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Penale.it - Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 19 settembre 2011 (dep. 14 dicembre 2011), n. 46504

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Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 19 settembre 2011 (dep. 14 dicembre 2011), n. 46504
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I siti Web sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti previsti dalla legge penale; è pertanto infondato il ricorso atto a revocare, ex art. 321, comma 3, c.p.p il sequestro preventivo di un sito Web contenente materiale diffamatorio con il solo assunto che non sarebbe consentito il sequestro di esso perché limitativo dei diritti di coloro che collaborano all'allestimento del sito e degli utenti che intendessero farvi accesso. La libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Cost., non può essere garantita anche per consumare reati come, nel caso di specie, la diffamazione.

 REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA COLONNESE                                               - Presidente ‑
Dott. ANTONIO BEVERE                                                       - Consigliere ‑
Dott. VITO SCALERA                                                             - Rel. Consigliere -
Dott. GRAZIA LAPALORCIA                                                  - Consigliere ‑
Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO              -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)  B.M. N. IL 06/10/1964
avverso l'ordinanza n. 500229/2010 TRIB. LIBERTA' di TORINO, del 26/11/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VITO SCALERA;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Andrea Martire del Foro di Roma, difensore di fiducia del ricorrente, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l' accoglimento
OSSERVA
B. M. impugna personalmente con ricorso l'ordinanza del 26 novembre 2009, con cui il Tribunale del Riesame di Torino ha rigettato l'appello da lui proposto avverso il provvedimento di quel GIP, che aveva disposto il sequestro preventivo del sito internet www, di cui esso ricorrente disponeva; la cautela reale era stata disposta su istanza dell'avvocato E. F., cui il B. aveva conferito un incarico professionale, poi revocato.
La professionista aveva scoperto fortuitamente che sul sito suindicato erano riportate considerazioni ed apprezzamenti denigratori della sua professionalità, tanto che era stato perfino revocato in dubbio il possesso da parte sua dei necessari titoli abilitativi, ed espressioni diffamatorie erano contenute sia nell'indice, ove risultava menzionata una causa intrapresa dal B. nei suoi confronti, sia in un testo intitolato "Operazione Fori Rotali puliti".
Era stato disposto il sequestro dell'intero sito perché un primo provvedimento cautelare, limitato alla sola pagina elettronica che conteneva le espressioni diffamatorie, era stato frustrato dall'inserimento nello stesso sito di altro testo a sua volta denigratorio.
Il Tribunale aveva condiviso le valutazioni del GIP in ordine sia alla sussistenza del fumus commissi delicti che del periculum in mora, desunto quest'ultimo proprio dalla condotta con cui era stato eluso il primo provvedimento cautelare; aveva peraltro osservato il Tibunale che irrilevante era la pretesa del B. di essere ammesso a dimostrare la veridicità dei fatti riferiti nei testi elettronici. Con il ricorso il B. deduce la nullità del provvedimento per:
1)    violazione di legge, prospettata come difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cautela ed all'omessa valutazione del danno grave ed irreparabile cagionato all'attività istituzionale, di meritoria rilevanza sociale, del sito;
2)      violazione dell'art. 321 terzo comma cod. proc. pen., perché non sarebbe a suo avviso ammissibile il sequestro preventivo di un sito internet, in quanto imporrebbe un vincolo di indisponibilità che ne impedirebbe la libera disponibilità da parte di chiunque, associati, collaboratori ed utenti.
Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento e va perciò rigettato.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'ordinanza impugnata contiene ampia e specifica motivazione tanto in ordine alla sussistenza del fumus commissi delitti che al periculum in mora, osservando che non v'era dubbio alcuno in ordine alla valenza francamente denigratoria del contenuto delle pagine elettroniche di cui s'è detto, e concreto era il pericolo di reiterazione della condotta illecito, dovendo considerarsi come al primo sequestro aveva fatto immediato seguito altro testo denigratorio di analogo contenuto.
Il secondo motivo è destituito di fondamento ove si consideri che è stato sottoposto a cautela reale lo strumento tramite il quale il reato era stato consumato, e non ha rilievo la natura del bene che ne è stato oggetto, non potendo ritenersi che la sua naturale destinazione alla comunicazione con più persone possa impedirne il sequestro preventivo se, come nel caso di specie, solo l'adozione della suddetta misura cautelare appaia idoneo ad assicurare che la condotta illecita non si ripeterà.
Il ricorso sul punto pare adombrare un conflitto di tutele tra il diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione, e le norme che consentono il sequestro preventivo degli strumenti che costituiscono il veicolo tramite il quale il pensiero viene manifestato.
Valga in contrario osservare che la manifestazione del pensiero, a prescindere dal mezzo utilizzato, non può essere garantita anche per consumare reati come, nel caso di specie, la diffamazione.
Il problema pertanto si sposta, perché si tratta di verificare se il contenuto del testo divulgato ha o no carattere diffamatorio.
Questa Corte ha da tempo stabilito quali sono i criteri in base ai quali testare la liceità della pubblicazione di determinate notizie, che sarà ritenuta solo nel caso in cui la notizia sia vera, sia pubblicata nel rispetto dei limiti di continenza, risponda ad un interesse effettivo dei consociati alla sua conoscenza.
Nel caso di specie tuttavia il ricorrente non contesta la rilevanza penale degli apprezzamenti denigratori dell'avvocato F., limitandosi a sostenere apoditticamente che comunque non sarebbe consentito il sequestro di un sito "web" perché limitativo dei diritti di coloro che collaborano all'allestimento del sito e degli utenti che intendessero farvi accesso.
L'assunto è non solo gratuito, ma anche collidente con i principi cardine dell'ordinamento vigente, perché varrebbe a prospettare una sorta di zona franca, che renderebbe immune dalla giurisdizione penale i siti elettronici rispetto, per esempio, ai quotidiani o ai notiziari radio e televisivi, conclusione che è certamente inaccettabile. Deve allora concludersi ribadendo che i siti elettronici sono soggetti agli stessi principi ed agli stessi divieti dettati per tutti i mezzi di comunicazione, incontrando tutti i limiti prevista dalla legge penale. Nel caso di specie un reato di diffamazione è stato reiteratamente consumato utilizzando il sito elettronico, che è stato sottoposto a sequestro preventivo, in quanto unico mezzo idoneo per scongiurare la reiterazione del reato.
Il ricorso va pertanto rigettato, ed  al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19 settembre 2011

 

 
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