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Francesco Guglielmini, Falsità in scrittura privata e uso dell’atto falso
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 Sommario: 1) Introduzione. – 2) Definizione di documento: atto pubblico e scrittura privata. – 3) Fede pubblica e teoria della plurioffensività. – 4) Uso dell’atto falso. – 5) Dolo specifico. – 6) Conclusioni.

 
1. Il codice penale frammenta la disciplina del falso documentale in una lunga serie di articoli (da 476 a 493-bis). Proprio la frammentazione della normativa da applicare rende maggiormente complicata la risoluzione dei principali problemi interpretativi concernenti tali delitti. Può, de lege ferenda, auspicarsi una riforma della disciplina in esame, accorpando fattispecie simili, per rendere più agevole il lavoro dell’interprete, ai fini della comprensione del dato normativo. Del resto i documenti, quali strumenti di “certezza pubblica”, assolvono ad una funzione essenziale nella vita moderna. Gli scambi commerciali ed i rapporti economici, che sono alla base di una società evoluta e giuridicamente avanzata, devono essere regolati dalla consapevolezza che essi si basino sull’uso di documenti veri atti a certificare la validità di una situazione giuridicamente rilevante. Si comprende allora la necessità della protezione penale rivolta a tale settore, per l’interesse alla genuinità e veridicità dei mezzi usati a fini di certezza, affinché si possa prevenire quell’inganno dato dalla falsa apparenza circa l’esistenza e\o il contenuto di un rapporto o di una situazione giuridica.
 
2. Le falsità in atti o documentali ricadono su di un oggetto genericamente definibile “documento”. Premesso che non esiste una definizione generale di documento (sia in campo civile che in campo penale), si può partire dalla nozione comune e generica di qualsiasi cosa che costituisce materiale di informazione, ovvero di ogni prodotto che testimonia una attività umana, collegato all’esigenza di autenticità. Più precisamente, si può intendere per documento qualsiasi oggetto idoneo a far conoscere un fatto, diverso dal testimone, che è la persona che narra e non una cosa1, cioè ogni oggetto dal quale si possa ricavare l’esistenza di un fatto (mezzo di prova)2. Viene considerato tale «un oggetto corporale, prodotto da una attività dell’uomo di cui conservi le tracce, che è capace di rappresentare, in modo permanente, a chi lo ricerchi, un fatto che è fuori di esso documento»3.
Il documento, poi, può essere dispositivo o narrativo, a secondo che contenga manifestazioni di pensiero o di volontà destinate a produrre effetti giuridici, oppure si limiti all’esposizione di un fatto.
In generale, si può affermare che il documento è definibile come qualsiasi oggetto idoneo a rappresentare un fatto o un pensiero, ovvero come mezzo per l’attestazione di fatti che sono rilevanti per il traffico giuridico4. Il documento in se non esiste in natura, ma esclusivamente qualora sussistano le circostanze idonee ad attribuire alla cosa quel significato giuridico-sociale. Pertanto la resdocumentale presuppone un’attività materiale o comunque giuridicamente rilevante, volta a conferire tale portata rappresentativa5. La rappresentazione fornita da un documento si manifesta in virtù dei rapporti che intercorrono tra l’attività di documentazione e il fatto documentato, specificandosi così le varie categorie di documenti.
L’attività di documentazione può essere svolta dai notai o dai pubblici ufficiali (autorizzati ad attribuire fede pubblica al documento nel luogo ove l’atto si è formato), oppure dai privati. Nel primo caso, la documentazione costituisce esercizio di una pubblica funzione dando luogo alla formazione dell’atto pubblico. Nel caso di atto formato da privati, i documenti sono autografi, in caso di coincidenza tra l’autore del documento ed il soggetto del fatto ivi rappresentato, o eterografi, se sono formati da una persona diversa da quest’ultimo.
Al fine di attribuire la paternità di un documento di regola l’ordinamento considera decisiva la sottoscrizione, risultando eccezionale il caso in cui viene richiesta l’autografia. Il legislatore penale si limita a distinguere fra gli atti pubblici (in senso stretto e lato) e le scritture private. Il codice civile nel suo art. 2699 definisce l’atto pubblico come quel documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. Viceversa, il concetto di scrittura privata è ricavabile in negativo da quello di atto pubblico, per cui è privato qualsiasi documento proveniente da un soggetto sprovvisto della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
In parte della giurisprudenza, la nozione di scrittura privata si estende a ricomprendere non solo gli atti costitutivi, modificativi o estintivi di un diritto soggettivo, ma altresì tutte le scritture potenzialmente produttive di effetti giuridicamente rilevanti, vantaggiosi o dannosi per un determinato soggetto; in altre parole, si riconducono al concetto in esame tutte le scritture formate dal privato a fini di prova6. Tale tesi però non è condivisa dalla dottrina, che anzi ne sottolinea la incoerenza con lo stesso predominante orientamento giurisprudenziale, in base al quale nella fede pubblica dovrebbe ravvisarsi l’unico bene tutelato dalle norme del falso7. Dottrina e giurisprudenza, viceversa, concordemente considerano scritture private i certificati di esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.) e i registri e le notificazioni soggette all’ispezione di P.S. (art. 484 c.p.)8. Quanto ai primi, essi non sono qualificabili come certificati in senso proprio, in quanto possono richiedere un accertamento di fatti direttamente percepiti da parte dell’autore dell’atto9. Né può pensarsi ad un accostamento con gli atti pubblici in quanto i soggetti da cui promanano, non solo non svolgono né funzioni né servizi pubblici, ma sono qualificati come privati dallo stesso art. 359 c.p. L’unica particolarità che li contraddistingue sta dunque nel fatto che, trattandosi di atti con particolare rilevanza pubblica, tali certificati sono tutelati anche contro la falsità ideologica.
Quanto alle registrazioni e alle notificazioni tutelate dall’art. 484 c.p., si tratta di quelle oggetto di controllo da parte dell’Autorità di P.S. Infine, sono comprese nella nozione di scrittura privata quelle categorie di documenti che il legislatore espressamente equipara (solo quoad poenam) agli atti pubblici (testamenti olografi, cambiali e ogni altro titolo trasmissibile per girata o al portatore).
3. Come già accennato, la frammentazione della normativa da applicare rende complessa la risoluzione dei principali problemi interpretativi, in particolar modo in riferimento alla individuazione del bene tutelato e alle ragioni di tale protezione.
Secondo una parte della dottrina, le diverse forme di falso costituirebbero il minimo comune denominatore nell’unitario bene giuridico della fede pubblica, definibile come «la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare assegnamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e\o giuridico»10.
Il codice penale vigente, pur non ispirandosi alla logica marcatamente statalista del regime napoleonico e, dunque, non richiamando in materia il concetto superindividuale ed astratto di ordre public, invoca comunque una nozione non meno generica quale quella della fede pubblica, pervenendo così alla tutela esasperata ed illiberale di un bene giuridico vago al pari di quello enucleato nell’esperienza francese11.
Un simile approccio ha determinato quantomeno un duplice effetto nella materia in esame: da un lato, il tentativo di superamento di interpretazioni formalistiche delle fattispecie incriminatici attraverso il riconoscimento e il ricorso al principio generale di offensività; dall’altro, e all’opposto, il profilarsi di una prassi giudiziaria che fa proprie tutte quelle preoccupazioni di politica criminale delineatasi in altri ordinamenti con il richiamo al valore onnicomprensivo dell’ordre public.
La dottrina penalistica italiana ha cercato di scongiurare letture formalistiche, innanzitutto attraverso il ricorso alla tesi della plurioffensività. Se il concetto di fede pubblica viene assunto nel senso di “fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche”, ovvero come “speditezza del traffico giuridico”, già non può essere considerato più indeterminato di tanti altri concetti esprimenti un interesse di tutela; l’errore – secondo autorevole dottrina –, starebbe nell’aver riconosciuto a tale criterio un valore esclusivo, trascurando un altro aspetto ben più importante e sostanziale: bisogna, infatti, riflettere che nella realtà delle cose il falso non è mai, o quasi mai, fine a se stesso. Non si falsifica per falsificare, ma per conseguire un risultato che sta al di la della falsificazione12. Il falso è una specie di frode e la frode, al pari della violenza e della minaccia, non è che una modalità dell’azione per offendere determinati interessi.
La falsificazione di una moneta, la contraffazione di un testamento, la falsificazione di un vaglia cambiario attraverso la contraffazione della firma di emissione, non sono fine a se stesse: mirano, appunto, ad offendere quell’interesse specifico che risulta garantito dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Orbene, secondo questa dottrina, anche questi interessi specifici sono protetti dalle norme che incriminano le falsità. La tutela che l’ordinamento giuridico appresta ad essi non è semplicemente occasionale, ma immediata e diretta13.
Soggetto passivo è, pertanto, anche il titolare dell’interesse specifico che è leso o posto in pericolo dall’azione del falsario e, dunque, appare chiaro che in tale ottica di pensiero i delitti contro la fede pubblica vanno inquadrati nella categoria dei reati che offendono più interessi. In essi si riscontrano due offese: una comune a tutti i delitti della categoria, l’altra che varia da delitto a delitto. La prima concerne la pubblica fede; la seconda l’interesse specifico che è salvaguardato dall’integrità dei mezzi probatori14.
Al di la delle critiche portate in sede di teoria generale alla categoria del reato plurioffensivo, è un fatto che pure chi, in tema di reati di falso, rifiuta la tesi della pluralità delle offese, sostanzialmente condivide le esigenze di concretizzazione del bene giuridico. La preoccupazione di fondo, si osserva in tal senso, è quella di evitare ricostruzioni formalistiche del bene protetto, suscettive di inaccettabili ripercussioni sul piano applicativo. Questa esigenza di certezza si concretizza in rapporto ai diversi oggetti sui quali può ricadere l’azione del falsario: così la legge tutela, di volta in volta, l’affidamento nella genuinità delle monete, oppure nella genuinità e veridicità dei documenti, ecc.
Proprio su questo si basano le obiezioni critiche rivolte alla teorica della plurioffensività: elevare la funzione documentale a bene autonomo superindividuale, comporta una anticipazione della tutela degli interessi individuali minacciati dall’attività di falsificazione, ma al contempo tali interessi vengono ad essere protetti solo in via mediata, quale obiettivo ultimo che trascende l’ambito legale della tutela15. Inoltre, l’interesse particolare garantito dal documento non è di facile individuazione in via preliminare.
L’introduzione dell’art. 493 bis c.p., che sottopone al regime della punibilità a querela la falsità in scrittura privata (nonché quelle assimilabili), costituisce un chiaro indice della rilevanza dell’interesse concreto alla non falsità del documento (quale una cambiale, un testamento ecc.), interesse che fa capo alla singola persona per mezzo del reato di falso16.
 
4. Nel delitto di falso in scrittura privata sussiste l’ipotesi di reato prevista dall’art. 485 c.p. quando del documento contraffatto o alterato l’agente ha fatto uso o ha lasciato che altri ne faccia uso. A realizzare quindi la fattispecie legale tipica non è sufficiente la sola falsificazione. A questa deve accompagnarsi l’uso.
L’uso è elemento costitutivo del delitto e non condizione di punibilità del fatto. La condizione di punibilità è un quid di accidentale, di estrinseco al reato già perfetto nei suoi elementi essenziali.
Il verificarsi della condizione produce una sola conseguenza: la punibilità del fatto. L’uso richiesto per la punibilità del falso in scrittura privata, invece, è elemento costitutivo del reato in quanto è necessario per realizzare compiutamente la previsione delittuosa. L’uso fa parte dell’attività esecutiva del reato che consta di due distinti comportamenti: la falsificazione e, appunto, l’uso. Sono due momenti di una condotta unica.
La falsificazione senza l’uso non rileva giuridicamente in quanto in sé e per sé si risolve in un fatto che rimane nell’ambito della sfera personale dell’agente; il contatto con il mondo esterno, cioè l’estrinsecazione del falso fuori della sfera personale dell’agente, dà rilievo giuridico alla falsificazione in quanto con l’uso consapevole e volontario è perpetrata l’offesa alla pubblica fede.
Vi è uso quando il documento falso è uscito dalla sfera individuale dell’agente iniziando il rapporto con altri produttivo di effetti giuridici e quindi positivamente inserendosi nel mondo di relazione17. Tale nozione è pacificamente ammessa sia in dottrina che in giurisprudenza. Le divergenze si manifestano quando con riguardo alla varietà dei casi che possono presentarsi all’interprete ed allo studioso, sono diversamente valutate fattispecie concrete pur nella pacifica acquisizione della nozione di uso.
La difficoltà è nello stabilire quando il documento deve considerarsi uscito dalla sfera individuale dell’agente. I titoli di credito escono dalla sfera del soggetto che li ha formati quando sono posti in circolazione. Nel momento del distacco fisico del titolo dall’emittente, il documento cartolare nel quale è incorporato il diritto, valica la sfera personale di chi lo ha creato e fa ingresso nel mondo esterno, producendo le conseguenze giuridiche che erano allo stato potenziale quando il titolo era ancora nella disponibilità fisica dell’emittente, cioè entro la sfera soggettiva di questi.
L’ingresso del documento falso nel mondo esterno, a differenza del titolo di credito, non postula necessariamente un distacco dall’agente, ben potendo l’uscita della falsa scrittura dalla sfera individuale realizzarsi mercè semplice esibizione. Tale la esibizione in visione in giudizio civile di una falsa dichiarazione di debito; tale la trascrizione della cambiale falsa nel precetto seguita da certificazione dell’ufficiale giudiziario di rispondenza della trascrizione al titolo originale.
In questi casi sia la dottrina che la giurisprudenza concordano nel ritenere che vi è stato uso dell’atto falso allorché la scrittura si metta in movimento per fini probatori, per la riscossione, cioè si diriga l’atto verso la sua effettiva destinazione, si diriga insomma verso la realizzazione dello scopo per il quale è stato formato18. Vi è direzione verso la realizzazione del fine anche quando è posta in essere una condizione per l’uso effettivo. Tale il caso della presentazione della scrittura per l’autentica o per la registrazione.
Esclude invero il falso in scrittura privata il tentativo perché tentare di trarre profitto dalla falsificazione, cioè predisporre concretamente quanto è necessario per l’uso definitivo ed effettivo del falso documento, è già un atto d’uso essendosi verificata l’uscita dell’atto falso dalla sfera individuale dell’agente. Prima dell’uso, infatti, il delitto non esiste e con l’uso è già perfetto19.
Al contrario, altra parte della dottrina, ritiene invece che la configurabilità del tentativo non possa essere esclusa a priori. Rilevando che l’uso giuridico del documento (e, cioè, l’utilizzazione della scrittura per uno di quegli scopi cui servirebbe, se vera, come mezzo di prova) configurerebbe il tentativo in tutte quelle attività poste in essere in vista dell’uso giuridico stesso, come avviene, ad esempio, per la registrazione della scrittura effettuata per usufruire successivamente di quest’ultima come mezzo di prova20.
La dottrina escludeva l’uso dell’atto quando questo è meramente ipotetico o ad pompam21. Non vi è uso, si afferma, nel caso di semplice affermazione di possedere il documento, di sola allusione orale o scritta allo stesso, di pura offerta o minaccia di esibirlo; il mero fatto di vantare pretese in base ad esso, di mostrare cambiali per vanteria, non sono sufficienti a concretare l’uso. Si è affermato anche che manca l’uso quando l’atto rimanga allo stato di inerzia (deposito a scopo di custodia del documento anche presso un pubblico ufficiale); quando non si abbia un impiego a fine giuridico (scrittura falsa letta ad altri)22.
Considerate le ipotesi di cui innanzi nella loro nudità fenomenica e prescindendosi dal movente che ha spinto il soggetto all’azione, può anche convenirsi sull’irrilevanza degli eventuali accadimenti ipotizzabili con l’uso dell’atto contraffatto. Ma se l’agente ha posto in essere quei comportamenti allo scopo di procurare a sé o ad altri un vantaggio, che può essere anche di natura esclusivamente morale, o di recare ad altri un danno, quegli accadimenti hanno rilevanza giuridica perché realizzano compiutamente la previsione delittuosa.
Chi deposita una falsa scrittura allo scopo di servirsene in avvenire; chi legge ad altri una falsa dichiarazione di debito, richiedendo al firmatario od ai suoi aventi causa per iscritto od oralmente il pagamento della somma indicata in quella dichiarazione; chi per vanteria mostra cambiali false, in tutti questi casi, salvo che non si versi nella specie del falso grossolano (privo di una qualsiasi efficacia probatoria e di valore documentale), non può negarsi l’uso. Infatti, l’estrinsecazione del falso documento dalla sfera personale dell’agente e l’ingresso del falso nel mondo esterno, è avvenuta ed è stata animata dal fine particolare del vantaggio altrui.
