Legge 25 febbraio 2000, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo"
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 50 del 1° marzo 2000)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per lattuazione dellarticolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2
Larticolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina lattuazione dellarticolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dellarticolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui allarticolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
2. Le dichiarazioni rese
nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto allesame dellimputato o del suo
difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento,
solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di
prova, assunti o formati con diverse modalità.
3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi
concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata
sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità
affinchè si sottragga allesame.
4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già
valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte
di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova
al momento delle decisioni stesse.
5. Nelludienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti
di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli
atti, informa limputato della possibilità di consentire che il
procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che
proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente".