Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 - Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (estratto delle norme transitorie e finali per il processo penale)
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Suppl. ordinario n. 48/L - n. 66 del 20 marzo 1998)
Art. 219.
1. Quando vi è stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti
a norma dell'art. 484 del codice di procedura penale, i giudizi di primo grado
in corso alla data di efficacia del presente decreto proseguono con l'applicazione
delle disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza
e alla composizione dell'organo giudicante.
2. Negli altri casi, i giudizi sono definiti sulla base delle disposizioni introdotte
dal presente decreto, salvo quanto disposto dagli articoli 220, 221 e 222.
Art. 220.
1. Se, alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 (*), è
stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare per un reato attribuito,
secondo le nuove norme, alla cognizione del tribunale in composizione monocratica,
l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente
vigenti. Il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio, emette decreto di
citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.
(*) Così modificato
dall'art. 3, comma 1, del d.l. 24 maggio 1999, n. 145.
Art. 221. 1. Quando è revocata una sentenza di non luogo a procedere in relazione a reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, il giudice, se il pubblico ministero ne fa richiesta, emette decreto di citazione a giudizio dandone lettura alle parti presenti; altrimenti ordina la riapertura delle indagini a norma dell'art. 436 del codice di procedura penale.
Art. 222. 1. Fuori
dei casi previsti dall'art. 219, comma 1, quando alla data di efficacia del
presente decreto è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al
pretore, la stessa si intende fissata davanti al tribunale; le parti e le altre
persone citate devono comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora già
stabiliti.
2. Se alla data indicata dal comma 2-bis dell'articolo 247 è stata
fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale (*) per un reato
attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico
e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data
e l'ora della trattazione del processo davanti al tribunale in composizione
monocratica, se possibile nello stesso giorno.
3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi in cui, a norma dell'art.
47, vi è mutamento della sede di trattazione del procedimento. In tali
casi è fissata una nuova udienza.
4. I titolari degli uffici curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti
provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
(*) Così modificato dall'art. 3, comma 2, del d.l. 24 maggio 1999,
n. 145.
Art. 223. 1. Nei giudizi
di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato,
prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato,
il giudice [, acquisito il consenso del pubblico ministero,] (*) dispone
con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste
per l'udienza preliminare, in quanto applicabili.
2. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica
alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari
ai fini della decisione nelle forme previste dall'art. 422 del codice di procedura
penale.
3. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443
del codice di procedura penale.
(*) Parole soppresse dall'art. 56 della l. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 224. 1. Nei giudizi
di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato
e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta
data, l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale; l'imputato può altresì presentare domanda di oblazione.
2. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice
di procedura penale e dall'art. 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.
Art. 225. 1. Nei procedimenti
in corso alla data di efficacia del presente decreto, la corte di appello provvede
in camera di consiglio quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 del
codice di procedura penale, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento,
in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali
motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale
sono d'accordo.
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta,
ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la richiesta
e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento
di appello.
3. Nel dibattimento, se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in
tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 comma 4 del codice
di procedura penale, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere
accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento.
La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide
in modo difforme dall'accordo.
Art. 226. 1. Nei
procedimenti pendenti alla data di efficacia del presente decreto (*), quando
per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto
dall'art. 69 del codice penale il reato risulta estinto per prescrizione, il
giudice, anche nella fase delle indagini preliminari, se l'imputato e il pubblico
ministero non si oppongono, pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile
di non doversi procedere.
(*) Così modificato
dall'art. 8 del d.lgs. 4 maggio 1999, n. 138.
Art. 227.
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data
di efficacia del presente decreto, nella trattazione dei procedimenti e nella
formazione dei ruoli di udienza, anche indipendentemente dalla data del commesso
reato o da quella delle iscrizioni del procedimento, si tiene conto della gravità
e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può
derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei
fatti, nonchè dell'interesse della persona offesa.
2. Gli uffici comunicano tempestivamente al Consiglio superiore della magistratura
i criteri di priorità ai quali si atterranno per la trattazione dei procedimenti
e per la fissazione delle udienze.
Art. 247. 1. Il presente
decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso
il termine stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,
33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.
2. Le disposizioni previste
dall'art. 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art.
15 del presente decreto, divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito
dall'art. 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.
2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci
il 2 gennaio 2000:
a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo
169 del presente decreto;
b) articolo 34 comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito dall'articolo
171 del presente decreto;
c) articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del
presente decreto;
d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente
alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità
previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, comma 2,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito
dall'articolo 23 del presente decreto;
f) articoli 220,221 e 222, comma 2, del presente decreto.
2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale
sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle
disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, e in composizione
monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in
base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione
degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del
citato articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito
il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni
di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare,
nonché trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti
alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente
alla data indicata nel comma 1. (*)
(*) Commi introdotti dall'art. 3, comma 3, del d.l. 24 maggio 1999, n. 145.