Penale.it

Google  

Penale.it - Mauro Lombardo, Patrocinio a spese dello Stato in materia penale. Liquidazione delle prestazioni alla luce del d.m. 140/12. Brevi considerazioni di diritto intertemporale

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Mauro Lombardo, Patrocinio a spese dello Stato in materia penale. Liquidazione delle prestazioni alla luce del d.m. 140/12. Brevi considerazioni di diritto intertemporale
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Abolite le tariffe, entrano in vigore i parametri ministeriali. Alcune indicazioni sulle regole "di mezzo"

 L’art. 41 del D.M. n. 140/12 recita che ‘le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore’.

Ad una prima lettura, quindi, sembrerebbe pacifico che il Magistrato - che emetta un provvedimento di liquidazione ex art. 83 del D.P.R. n. 115/02 a partire dal 23 agosto u.s. - sia ‘costretto’ ad adottare i nuovi parametri, per di più dimidiandoli ex art. 9 del citato decreto.
Se non sorge dubbio alcuno per l’ipotesi in cui l’attività defensionale sia stata prestata successivamente all’entrata in vigore del D.M., numerose sono le perplessità di diritto transitorio per il caso in cui la prestazione sia stata portata a compimento entro il 22 agosto 2012 ma non sia stato ancora emesso il decreto di liquidazione dei compensi (o perché il legale non ha avanzato la relativa istanza o perché il magistrato non ha provveduto in merito).
Per tale evenienza, una lettura costituzionalmente orientata del detto art. 41 non può non condurre ad una esegesi che escluda l’applicazione dei parametri, orientando la quantificazione del compenso in ragione del previgente sistema tariffario; ciò in virtù del principio ‘tempus regit actum’, escludendosi la retroattività della nuova disciplina per le prestazioni interamente portate a termine antecedentemente al 23.08.2012.
Si pensi ad es. ad un procedimento in cui Tizio e Caio – entrambi ammessi al patrocinio dei non abbienti - siano accusati del medesimo reato. Definito il processo nel dicembre 2011, il difensore di Tizio chiede subito al Giudice la determinazione dei compensi e la ottiene nel maggio 2012, con applicazione delle vituperate tariffe di cui al D.M. n. 127/04. L’avvocato di Caio, invece, si ricorda di presentare la relativa richiesta soltanto il due di settembre c.a.: il Giudice dovrà servirsi dei parametri o, per evitare disparità di trattamento (difficilmente giustificabili alla luce dell’art. 3 Cost.), adottare le abrogate tariffe e liquidare un compenso pari a quello riconosciuto al difensore di Tizio?
E, ancora, come comportarsi nel caso in cui l’istanza di liquidazione sia precedente alla entrata in vigore del D.M. n. 140/12? Si pensi ad una richiesta presentata nel gennaio 2012 (nel vigore del sistema tariffario) ed esitata solo nel settembre successivo. Le conseguenze del ritardo nell’emissione del decreto (cioè l’applicazione dei parametri e la probabile consentanea riduzione dell’onorario) dovrebbero esser patite dall’incolpevole (almeno per questa volta!) difensore?
Così come già ricordato dal C.N.F (v. I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 7/2012) le tariffe forensi, pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l’insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell’avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata a termine e,conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita” (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all’assorbente argomentazione che “gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale” (Cass. 1010/1996; Id. 6275/ 1988).
In forza del ‘tempus regit actum’, dell’art. 3 Cost., dell’art. 11 preleggi appare auspicabile che possa farsi strada un’interpretazione dell’art. 41 del D.M. n. 140/12 nel senso che ‘le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni [relative alle prestazioni professionali] successive alla sua entrata in vigore’.
Altre brevi annotazioni appaiono – in ogni caso - imprescindibili, dovendosi ritenere ingiustificato il timore ‘avvocatesco’ che - secondo una già diffusa ‘vulgata’ - ritiene l’adozione dei nuovi parametri necessariamente sfavorevole rispetto alle tariffe.
Non va innanzitutto dimenticato che la ratio ispiratrice del regolamento di cui al D.M., emesso ai sensi del decreto liberalizzazioni (D.L del 24.01.12 n.1 convertito in L. n. 27/12), nulla ha a che vedere con l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica (cd. spending rewiew) ma è da rinvenirsi nella volontà di assicurare una maggiore agilità decisionale nonchè la trasparenza nella determinazione dei compensi dei liberi professionisti (ad es. tramite la redazione di un preventivo), favorendone la concorrenza (cfr. relazione illustrativa al D.L. n. 1/12).
Pertanto, anche disattendendo le superiori argomentazioni circa l’ultrattività delle tariffe, il D.M. n. 140/12 consegna al Giudice gli strumenti per attribuire al singolo professionista il compenso adeguato alla prestazione difensiva, così salvaguardando il decoro dell’Avvocatura tutta, senza mortificarne l’operato.
E comunque, non tutti i parametri vengono per nuocere!
Si consideri che:
  1. l’art.9 del D.M. non impone la riduzione della metà degli importi in materia penale, ma anzi sancisce che tale diminuzione può trovare eccezione, proprio al fine di adeguare il compenso alla prestazione (‘gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale’);
  2. l’art. 14 recita che ‘i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B-Avvocati…Il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l’applicazione delle regole e criteri generali di cui agli articoli 1 e 12’;
  3. e, massime, l’art. 1, specifica che ‘in nessun caso le soglie numeriche indicate…per la liquidazione del compenso…sono vincolanti [per l’organo giurisdizionale] per la liquidazione stessa’.
E allora, se i parametri non sono vincolanti, se la riduzione degli importi non è obbligatoria, se è previsto l’aumento del compenso in considerazione delle circostanze concrete, forse il Giudice dovrà servirsi anche di un altro parametro che – seppur non esplicitato - aleggia fra quelli di cui al D.M., permeandone l’intero corpus.
Ci si riferisce al ‘buon senso del Magistrato’, indefettibile virtù nell’interpretare ed applicare ogni norma, da trasfondere – sempre nel rispetto della legge! - in ogni decisione giurisdizionale, guida e faro che conduce il Giudice verso una decisione che sia ‘di giustizia’ ma che dal destinatario – che l’attende con religiosa fiducia - venga recepita come tale.
Perché ‘per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede’ (P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato).
Enna, 24.09.12.
Avv. Mauro Lombardo, settembre 2012
(riproduzione riservata)
 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy