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Penale.it - Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli, Sentenza 10 gennaio 2012 - Est. Berni Canani

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Tribunale di Salerno, Sezione Distaccata di Eboli, Sentenza 10 gennaio 2012 - Est. Berni Canani
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Per il perfezionamento dell’elemento materiale del delitto di truffa occorre un’idoneità causale concreta e nell’hic et nunc tra i mezzi fraudolenti usati dal soggetto attivo e l’induzione in errore subita dal soggetto passivo del reato, e la scoperta del raggiro da parte del soggetto passivo determina un interruzione del rapporto causale tra raggiro stesso e dazione patrimoniale, allorquando essa derivi da un determinismo differente e nuovo.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E

MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con decreto di citazione diretta datato 28/1/2011 A. G. veniva tratto a giudizio innanzi questo Tribunale per rispondere dell’imputazione indicata in rubrica.
All’udienza del 10/1/2012 il Giudice, nel contraddittorio delle parti, dichiarava la contumacia dell’imputato. Indi, in assenza di questioni preliminari veniva dichiarato aperto il dibattimento, l’assistente del Giudice dava lettura dell’imputazione e le parti articolavano le rispettive richieste di prova, sia documentale che dichiarativa, che il Giudice ammetteva poiché considerate ammissibili, rilevanti e pertinenti rispetto all’imputazione. Venivano indi escussi i testi del P.M. M.llo S. e A.C., veniva acquisito l’album fotografico mostrato in visione al teste A. redatto dai Carabinieri Stazione di E. e le parti si accordavano per rendere utilizzabile, ex art. 493, 3° comma c.p.p., la querela presentata in data da 22/4/2008 da F.F..
Successivamente il Giudice dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale, con la conseguente utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento ed invitava le parti alle rispettive conclusioni, riportate a verbale. Seguiva la fase deliberativa in camera di consiglio, al termine della quale il Giudice leggeva pubblicamente il dispositivo della presente sentenza, riservandosi la stesura delle motivazioni in giorni 60, come consentito dal disposto dell’art. 544, 3° comma del codice di rito.
In via preliminare, prima di pronunziarsi sul merito del responsabilità penale, va ribadita la dichiarazione (già effettuata, nel corso dell’udienza di discussione, alla chiusura del dibattimento) di completa utilizzabilità di tutti gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento.
Sia i risultati di prova dichiarativa oggetto dell’esame incrociato dibattimentale compiuto dalle parti, sia le prove documentali, sia gli atti la cui acquisizione al fascicolo del dibattimento è stata il frutto di un accordo tra le parti processuali ai sensi dell’art. 493, 3° comma c.p.p., vanno infatti dichiarati completamente utilizzabili ai fini della decisione sull’an della fattispecie penale, senza che in essi sussistano patologie tali da inficiarne, anche solo in parte, la validità prima e l’utilizzabilità ai fini della decisione poi.
Secondo la prospettazione della pubblica accusa, A. G. è accusato del delitto di truffa commesso in E. sino all’aprile 2008 perché “con artifici e raggiri, consistiti nel presentarsi quale membro della rinomata famiglia di burattinai F., induceva in errore svariate persone tra cui A. C., facendosi consegnare del danaro in virtù di una presunta raccolta fondi che la famiglia F. stava effettuando per conto di bambini ammalati, si procurava così un ingiusto profitto pari al danaro raccolto”.
Nel merito dell’imputazione oggetto dell’editto accusatorio, ritiene il Tribunale che gli elementi di prova emersi nel corso del dibattimento a carico di A. G. non siano stati di una tale pienezza e compiutezza da consentirgli di affermare – al di là di ogni ragionevole dubbio – la piena responsabilità penale dell’imputato stesso in ordine al delitto ascrittogli in rubrica.
Questa, in sintesi, la vicenda per come emersa dal dibattimento.
In data imprecisata – sicuramente nell’anno 2008 – all’interno di una tabaccheria di E. sita in via Unione Sovietica la testimone A. C. venne avvicinata da uno sconosciuto, il quale le chiese una donazione di danaro in beneficienza, per i bambini malati e bisognosi, a nome della famiglia F. di E.. Va premesso che i membri della famiglia F. di E. sono noti in città perché esercitano da decenni, con fama e successo, il teatro dei burattini. Poiché la teste A. conosceva i membri della famiglia F. in quanto insegnante elementare della figlia di uno dei suoi componenti, rimase sorpresa da tale richiesta di donazione e ne chiese la ragione allo sconosciuto, non conoscendone i termini ed i motivi. Lo sconosciuto cercò di convincere la A. che l’organizzazione della raccolta di danaro non provenisse dalla stessa famiglia F. da costei conosciuta e, poiché continuava ad insistere, fu allontanato dalla A. dietro elargizione di una moneta da un euro.
