e l’esecuzione della misura è, nell’ipotesi normale, assicurata dalla immediata esecutività della sentenza di proscioglimento per inimputabilità, nel caso di specie l’applicazione della misura consegue ad una condanna (definitiva) a pena diminuita; dopo l’eventuale espletamento, quindi, dei vari gradi di giurisdizione, e, normalmente, dopo, e non prima, la stessa espiazione della pena (art. 220 codice penale). Tutto ciò evidentemente comporta, o può comportare, un’ulteriore dilatazione dell’intervallo temporale tra il momento cui è riferito l’accertamento della seminfermità psichica e quello in cui viene applicata la misura di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata (anche) alla cura».
Sulla base di tali considerazioni, la Corte dichiarò, quindi, costituzionalmente illegittime le norme censurate nella parte in cui non subordinavano il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia, nei casi ivi previsti, «al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale derivante dalla infermità [psichica], al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza»: laddove, alla luce dei passaggi motivazionali dianzi riprodotti, per tempo di «applicazione» della misura doveva chiaramente intendersi quello di applicazione concreta, ossia il momento di esecuzione.
La stessa soluzione – e con espresso riferimento stavolta al momento esecutivo – è stata poi adottata dalla sentenza n. 1102 del 1988, parimenti già citata, con riguardo al ricovero del seminfermo di mente in una casa di cura e di custodia nei casi previsti dal terzo comma dello stesso art. 219 cod. pen. Nell’occasione, la Corte ritenne di dover aderire all’interpretazione del giudice a quo (la Corte di cassazione), secondo la quale il sopravvenuto art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nell’abolire il sistema delle presunzioni legali di pericolosità in materia di misure di sicurezza, non aveva risolto anche il problema della sfasatura temporale che può esistere (e normalmente esiste) tra il momento in cui la misura è ordinata dal giudice della cognizione e quello in cui la misura stessa va eseguita, mancando una previsione esplicita che imponesse al giudice di riesaminare la persistenza della pericolosità sociale nel momento esecutivo. Su tale premessa, la Corte rilevò come l’«esigenza di verificare l’effettivo persistere della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica anche nel momento dell’applicazione e, quindi, della concreta esecuzione della misura di sicurezza» – esigenza già affermata dalla sentenza n. 249 del 1983 con riguardo alle ipotesi del primo e del secondo comma dell’art. 219 cod. pen., nelle quali era originariamente prevista una presunzione di pericolosità sociale del seminfermo di mente – sussistesse a più forte ragione nelle ipotesi del terzo comma, relativamente alle quali, per la minore gravità dei delitti presi in considerazione, fin dall’inizio il codice penale imponeva il concreto accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa del condannato.
In relazione alle misure di sicurezza, il problema della verifica della persistenza della pericolosità sociale è stato quindi risolto in via definitiva dal legislatore con l’art. 679 del nuovo codice di procedura penale, evocato dall’odierno rimettente quale tertium comparationis. Ivi si stabilisce – per quanto qui interessa – che «quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti nell’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti». In tal modo – salvi i casi in cui la misura di sicurezza sia applicata direttamente dal magistrato di sorveglianza – la valutazione di pericolosità sociale dovrà essere effettuata due volte: prima dal giudice della cognizione, al fine di verificarne la sussistenza al momento della pronuncia della sentenza; poi dal magistrato di sorveglianza, quando la misura già disposta deve avere concretamente inizio, in modo tale da garantire l’attualità della pericolosità del soggetto colpito dalle restrizioni della libertà personale connesse alla misura stessa.
6.– Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in precedenza ricordato, il regime operante in rapporto alle misure di prevenzione personali è diverso e meno favorevole.
Infatti, nell’ipotesi in cui, per essere l’interessato detenuto in espiazione di pena, si determini uno iato temporale tra il momento di deliberazione e quello di esecuzione della misura – iato normalmente inesistente negli altri casi, anche a fronte del carattere non sospensivo dei gravami contro il provvedimento di applicazione (art. 4, decimo e undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956), – l’accertamento della pericolosità sociale ha luogo, obbligatoriamente, solo nel primo momento. In altre parole, la verifica della pericolosità sociale, operata nell’ambito del procedimento di applicazione della misura, viene considerata sufficiente a fondare le limitazioni della libertà personale implicate dalla stessa anche nel momento in cui – a qualunque distanza di tempo – ne divenga possibile l’esecuzione in ragione dell’avvenuta cessazione dello stato detentivo. Ciò, sebbene nelle more la persona interessata sia soggetta a restrizione in carcere e, conseguentemente, al trattamento penitenziario, specificamente finalizzato al suo recupero sociale, in attuazione del precetto costituzionale che assegna alla pena una funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, Cost.).