Estrinsecazione, uscita dalla sfera personale dell’agente, ingresso nel mondo esterno, altro non sono che esteriorizzazioni del falso documento. Non importa il modo o la forma di tale esteriorizzazione, sia essa verbale o materiale, per riferimento, per esibizione o per immissione in circolazione. Quel che conta è che dalla sfera personale il documento passi alla sfera esterna e l’azione sia sorretta dal fine specifico del vantaggio o del danno, i quali sono solo possibili conseguenze la cui verificazione è irrilevante non essendo richiesto per la realizzazione della figura delittuosa che il vantaggio o il danno effettivamente conseguano.
 
5. Non vi è dubbio che per ciò che riguarda il falso di cui all’art. 485 c.p., si sia in presenza di un dolo specifico. Orbene, il problema sta nella dispersione, ad opera della giurisprudenza, dello stringente significato finalistico impresso alla fattispecie dal legislatore23; dispersione che ha di fatto vanificato la funzione selettiva di questo elemento del reato: il fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.
è indiscutibile che il vantaggio o il danno possano essere anche non patrimoniali24; il che, occorre dire, è conclusione corretta, atteso che gli interessi sostanziali connessi in modo “variabile” alla fede pubblica non sono certo confinabili nella sfera patrimoniale.
Tuttavia, il dolo specifico, è sembrato, a parte della dottrina, inidoneo ad indicare una finalità “ulteriore” che non sia già compresa nella natura strumentale del falso25. Si tratta, in sostanza, di una formula legale indeterminata. Infatti, il vantaggio o il danno, costitutivi del dolo specifico, incontrano un doppio limite alla punibilità: un primo ricorre «quando l’agente abbia usato il falso a vantaggio dello stesso destinatario dell’inganno», mentre il secondo quando lo scopo perseguito di vantaggio o di danno non sia realmente specifico, determinato, apprezzabile o comunque significativo in relazione al concreto assetto degli interessi coinvolti dalla falsificazione26.
Questo tipo di valutazione del dolo potrebbe, però, introdurre nel sistema un’inammissibile ampiezza della valutazione discrezionale del giudice, affidando le sorti dell’incriminazione a parametri di “consistenza” non meglio definiti legalmente. In realtà tale ampliamento del potere giudiziale trova giustificazione nel principio del favor libertatis e nella convinzione, secondo le moderne teorie interpretative, che si rivolgono alla valorizzazione del metodo teleologico nella ricostruzione dei singoli istituti penalistici, che essi siano riferiti alla fattispecie oggettiva o soggettiva del reato27.
In definitiva, la “distanza” fra dolo generico e specifico nel falso documentale è da ritenersi minore di quanto possa apparire. Infatti, seppur non si possa affermare che il dolo generico richieda per la sua esistenza un fine sociale, tuttavia la concomitante convinzione di non produrre un danno, in rapporto al contesto situazionale, esclude la responsabilità dell’agente; d’altra parte, il dolo specifico aggiunge allo stesso contesto la significatività del particolare fine del vantaggio o del danno proiettato “oltre” la consumazione del reato.
 
6. In conclusione, anche in relazione alle problematiche evidenziate, si attende una rivisitazione della disciplina. L’aspettativa è quella che il legislatore, nella nuova formulazione, possa porre, a fondamento della sua determinazione, il basilare principio di frapporre la legalità come garanzia formale di separazione fra etica e diritto penale.
Storicamente, infatti, secondo le acquisizioni provenienti dalla tradizione giusnaturalistica profana, illuministica e liberale, il modello garantistico penale è ispirato ad alcuni assiomi fondanti, tra i quali, i principi di legalità ed offensività28. In riferimento al primo, il diritto penale dovrebbe essere strettamente e formalmente “convenzionale”, nel senso che la rilevanza penale non è riconducibile ad una azione in quanto immorale, o eticamente riprovevole, o in qualche modo socialmente dannosa, ma è riferibile esclusivamente a quelle condotte tassativamente descritte in una legge29. La convenzionalità legale, così, determina la separazione tra diritto penale ed etica, nel senso che un comportamento immorale potrà assurgere eventualmente a reato solo se descritto in una legge, ma ciò non significa che un fatto di reato sia di per sé anche immorale.
I sistemi autoritari hanno sempre considerato il concetto di responsabilità penale non legato al convenzionalismo formale, ritenendo che il reato sia una condotta di per sé immorale o antisociale a prescindere dalla sua tassativa previsione legislativa. Si comprende che in tali sistemi si ha una completa svalutazione della funzione definitoria della legge, a tutto vantaggio di clausole elastiche e non determinate30.
