Decreto Legge 7 gennaio 2000, n. 2 - Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (con relazione)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2000 )

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 23 NOVEMBRE 1999, N. 2, IN MATERIA DI GIUSTO PROCESSO

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, che entra in vigore il 7 gennaio 2000;

Rilevato che l'articolo 2 della citata legge costituzionale rinvia alla legge ordinaria la disciplina dell'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale ai procedimenti penali in corso;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione al citato articolo 2, stabilendo le regole da applicare ai procedimenti penali in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legge:

Articolo 1

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

RELAZIONE

La necessità di predisporre il presente schema di decreto-legge scaturisce dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2 – Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione –, che entrerà in vigore il 7 gennaio 2000 e contiene delle norme costituzionali con forte incidenza sull’attuale assetto del processo penale, sul quale sono destinate a produrre modificazioni significative. Nella previsione di questi effetti, lo stesso legislatore costituzionale si è dato carico di evitare ricadute negative stabilendo, all’articolo 2 della legge di riforma costituzionale, che dovesse essere il legislatore ordinario a regolare l’applicazione dei nuovi principi "ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore". Tale compito il legislatore ha già iniziato a svolgere, in quanto ha predisposto un testo attuativo della riforma dell’articolo 111 della Costituzione, comprendente anche le necessarie disposizioni transitorie. Il testo ha superato il vaglio di uno dei due rami del Parlamento, essendo stato approvato dal Senato, ed è attualmente all'esame della Commissione giustizia della Camera dei deputati (proposta di legge n.6590/C). L’iniziativa legislativa, tuttavia, non è in grado di arrivare a conclusione prima dell'entrata in vigore della legge di riforma costituzionale. Questa circostanza, determina una situazione, per quanto contingente, di straordinaria necessità ed urgenza che, in attesa che il parlamento definisca l’intervento cui ha già posto mano, impone il ricorso alla decretazione di urgenza ex articolo 77 della Costituzione, in modo da evitare che l'impatto dei nuovi principi sugli assetti processuali preesistenti determini la paralisi dei processi in corso, anche per effetto delle varie questioni di legittimità costituzionale prospettabili.

Pur non ignorando le indicazioni che derivano dai citati lavori parlamentari fino ad oggi compiuti, l’intervento che il Governo attua, tuttavia, non può che essere contenuto negli essenziali termini imposti dall’articolo 77 della Costituzione, legittimati dall'art. 2 della legge di riforma costituzionale e utili a rendere più agevole l’opera del parlamento, non più condizionato dall’assoluta urgenza.

A questo scopo il primo comma dell’articolo 1 del decreto-legge prevede, in via generale, l'immediata applicazione dei nuovi principi costituzionali ai procedimenti nei quali, al momento della entrata in vigore della normativa costituzionale, non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento, mentre per i soli procedimenti già in corso, nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento, se ne determina, al secondo comma, una peculiare applicazione stabilendo che "la colpevolezza dell’imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore".

Si tratta ovviamente di una disciplina transitoria, ritenuta la necessità di una legge organica per attuare integralmente nel processo penale i nuovi principi costituzionali.

Le previsioni del decreto, in linea anche in questo con i motivi ispiratori dei lavori parlamentari, indicano, infine, con la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1, la possibilità di utilizzare pienamente il contenuto delle dichiarazioni acquisite, a seguito di contestazioni, al fascicolo del dibattimento quando il soggetto si sia sottratto al contraddittorio perché a tanto indotto da violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Le considerazioni già esposte relativamente all’urgenza impongono l’immediata entrata in vigore del decreto-legge, come stabilito dall’articolo 2.

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