Versione per la stampa
I
Il risarcimento dei danni conseguenti a provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, è disciplinato da una legge federale del 1971, più volte modificata ed integrata; l’ultima modifica è del dicembre 2010.
La legge ora menzionata distingue tra danni derivati da una condanna e danni subiti in conseguenza di altri provvedimenti. Chi ha subito un danno in seguito ad una condanna penale, ha diritto al risarcimento dei danni, nei confronti dell’erario:
1) se la condanna è stata revocata in seguito ad un Wiederaufnahmeverfahren (si veda in proposito il mio articolo)
2) se la pena è stata ridotta
3) se è stata applicata una misura di sicurezza.
II
Parimenti è riconosciuto il risarcimento dei danni nei confronti dell’erario, in favore di chi è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere o ad altra misura restrittiva se:
1) la richiesta di rinvio a giudizio è stata rigettata
2) e´stata disposta l’archiviazione
3) vi è stata assoluzione.
Per “altra misura restrittiva” si intende:
a) il ricovero temporaneo per osservazione
b) l’arresto provvisorio
c) l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria o di polizia; l’obbligo di residenza; l’obbligo di non assentarsi dal proprio domicilio se non accompagnato da una determinata persona; la prestazione di una garanzia da parte dell’indagato o da parte di altra persona; il divieto di prendere contatto con coindagati/coimputati, testi, consulenti
d) il sequestro
e) la perquisizione
f) il ritiro provvisorio della patente di guida
g) il divieto provvisorio di esercitare una professione
h) la custodia cautelare (anche provvisoria), il sequestro, la perquisizione eseguiti e disposti all’estero in seguito a richiesta da parte di un’autorita giudiziaria tedesca.
Se la disposta archiviazione rientra nei poteri discrezionali del PM o del giudice, il risarcimento dei danni è facoltativo e la liquidazione avviene in via equitativa.
III
A titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una misura sub II, può essere riconosciuto un importo determinato in via equitativa, anche qualora il giudice si sia avvalso della facoltà di disporre “l’Absehen von Strafe” o se, dopo l’inizio del procedimento penale, il fatto, originariamente previsto come reato, diventa punibile a titolo di mera sanzione amministrativa pecuniaria (sull’”Absehen von Strafe” si veda il mio articolo).
IV
Il risarcimento dei danni è escluso:
a) se dell’avvenuta custodia cautelare in carcere è stato tenuto conto in sede di esecuzione della condanna
b) se è stato disposto il ritiro provvisorio della patente di giuda o il divieto provvisorio di esercitare una professione, qualora una di queste misure sia stata comminata in via definitiva
c) se è stato disposto il sequestro, qualora, successivamente, venga disposta la confisca.
Il risarcimento dei danni è altresì escluso:
a) se il provvedimento dell’autorità giudiziaria è stato disposto in seguito a colpa grave o dolo ascrivibile all’indagato/imputato
b) se l’emissione di un provvedimento restrittivo – nell’ambito di un procedimento penale - è stata la conseguenza della mancata ottemperanza ad un ordine di comparizione dinanzi al giudice, ritualmente notificato o ad una mancata osservanza dell’ordine : aa) di non allontanarsi dal domicilio o dal luogo di residenza senza l’autorizzazione del giudice, del PM o di un organo di polizia; bb) di non allontanarsi dalla propria abitazione se non accompagnato da una determinata persona.
Non è invece escluso se l’indagato/ imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere oppure se non ha esercitato il suo diritto di proporre un mezzo di impugnazione.
V
Il risarcimento può essere negato (“versagt”), in toto o in parte, se:
a) l’indagato/ imputato ha dato luogo al provvedimento, accusando se stesso, pur essendo innocente o sottacendo fatti rilevanti a proprio discarico, qualora si sia avvalso della facoltà di prendere posizione in ordine agli addebiti che gli sono stati contestati
b) non è intervenuta una condanna perché non imputabile o per la mancanza di una condizione di procedibilità.
VI
Il risarcimento è dovuto per il danno patrimoniale cagionato in seguito ad un provvedimento emesso nell’ambito di un procedimento penale; in caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, pure il danno non patrimoniale; quest’ultimo viene liquidato nell’ammontare di Euro 25 per ogni giorno di durata della privazione della liberà personale.
VII
Sul riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, decide il giudice con la sentenza o con l’ordinanza che conclude il procedimento. Nella sentenza risp. nell’ordinanza deve essere indicata la misura restrittiva adottata e la durata della stessa.
Contro la decisione in ordine alla risarcibilità o meno del danno, è sempre ammessa impugnazione (a mezzo della “sofortige Beschwerde = reclamo immediato; si veda in proposito il mio articolo su tale mezzo di impugnazione), anche qualora il provvedimento conclusivo del procedimento non sia impugnabile.
Con “sofortiger Beschwerde” è impugnabile anche la decisione sulle spese (Kostenentscheidung).
IX
Se l’archiviazione è stata disposta dal PM, la competenza a decidere sul diritto al risarcimento spetta all’Amtsgericht; invece al giudice che sarebbe stato competente a disporre il giudizio, se il PM ha disposto la “Klageruecknahme” e se non si tratta di reato procedibile a querela di una persona privata. È competente il PG presso la corte d’appello, se è stata disposta l’archiviazione per un reato di competenza – in primo grado – della corte d’appello.
La richiesta di risarcimento deve essere proposta entro un mese dalla data di notifica del provvedimento di archiviazione, nel quale sono indicati:
1) l’autorità giudiziaria competente per la decisione sulla richiesta e
2) il termine entro il quale la stessa deve essere proposta.
X
Una volta diventato definitivo il provvedimento che ha deciso sul diritto al risarcimento del danno, l’avente diritto, entro sei mesi, deve proporre richiesta di liquidazione al PM che ha condotto le indagini in primo grado. La richiesta non è proponibile, se l’avente diritto – per colpa – non ha osservato il predetto termine semestrale. Il PM è obbligato ad informare l’interessato del suo diritto al risarcimento e del termine, entro il quale la richiesta va proposta.
Sulla richiesta di liquidazione decide la “Landesjustizverwaltung” e copia della decisione è da notificare al richiedente secondo le formalità previste dal codice di procedura civile.
Il diritto al risarcimento dei danni è riconosciuto anche alle persone nei confronti delle quali l’avente diritto aveva obblighi di mantenimento nei limiti in cui, per effetto della misura restrittiva, sono stati privati del loro mantenimento.
XI
La decisione concernente l’obbligo risarcitorio, perde efficacia, se contro la persona assolta, viene disposta la Wiederaufnahme del procedimento o se – in caso di archiviazione o di rigetto della richiesta di disporre il giudizio – contro questa persona viene disposto il giudizio per il medesimo fatto. Della somma già liquidata può essere chiesta la restituzione.
Qualora nei confronti della persona assolta sia stata proposta richiesta di Wiederaufnahme oppure se nei confronti della persona - dopo l’archiviazione o dopo il rigetto della richiesta di disporre il giudizio - sono iniziate nuove indagini, la richiesta sul diritto al risarcimento può essere sospesa.
Obbligato alla corresponsione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, è il Land, nel quale ha sede l’autorità giudiziaria, dinanzi alla quale pendeva il giudizio di 1° grado oppure, se vi è stata archiviazione da parte del PM, l’Amtsgericht che ha deciso sul diritto al risarcimento del danno.
XII
All’ atto di entrata in vigore della legge sulla Haftentschaedigung, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, veniva riconosciuto un importo fisso pari a DM 10 per ogni giorno di misura restrittiva sofferta. Nel 1988 tale importo e´ stato elevato a DM 20 e, con decorrenza gennaio 2003, è stato disposto l´ aumento ad Euro 11. Nel corso della Herbstkonferenz del 2008 dei Ministri della Giustizia dei Laender, è stato proposto un aumento ad Euro 25 giornalieri che poi si è concretizzato in un provvedimento legislativo approvato, nel dicembre 2010, dai competenti organi parlamentari (Bundestag e Bundesrat). Come si vede, non sono state accolte le richieste, avanzate da più parti, intese ad aumentare notevolmente (almeno ad Euro 100 al giorno) il risarcimento per danni non patrimoniali.