Più volte stimolata sul punto da domande formulate dalla difesa e da questo Giudice, la testimone del PM – della cui piena credibilità oggettiva e soggettiva non è dato in alcun modo dubitare - ha ripetutamente e fermamente affermato che ebbe ad allontanare la persona che l’avvicinò in virtù della sua petulanza, della sua insistenza nel chiedere soldi a titolo di beneficienza, non certo perché convinta di dare soldi per la questua organizzata dalla famiglia F.. Al contrario, la teste ha precisato che intese dare un solo Euro alla persona in questione per farlo allontanare, senza che mai avesse minimamente creduto che egli fosse un mandatario o un rappresentante della famiglia F. di Eboli.
In dibattimento, la teste A. ha visionato un album fotografico contenente immagini di pregiudicati assieme alla fotografia dell’imputato corrispondente al nr. 5 della legenda, attribuendole “una vaga somiglianza” con lo sconosciuto che la avvicinò all’epoca dei fatti.
La deposizione del teste M.llo S. nulla ha aggiunto alla piattaforma probatoria, essendosi limitato l’ufficiale di P.G. alla ricezione della querela ed alla sottoposizione alla teste A. dell’album fotografico contente effigi di pregiudicati e la fotografia dell’imputato, poi posto in visione alla teste in dibattimento nel contraddittorio delle parti.
Al di là della incerta e dubbia attribuibilità della condotta commissiva effettivamente emersa dall’istruttoria dibattimentale all’odierno imputato (la testimone oculare ha descritto solo una vaga somiglianza tra l’effige dell’imputato e la persona che l’avvicinò nel 2008), ed al di là del valore risibile del provento del reato (che potrebbe ipotizzare persino l’inquadramento della fattispecie nella categoria dottrinale dello scarto tra tipicità materiale e offesa al soggetto passivo, che pure riceve un positivo ossequio nell’art. 49, 2° comma c.p.) questo Giudice ritiene che l’imputato debba essere dichiarato assolto dal delitto di truffa perché il fatto non sussiste nel suo elemento strutturale obiettivo, e precisamente per la mancanza di un nesso causale deterministico diretto tra i raggiri realizzati dal soggetto attivo del reato e l’elemento strutturale oggettivo dell’induzione in errore del soggetto passivo del reato.
Decisiva per la determinazione di questo Giudice - come convenuto anche dal PM nel corso della sua requisitoria – è la ricostruzione dei fatti offerta dalla testimone del PM A., la quale ha più volte precisato che la decisione di donare un Euro alla persona che secondo il PM è da individuare nell’imputato, le sovvenne solo per farlo desistere dalle richieste, senza però che ella credesse affatto di trovarsi innanzi ad un rappresentante della famiglia F. di E..
Non vi è dubbio alcuno che la condotta commissiva realizzata nel caso di specie – consistita nello spacciarsi per un emissario di terzi – realizzi pienamente l’elemento vincolante del raggiro, imprescindibile per il perfezionamento del reato di cui all’art. 640 c.p.. Tuttavia, dall’andamento della condotta supra ricostruito e dal determinismo suo proprio sulla scelta della vittima diretta a disporre del proprio patrimonio si evince inequivocabilmente la mancanza di nesso di causalità tra il raggiro e l’altrui induzione in errore.
In altre parole, il mezzo usato in astratto per trarre in errore non si è dimostrato in concreto idoneo a tale finalità, e la scoperta inequivocabile del raggiro da parte del soggetto passivo del delitto ha contribuito a determinare un interruzione del rapporto causale tra raggiro stesso e dazione patrimoniale, che non è stata generata da alcuna induzione in errore ma da un determinismo differente e nuovo.
Certo, nel reato di truffa non occorre che le condotte vincolate di artificio o di raggiro siano idonee in astratto ad ingannare o anche solo a sorprendere la buona fede altrui, essendo unicamente sufficiente che l'idoneità causale si ritrovi in concreto e nell’hic et nunc, ovvero in rapporto alla particolare situazione di fatto e alle modalità tangibili di esecuzione del reato, ma occorre pur sempre – secondo questo Giudice – che l’inganno sia stato una conseguenza diretta dei mezzi fraudolenti usati dal soggetto attivo.
Se dunque, in definitiva, la fattispecie criminosa prevista dall’art 640 c.p. può considerarsi effettivamente perfezionata solo allorquando i singoli elementi indicati dalla disposizione incriminatrice (utilizzo di artifici o di raggiri, induzione in errore del soggetto passivo, atto di disposizione patrimoniale e conseguimento di un profitto ingiusto con altrui danno) siano collegati, tanto sotto il profilo oggettivo quanto nella previsione e nella volizione dell’agente, da un nesso diretto di causa ad effetto che trae fondamento nella previsione dell’art. 41 c.p., allora nel caso di specie – ove tale effetto diretto manca del tutto, l’induzione in errore non si è verificata e la vittima ha voluto disporre del suo patrimonio per ragioni indipendenti dal raggiro subito – tali elementi strutturali del reato non sussistono.
P.Q.M.
Letto l’art. 530 c.p.p. assolve A. G. dal reato a lui ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni 60.
Eboli, 10.1.2012 IL GIUDICE
Dott. Stefano Berni Canani
 
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