Di talché, se il principio di legalità è utile ad evitare che regole etiche possano prevaricare la forza di legge, l’altro e opposto rischio da scongiurare è quello che il legislatore possa far assurgere a rilevanza penale condotte che possiedano una connotazione meramente contraria a una certa etica. Proprio in virtù di ciò la teoria del bene giuridico e il principio di offensività, con la loro funzione critica di politica criminale, sono utili ad imporre dei limiti alla potestà punitiva dello Stato. Infatti, sono questi i migliori strumenti teorici per contrastare le spinte meramente eticizzanti che possono trovare ricovero all’interno della legge stessa, e per guidare il giudice nel ricostruire ermeneuticamente le fattispecie in maniera tale da evitare che la punizione sia giustificata da argomenti puramente etici31.
In sostanza il legislatore dovrebbe elevare a reato di falso solamente quelle condotte offensive di beni giuridici dotati di rilevanza costituzionale, e l’interprete dovrebbe contenere l’affermazione della penale responsabilità solamente a quelle condotte concretamente offensive di detti beni, evitando la punizione anche di quei falsi documentali solo in apparenza tipici, ma realmente innocui.
L’attuazione di un nuovo assetto sistematico dei reati di falso, razionalizzato e semplificato, renderebbe più facile affrontare il problema del bene giuridico tutelato, che continua a tormentare la dottrina e la giurisprudenza, sdrammatizzando anche il significato dell’eventuale opzione di una sistematica codicistica parzialmente fondata sul criterio delle modalità aggressive, che riguarderebbe essenzialmente la sola categoria dei falsi documentali.
In conclusione, quanto più il tipo delittuoso è delineato formalisticamente attraverso fattispecie anticipate e rispetto a correlati non fenomenici ma relativi ad interessi vaghi e diffusi, tanto più in sede di interpretazione della norma penale occorrerà richiedere, per l’effettiva realizzazione della fattispecie legale, una tipicità ‘sostanziale’ orientata al favor rei, e non meramente ‘formale’, comprensiva dei momenti assiologici e di valore della incriminazione, che servono a rendere il sistema meno rigido, in un’opera di concretizzazione nell’accertamento dell’illecito, e ad orientare la ‘meritevolezza di pena’ della condotta in base all’offesa ad un bene giuridico e non alla violazione di una sorta di dovere di fedeltà.
 
Avv. Francesco Guglielmini - marzo 2012
(riproduzione riservata)
 

 
 
1 F. Carnelutti, Documento (teoria moderna), in Nov. dig. it., vol. VI, Torino, 1960, p. 86.
2 G. Luzzato, Documento (diritto romano), in Nov. dig. it., vol. VI, Torino 1960, p. 84.
3 P. Guidi, Teoria giuridica del documento, Milano, 1950, p. 46.
4 F. Carnelutti, Documento, cit., p. 86; tale posizione è criticata da V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, v. VI, Torino 1983, pp. 680-681, che ravvisa il documento in «ogni scrittura fissata sopra un mezzo idoneo, dovuta ad un autore determinato, contenente manifestazioni o dichiarazioni di volontà, ovvero attestazioni di verità, atte a fondare o a suffragare una pretesa giuridica o a provare un fatto non giuridicamente rilevante, in un rapporto processuale o in altro rapporto giuridico».
5 C. Angelici, Documentazione e documento (I. Diritto Civile), in Enc. giur. Treccani, vol. XI, Roma, 1989, p. 1.
6 Cass. 16 novembre 1988, in Giur. it., 1989, II, 349; Cass. 19 marzo 1980, in Riv. pen., 1980, 976.
7 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale. Parte speciale, Bologna, 2007, p. 543 ss.
8 A. Nappi, Falso e legge penale, Milano 1999, p. 64. Contra M. Spasari, Fede pubblica e prova nel sistema del falso documentale, Milano 1963,p. 33, secondo il quale si tratterebbe di atti pubblici, in quanto destinati a spiegare efficacia probatoria.
9 A. Nappi, cit., p. 65. In giurisprudenza cfr. Cass., sez. V, 14 dicembre 1977, Cristiani, in Mass. dec. pen., 1978 p. 273, Cass. pen., sez. V, 7 novembre 2006, C.E.D. cassazione, n. 36778.