È ben vero che – diversamente da quanto avveniva per le misure di sicurezza, in base all’originaria disciplina del codice penale – non può nella specie parlarsi di una presunzione assoluta di persistenza della pericolosità, stante la facoltà, che l’indirizzo giurisprudenziale in questione riconosce alla persona cui la misura di prevenzione sia stata applicata, di contestare detta persistenza proponendo istanza di revoca della misura. Ma la possibilità in questione – che presuppone il trasferimento sull’interessato dell’onere di attivare un procedimento inteso a verificare, in negativo, l’attuale inesistenza della pericolosità, quale condizione per sfuggire al delineato “automatismo” – non vale ad evitare il denunciato vulnus dell’art. 3 Cost.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in più occasioni, che la comune finalità delle misure di sicurezza e delle misure di prevenzione – volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all’ordinato vivere civile ( sentenza n. 69 del 1975, ordinanza n. 124 del 2004), al punto da poter essere considerate come «due species di un unico genus» (sentenze n. 419 del 1994 e n. 177 del 1980) – non implica, di per sé sola, un’indiscriminata esigenza costituzionale di omologazione delle rispettive discipline, posto che le due categorie di misure restano comunque distinte per diversità di struttura, settore di competenza, campo e modalità di applicazione (sentenze n. 321 del 2004, n. 126 del 1983 e n. 68 del 1964).
Nella specie, risulta tuttavia dirimente la considerazione che tra i due modelli che il giudice a quo pone a raffronto – quello delle misure di sicurezza, che esige la reiterazione della verifica della pericolosità sociale anche al momento dell’esecuzione, e quello delle misure di prevenzione, che considera sufficiente la verifica operata in fase applicativa, salva l’eventuale iniziativa dell’interessato intesa a contrastarla – l’unico rispondente ai canoni dell’eguaglianza e della ragionevolezza è il primo.
Ne costituisce dimostrazione eloquente il caso oggetto del giudizio a quo, nel quale il Tribunale rimettente si trova chiamato a disporre una misura di prevenzione personale che potrà avere esecuzione, in base alle attuali previsioni, solo dopo circa quindici anni di espiazione di pena detentiva da parte del proposto (ma, naturalmente, sono prospettabili casi ancora più eclatanti, come quello del condannato all’ergastolo, al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene egualmente applicabili le misure di prevenzione personali, nella prospettiva di una possibile liberazione condizionale). Già in linea generale, il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilità che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione ciò vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, è sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se è vero, in effetti, che non può darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora può giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosità malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosità operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell’interessato. Ciò, quantunque la pericolosità sociale debba risultare attuale nel momento in cui la misura viene eseguita, giacché, in caso contrario, le limitazioni della libertà personale nelle quali la misura stessa si sostanzia rimarrebbero carenti di ogni giustificazione.
7.– L’art. 12 della legge n. 1423 del 1956 va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura. Il riferimento del Tribunale rimettente al «giudice dell’esecuzione», come organo competente a verificare la persistenza della pericolosità, non appare, in effetti, corretto sul piano sistematico, giacché in materia di misure di prevenzione personali non è prevista una fase giudiziaria di esecuzione, essendo questa demandata, in via esclusiva, all’autorità di pubblica sicurezza. Di qui, dunque, l’esigenza di fare riferimento all’organo che ha emanato il provvedimento di applicazione della misura, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 1423 del 1956, in rapporto alla revoca o alla modifica del provvedimento stesso: il che non muta, peraltro, la sostanza, dovendo detta formula essere interpretata – alla luce dei correnti orientamenti giurisprudenziali – in senso sintonico al disposto dell’art. 665, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in tema di individuazione del giudice competente a decidere gli incidenti di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa, nei medesimi termini, all’art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel quale, come detto, la disposizione censurata è stata trasfusa senza significative variazioni.
È appena il caso di aggiungere che resterà rimessa all’applicazione giudiziale l’individuazione delle ipotesi nelle quali la reiterazione della verifica della pericolosità sociale potrà essere ragionevolmente omessa, a fronte della brevità del periodo di differimento dell’esecuzione della misura di prevenzione (si pensi al caso limite in cui la persona alla quale la misura è stata applicata si trovi a dover scontare solo pochi giorni di pena detentiva).
8.– La censura relativa all’art. 24 Cost. resta assorbita.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura;
2) dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2013.
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