Penale.it

Google  

Penale.it - Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 21 settembre 2005 (dep. 26 ottobre 2005), n. 39282 (n.1596/2005)

 La newsletter
   gratis via e-mail

 Annunci Legali




Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 21 settembre 2005 (dep. 26 ottobre 2005), n. 39282 (n.1596/2005)
Condividi su Facebook

Versione per la stampa

Non punibile la mera consultazione di materiale pedopornografico mediante Internet senza salvataggio? Un dictum nascosto della Suprema Corte

 REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
  SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
  SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) *XX* nato il ... avverso SENTENZA del 22/02/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
udito  il P.M. nella persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso: rigetto del ricorso.
  MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 9 aprile 2004, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di *XX* in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 61 n.11, 609 bis c. 2 n. 1 cp, 609 ter uc cp (per avere in modo insidioso  e repentino e, comunque, abusando delle condizioni di inferiorita' fisica della vittima, in piu' occasioni compiuto atti sessuali  su  *YY* minore degli anni dieci, approfittando di essere l'animatore di un villaggio in Sharm el Sheik frequentato dal bambino), 600 quater cp (per avere detenuto copioso materiale pedopornografico di natura  omosessuale, prodotto mediante lo sfruttamento di minori, che si era procurato tramite Internet).
Il Giudice della udienza preliminare ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati ascrittigli unificati con il vincolo della
continuazione e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, lo ha condannato alla pena  di  anni quattro di reclusione, ed al risarcimento dei danni dei confronti della parte civile alla quale ha attribuito una  provvisionale di euro cinquantamila.
In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Roma ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione e la provvisionale ad euro ventimila confermando nel resto. 
Per giungere alla loro conclusione, entrambi i Giudici di merito hanno rilevato, per quanto concerne il reato di cui all'art. 600 quater cp, come l'imputato in due occasioni sia stato sorpreso presso la Universita' di Roma ad utilizzare delle apparecchiature telematiche con collegamenti internet su siti di natura pedopornografica trasferendo le relative immagini su apparati che ne consentivano la riproduzione.
Relativamente al reato sessuale, la Corte, ha osservato come non si potesse dubitare sulla attribuibilita' dei fatti all'odierno imputato stante le numerose, specifiche e riscontrate puntualizzazioni  della parte lesa.
La Corte, in considerazione della circostanza che le emergenze probatorie contra reum erano esaustive, non ha ritenuto di disporre la ricognizione personale sollecitata dalla difesa.
Infine, i Giudici hanno disatteso la richiesta dell'imputato di applicazione della attenuante della minore gravita' a causa dei danni psicologici derivati alla vittima.
Per l'annullamento della sentenza, il Difensore ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare, rilevando:
- che, relativamente al reato di cui all'art. 600 quater cp, non vi e' la prova che la "navigazione" fosse riconducibile all'imputato; comunque, le immagini non sono state veicolate su dischi o apparecchi che ne consentano la riproduzione per cui la fattispecie di reato non si e' perfezionata;
- che, per quanto riguarda il reato sessuale, le indagini sono state carenti in quanto al villaggio ben potevano esserci altre persone con la caratteristiche descritte dal bambino ;
- che era necessario effettuare una formale ricognizione di persona;
- che gli episodi, oggettivamente considerati, erano da ritenersi di minore gravita' a sensi dell'art. 609 bis uc cp.
Anche l'imputato personalmente ha proposto ricorso ed, oltre a formulare le censure di cui sopra, ha rilevato per quanto concerne il delitto sessuale:
-  che  l'unica  situazione di inferiorita'  del  piccolo  *YY* riguardava la giovane eta' gia' considerata quale aggravante ex  art. 609 quater cp;
-  che risiedeva in ... e doveva conoscere ed applicare le leggi di quel paese e non quelle dell'Italia sotto la cui giurisdizione non si trovava;
- che e' immotivata la quantificazione della provvisionale.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
L'art. 600 quater cp, punisce chi si "procura" o "dispone" materiale pedopornografico prodotto mediante lo sfruttamento dei minori.
I termini non tecnici usati dal Legislatore, nella loro ampia estensione, raggiungono lo scopo di chiarire all'interprete  che la fattispecie comprende qualsiasi situazione idonea a fare rientrare il materiale de quo nella disponibilita' dell'agente, inclusa la detenzione non su supporto cartaceo, ma con salvataggio informatico; la previsione punitiva, come correttamente segnalato dall'imputato,non estende la repressione penale alla mera consultazione via Internet di siti per pedofili senza registrazione di dati su disco.
Tale problematica sollevata dal ricorrente, pur puntuale, non riguarda il caso concreto nel quale la impugnata sentenza in sintesi e quella del primo Giudice piu' diffusamente precisano, avendo come referente la consulenza disposta dal Pubblico Ministero, le modalita' con le quali l'ultimo soggetto che ha attivato il computer (sicuramente il *XX*) ha trasferito il materiale e lo ha copiato dal sito di provenienza su directory allo scopo di salvarlo per usi futuri.
Sul punto, il ricorrente formula censure prive della necessaria concretezza perche' non esplicita quale siano le specifiche critiche che rendono inattendibile la ricordata consulenza.
