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Applicazione degli artt. 5 e 7 della l. 173/2005 sulle vendite piramidali promosse via Internet
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRO PETTI - Presidente
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. LUIGI MARINI
Dott. LUCA RAMACCI
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) D. G. N. IL 27/01/1949
avverso la sentenza n. 209/2009 TRIBUNALE di TOLMEZZO, del 09/02/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Udita la parte civile
Uditi i difensori
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 febbraio 2010, il Tribunale di Tolmezzo ha condannato l'imputato alla pena della sola ammenda, per il reato di cui agli artt. 5 e 7 della legge 17 agosto 2005, n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), per avere, quale titolare di due siti web, promosso e realizzato attività e strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendite di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, impugnazione qualificata come appello, chiedendone l'annullamento.
2.1. Si denunciano, in primo luogo, l'erronea valutazione delle prove e la mancata assunzione di prova decisiva relativa alla richiesta di verifica delle modalità di funzionamento del sistema informatico dei siti. Secondo la prospettazione difensiva, il sistema funzionava nel seguente modo: a) l'utente dichiarava di voler acquistare il bene proposto e veniva inserito, dopo aver pagato € 34,00 per l'ordinazione, in una delle quattro liste del prodotto regalo che aveva scelto; b) al momento dell'iscrizione, veniva contestualmente generata un'e-mail con i dati per il pagamento; c) per ogni premio, per consentire a tutti gli scritti di ricevere in regalo, venivano create solo quattro liste, che non funzionavano all'infinito, ma venivano, a un certo punto e con certi meccanismi, chiuse; d) quanto a tali meccanismi, vi era, ogni 7 iscrizioni, un'iscrizione a spese dei sito, in modo che a tutti, in un lasso di tempo più o meno breve, era garantito l' ottenimento dell'oggetto desiderato; e) ciò corrispondeva, per il sito Internet, ad un costo del 14% circa su ogni € 34,00 incassati; f) l'oggetto o il corrispettivo minimo erano inviati, non solo al primo della lista, ma anche a chi non aveva mai ottenuto alcun oggetto e a chi aveva più bonus; g) ad esempio, in una lista di 14 iscrizioni, affinché il quindicesimo iscritto potesse ricevere l'oggetto, sarebbero servite 210 iscrizioni, ma non avrebbe conseguito il bene solo un utente, ma anche i 14 che lo precedevano.
2.2. Si deduce, in secondo luogo, l'erronea applicazione delle norme incriminatrici, sul rilievo che nessuna reclutamento era stato operato dall'imputato, perché l'iscrizione al sito avveniva per libera scelta e mai all'insaputa degli interessati, con la comunicazione dei dati e la lettura e l'approvazione del regolamento e il rilascio delle dichiarazioni relative ai dati sensibili. Vi era, in sostanza, un versamento iniziale, a fronte del quale l'utente poteva scegliere la strategia per ottenere prima il bene, spostandosi di lista, ottenendo bonus aggiuntivi, modificando l'oggetto la sua scelta; con la conseguenza che la somma versata, di non rilevante entità, non poteva essere considerata a fondo perduto, perché la controprestazione non era inesistente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione presentata - da qualificarsi come ricorso per cassazione, in quanto proposta contro una sentenza di condanna alla sola ammenda, inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. - è inammissibile.
3.1. I motivi di doglianza possono essere trattati congiuntamente, perché attengono entrambi alla riconducibilità dell'attività svolta dall'imputato alla categoria delle vendite piramidali e delle cosiddette “catene di Sant'Antonio” di cui all'articolo 5 della legge numero 173 del 2005.
Tale ultima disposizione (la cui inosservanza è sanzionata dal successivo articolo 7) vieta, in particolare: a) la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico ordinario dei componenti si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati, direttamente o attraverso altri componenti la struttura; b) la promozione e l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, «catene di Sant'Antonio», che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone, in cui il diritto reclutare si trasferisce all' infinito previo pagamento di un corrispettivo.
Nel caso in esame, la struttura creata dall'imputato - per come descritta nel ricorso - rientra pienamente nella prima di tali di tali due categorie, perché i partecipanti al sistema non svolgono alcuna attività di vendita o di promozione della vendita di beni o servizi, ma ricevono un beneficio economico solo dal mero reclutamento di nuovi soggetti; reclutamento in conseguenza del quale vedono aumentare - secondo i meccanismi previsti nel sito web e puntualmente descritti nel ricorso - la loro probabilità di conseguire il premio, che costituisce per loro un corrispettivo meramente eventuale. In altri termini, a fronte del pagamento dell'iniziale somma di denaro, il soggetto che si iscrive al sistema non può ottenere alcuna controprestazione,se non in conseguenza del reclutamento di nuovi soggetti da parte del sistema stesso.
Ne a tali conclusioni può obiettarsi - come fa la difesa dell'imputato - che l'adesione al sistema da parte degli interessati è sempre stata volontaria, perché la norma incriminatrice non richiede l'involontarietà dell'adesione quale presupposto per la sussistenza del reato.
Il reato contestato risulta, dunque - secondo quanto correttamente evidenziato nella sentenza impugnata - pienamente integrato, per la perfetta corrispondenza tra la condotta tenuta e la fattispecie incriminatrice, senza alcuna necessità di ricorrere agli elementi presuntivi di cui al successivo art. 6 della legge n. 173 del 2005, i quali costituiscono un mero ausilio per l'interprete nei casi che - diversamente da quello in esame - si presentano incerti.
3.2. Quanto, poi, alla prescrizione del reato eventualmente intervenuta dopo la pronuncia della sentenza d'appello, è sufficiente osservare che l' inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norme dell'art. 129 cod. proc. pen.. (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez L 4 giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
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