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Una discussa pronuncia circa l'utilizzabilità delle videoregistrazioni in luogo privato indipendentemente dalla loro conformità alle istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali (con nota critica di Monica A. Senor)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GALLO Domenico - Presidente -
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere -
Dott. RAGO Geppino - Consigliere -
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina;
nei confronti di:
R.G., nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina del 11.12.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Elisabetta Cesqui, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore, avv., LAURETTI GIOVANNI, che ha chiesto che la sentenza impugnata sia confermata.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Latina ha assolto R.G. dal delitto di danneggiamento di un autovettura.
2. Avverso detta pronunzia ricorre il Procuratore presso il Tribunale di Latina contestando violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto il giudice di pace - erroneamente interpretando l'arresto Cass. sez. un. 28.3.2006, n. 26795, secondo cui le riprese video di comportamenti "non comunicativi" non possono essere eseguite all'interno del "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost.; ne consegue che è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione - dichiarato tali riprese, invece effettuate in un locale condominiale, illecite.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Deve in primo luogo rilevarsi l'inconferenza del richiamo effettuato dal Giudice di pace al citato arresto a sezioni unite, riferito a captazioni effettuate con strumenti posti in opera dall'autorità giudiziaria e non da privati cittadini nell'ambito di spazi domiciliari. In tale ultimo caso, e in secondo luogo, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa nel senso che le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p., essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poichè la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale (Cass. sez. 2^, 31.1.2013 n. 6813).
2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Latina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Latina.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013
(la nota critica di Monica A. Senor)
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