10 G. Fiandaca, E. Musco, Diritto Penale. Parte speciale, cit., p. 543 ss
11 E. Grande, voce Falsità in atti, in Dig. disc. pen., vol. V, 1991, p. 54 ss. In senso critico v. sul punto A. Cristiani, voce Fede pubblica (delitti contro la), in Dig. disc. pen., vol. V, 1991, p. 185 ss.
12 F. Antolisei, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, in Studi in memoria di A. Rocco, Milano, 1952, vol .I, p. 104.
13 F. Antolisei, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, cit., p. 105, il quale puntualizza al riguardo: «il fatto che il falso di regola non è fine a se stesso è implicitamente riconosciuto dal legislatore, il quale mentre sottopone a pena gli atti di utilizzazione della cosa falsificata, come, ad esempio, l’uso di un atto falso (art. 489 c.p.) o la spendita di moneta non genuina (art. 445 c.p.), esige sempre la condizione negativa della mancanza di concorso nella falsificazione. Ne deriva che l’utilizzazione del falsificato, che di per se è punibile, non forma oggetto di particolare sanzione, e neppure – si badi bene – di aggravamento di pena, quando si verifica ad opera del falsario o di un suo complice».
14 F. Antolisei, Sull’essenza dei delitti contro la fede pubblica, cit., p. 107.
15 G. Fiandaca, E. Musco, op. cit., p. 427, i quali puntualizzano al riguardo: ne deriva che ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che la condotta del falsario crei apparenze documentali idonee a trarre in inganno i terzi potenzialmente destinatari..
16 E. Grande, Falsità in atti, cit., p. 56, la quale rileva criticamente: «certo un simile modello processuale sarebbe impensabile qualora il legislatore italiano avesse inteso mantenere nell’ambito della “pubblica fede” il progetto di politica criminale adottato dal legislatore napoleonico a tutela dell’ordre public».
17 Trib. Napoli, 16 marzo 2007, in Codice penale e delle leggi penali speciali, a cura di R. Garofoli, Roma, 2011, p. 1564.
18 Cass. pen., sez. V, 10 giugno 2003, in C.E.D. Cassazione, n. 26173 .
19 G. Maggiore, Manuale di diritto penale, parte speciale, II, Bologna, 1955, p. 474;S. Ranieri,Manuale di diritto penale, parte speciale, Padova, 1967, III, p. 675; A.Santoro, Manuale di diritto penale, parte speciale, Torino, 1958, I, p. 399.
20 F. Antolisei, Manuale di diritto penale,parte speciale, II, Milano, 1982, p. 120; G. Catelani, I delitti di falso, Milano 1978, p. 270; N. Campisi, Sul tentativo nei delitti di falsità in atti, in Arch. pen., 1973, p. 231 ss.
21 V. Manzini, Trattato, cit., vol. VI, p. 924 ss.
22 G. Maggiore, Diritto Penale, Parte speciale, Bologna, 1955, p. 470 ss.
23 L. Picotti, Il dolo specifico. Un’indagine sugli “elementi finalistici” delle fattispecie penali, Milano, 1993, p. 211 ss.
24 Cass., sez. V, 24 marzo 1993, Valentini, in Riv. Pen. 1993, 86; così T. Galiani, La falsità in scrittura privata, Napoli, 1970, p. 203; A. Nappi, Il falso, cit., p. 29 ss.
25 F. Bricola, Considerazioni esegetiche sul dolo specifico del reato di falso in scrittura privata, in Arch. pen., 1960, p. 65.
26 A. Nappi, Falso, cit. 165.
27 A. Sereni, Il dolo nelle falsità documentali, Aa.Vv., Le falsità documentali, a cura di Ramacci, Padova, 2001, p. 329
28 M. Caterini, Lo strabismo deeticizzante del legislatore penale economico: è forse vero che l’etica vale solo per i poveri e gli stupidi?, in Aa.Vv., L’etica nel mercato, Padova 2011, p. 159 ss.
29 S. Moccia, Carpzov e Grozio. Dalla concezione teocratica laica del diritto penale, Napoli, 1979, passim.
30 F. Carnelutti, L’equità nel diritto penale, in Riv. dir. proc. civ., 1935, p. 105 ss.; G. Maggiore, Dirittto Penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 140.
31 L. Ferrajoli, L’etica della giurisprudenza penale, in Quest. giust., 1999 p. 483 ss.   
 
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