Relativamente al reato sessuale, l'imputato contesta che sia esatta la identificazione nella sua persona del soggetto che ha compiuto le condotte abusive nei confronti del piccolo *YY* in quanto gli elementi a suo carico, valorizzati dai Giudici per pervenire ad una declaratoria di responsabilita', non erano univoci e giustificavano una differente conclusione.
Ora  e'  appena il caso di precisare come, in presenza di un eccepito vizio inerente alla valutazione delle prove, il compito della Corte di legittimita' non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione delle emergenze acquisite, bensi' limitarsi a verificare se i Giudici di merito abbiano compiuto indagini esaustive, fornito corretta valutazione delle  stesse e sorretto le loro scelte con argomenti immuni da vizi logici.
 In esito a tale circoscritto esame, il Collegio rileva  che sul punto la sentenza non presenta vizi di motivazione deducibili in questa sede. La Corte territoriale ha  dato atto che il bambino ha indicato il suo violentatore in un animatore non italiano del villaggio turistico ... (qualifica che  il *XX*, ..., rivestiva all'epoca dei fatti) ed ha precisato
varie caratteristiche somatiche (statura bassa, magro, con i "capelli in su") che corrispondono a quelle dello attuale imputato. *YY* ha anche puntualizzato che il soprannome del suo violentatore era *...* perche' intratteneva i bambini con questo personaggio dei cartoni animati; il particolare corrisponde a realta' dal momento che una peluche  riproducente tale personaggio e' stata rinvenuta nello zaino dell'imputato al momento del suo arresto in flagranza per abusi sessuali ai danni di altro minore.
I Giudici hanno preso nella dovuta'considerazione la tesi della difesa secondo la quale l'attendibilita' del bambino era  minata perche' la policromia dei capelli che lo stesso aveva evidenziato non era esistente; sul punto, la Corte ha confutato tale prospettazione con apparato argomentativo congruo, completo, corretto e, pertanto, insindacabile.
Di conseguenza, non e' censurabile la conclusione della Corte territoriale in quanto gli svariati elementi di identificazione forniti dalla parte lesa sono tutti convergenti per fare ritenere esatta la inidividuazione e collegare lo autore dei fatti in esame con la persona del *XX* senza possibilita' di errori o ipotesi alternative prospettate dall'imputato in via di mera ipotesi.
Inoltre, si deve rilevare che la Corte territoriale ha correttamente motivato la reiezione della richiesta di riapertura del dibattimento dando atto dei motivi per i quali supplemento istruttorio, richiesto per espletare una ricognizione personale, fosse inconferente ed i Giudici in grado di decidere allo stato degli atti.
In merito alla attenuante speciale di cui all'art. 609 bis uc cpp, si deve rilevare come non sia possibile elencare aprioristicamente una categoria alla quale ricondurre i casi di minore gravita' la cui valutazione e' rimessa, volta per volta, alla discrezionalita' dei Giudici di merito; essi devono avere come parametro l'effettiva valenza criminale dei  comportamenti sessuali e come canoni di valutazione quelli indicati dall'art. 133 cp tra i quali e' annoverato la gravita' del danno causato alla persona offesa dal reato.
Alla luce di tale criterio, la Corte di Appello ha escluso la tenuita' del caso in considerazione del vulnus psicologico residuato alla vittima, a cagione delle invasive attenzioni sessuale  patite, provato attraverso le dichiarazioni dei genitori e del consulente del Pubblico Ministero che ha evidenziato "indicatori di abuso" nel bambino.
In tale modo, con adeguata motivazione, la Corte ha giustificato il mancato esercizio del suo potere discrezionale in  merito alla concessione della speciale attenuante.
Esatta e', invece, la deduzione dell'imputato il quale sostiene  che le condizioni di inferiorita' della vittima si limitavano alla sua giovane eta' e tale circostanza gli era gia' stata addebitata come aggravante; la corretta sussunzione dei fatti in esame era non nelle ipotesi di reato contestate e ritenute in sentenza, ma sub art. 609 uc quater cp.
Dal momento che per tale reato il legislatore ha previsto una pena uguale a quella degli addebitati illeciti, la censura  del ricorrente, pur corretta, non ha influenza sul regime sanzionatorio; inoltre, la contestazione ex artt. 609 bis, 609 ter uc cp puntualizzava tutte le circostanze fattuali in relazione alle quali l'imputato era chiamato a difendersi per cui l'error juris non ha avuto influenza sulla possibilita' del *XX* di confutare la tesi accusatoria.
In merito alla assegnazione della somma a titolo di provvisionale, si osserva che la relativa pronuncia ha carattere meramente deliberativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile per cui l'ammontare del quantum e' rimesso alla discrezionalita' del Giudice che non e' tenuto a dare sul punto una specifica motivazione; per tali considerazioni il  provvedimento non e' impugnabile in Cassazione.
Relativamente alla residua deduzione, si osserva come dell'art.10 cp miri ad evitare che lo straniero che ha commesso  un delitto comune, punito con la reclusione non inferiore ad un anno ed ai danni di un cittadino, possa trovare asilo nel territorio dello Stato; in base alla ricordata norma, era applicabile la giurisdizione italiana in quanto erano presenti le condizioni di procedibilita' richieste (presenza dello straniero nel territorio e istanza-querela della persona offesa).
  P.Q.M.
La  Corte  rigetta il ricorso e condanna il ricorrente  al  pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 21 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2005
 
© Copyright Penale.it - SLM 1999-2012. Tutti i diritti riservati salva diversa licenza. Note legali  Privacy policy