I fautori dell’aumento si richiamano in particolare ad una decisione della CEDU che, nel lontano 1987, aveva condannato la Francia ad un importo di 100.000 FR. (pari al controvalore odierno di ca. 15.244,90 Euro) per un arresto illegale della durata di 12 ore. Tra il 2003 ed il 2007, in Germania, i singoli Laender hanno speso, in media, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali ca. 770.000 Euro all’anno.
Il legislatore tedesco ha ritenuto di non dover considerare, ai fini della determinazione del risarcimento dei danni non patrimoniali, le condizioni personali dell’avente diritto in quanto ciò implicherebbe una violazione del principio di uguaglianza sancito dal Grundgesetz (art. 3, 1° comma), cioe´ dalla Costituzione federale.
XIII
Che l’entità del risarcimento riconosciuto in Germania sia piuttosto esigua rispetto a quella attribuita in altri Stati europei, risulta da quanto si esporrà in seguito.
In Spagna il risarcimento dei danni per ingiusta detenzione viene quantificato in Euro 50 al giorno in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi; l’importo aumenta proporzionalmente alla (ulteriore) durata dell’ingiusta detenzione e, se è superiore ai 18 mesi, viene riconosciuto un risarcimento pari ad Euro 250 al giorno.
La legislazione danese riconosce, in linea di massima, ca. 100 Euro per ogni giorno di detenzione ingiusta; questo importo viene raddoppiato in favore di chi è stato detenuto con l’accusa di omicidio.
In Svezia i primi due giorni di detenzione ingiusta vengono risarciti con un importo pari ad Euro 315; il primo mese, con 2.100 Euro e per ogni ulteriore mese, viene riconosciuto l’importo aggiuntivo pari ad Euro 1.580. E’ in facoltà del giudice, aumentare ulteriormente questi importi, se la detenzione è avvenuta per delitti gravi e/o se il fatto ha avuto particolare risonanza sulla stampa e nei media in genere.
A chi è stato ingiustamente detenuto in Grecia, è dovuta una somma da 8,8 a 29 Euro al dì. La legislazione lussemburghese prevede un risarcimento tra i 25 ed i 200 Euro per ogni giorno di ingiusta detenzione; quella olandese tra i 70 ed i 95 Euro giornalieri.
In Austria il risarcimento è, di norma, pari ad Euro 100 per ogni giorno; in Finlandia è di almeno 100 Euro al giorno.
Questa brevissima rassegna rivela, ancor oggi, differenze notevolissime, tra le legislazioni europee, quando si tratta di porre riparo ad un’ingiusta detenzione. Il disposto dell’art. 5, ultimo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1955, viene, evidentemente, interpretato in modo assai diverso dagli Stati che l’hanno ratificata. Forse il motivo di questo significativo divario interpretativo va ricercato nella formulazione, piuttosto generica, dell’ultimo comma dell’art. 5 ( “ha diritto ad un indennizzo”, cioè senza prevedere che tale indennizzo debba essere “giusto” o “congruo” oppure con un’altra specificazione utile ai fini della determinazione dell’entità dell’obbligo risarcitorio). Come si vede, l’unificazione della legislazione degli Stati membro dell’U.E. ha dinanzi a sé ancora un cammino non certo breve e molto resta ancora da fare per ovviare ad un trattamento così differente a seconda dello Stato, nel quale l’ingiusta detenzione è stata eseguita.
L’esigenza dell’adozione di criteri più uniformi va posta anche in relazione al fatto che in seguito alle liberalizzazioni introdotte, tra l’altro, anche con “l’abolizione” delle frontiere in ambito comunitario, le probabilità di una detenzione ingiusta di un cittadino comunitario al di fuori del proprio Stato di residenza, sono notevolmente aumentate.
Dott. Armin Kapeller, Bolzano, marzo 2012
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