Decreto Ministro dell'Interno 9 agosto 2001, n. 362 - "Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2001)
Titolo I
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni,
con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato
il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni,
concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n.
3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni,
concernente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni,
concernente nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati;
Visto l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1999;
Visto l'articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999,
occorre adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell'utilizzo delle
armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le
repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo
singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per
le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
"erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
Rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità
ai criteri di cui al comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina
delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi
antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità
alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi nelle sedute del 12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre
2000, 15, 27 marzo e 4 aprile 2001;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo
17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/A-7 in data 19 luglio 2001;
A d o t t a
il seguente
regolamento:
Art.
1.
Definizione
1. Le
armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono
dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule,
sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni
da sparo.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento
semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio
di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
Art.
2.
Verifica di conformità
1. La
produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 è subordinata
alla preventiva verifica di conformità da parte della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi.
2. La verifica di conformità è effettuata sulla base dei disegni
e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi
ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata
al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento
della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa
e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalità,
se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa,
del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonché
le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui
essa è prodotta o da cui è importata, calibro, numero delle canne
e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra
particolarità strutturale dell'arma. Il richiedente dovrà precisare
se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la
fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi
all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata
dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo
delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, è
effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate
le generalità della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del
prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformità sono comunicate al soggetto
richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla
data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto
al comma 4, lettera a), soggiace altresì chiunque detenga le armi di
cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Art.
3.
Immatricolazione
1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
Art.
4.
Punzone di identificazione
1. Sulle
armi di cui all'articolo 1 è apposto dal produttore o dall'importatore,
dopo la verifica di conformità, uno specifico punzone, preventivamente
depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica
entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone è apposto
il numero della verifica di conformità attribuito dal Dipartimento della
pubblica sicurezza.
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano
le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello
specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.
Art.
5.
Fabbricazione ed importazione
1. La
fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette
all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
L'importazione è altresì soggetta al disposto di cui all'articolo
12, comma primo, della legge n. 110/1975.
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare
devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto
n. 635/1940.
Art.
6.
Esportazione
1. Chiunque
intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso
scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro,
matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola è possibile effettuare l'avviso all'atto della
spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono
provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza l'esportazione si intende
autorizzata.
Art.
7.
Cessione
1. La
cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 è
consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il
commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931.
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni
giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalità
previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi:
data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione è compiuta,
specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute e modalità
con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni
muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo
1, purché avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non
è necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non
superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza è regolata dal disposto dell'articolo
17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche è consentita nel rispetto delle condizioni
di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo
1.
Art.
8.
Detenzione
1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975.
Art.
9.
Porto
1. Il
porto delle armi di cui all'articolo 1 non è sottoposto ad autorizzazione
dell'Autorità di pubblica sicurezza.
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono,
inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente
a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva
la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti
al pubblico.
Art.
10.
Trasporto
1. Il
trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la
massima diligenza.
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.
Art.
11.
Parti d'arma
1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.
Titolo II
Repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo
Art.
12.
Definizione
1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
Art.
13.
Immatricolazione e verifica di funzionamento
1. Alle
armi di cui all'articolo 12 si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della
legge n. 110/1975, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, fatta
eccezione del riferimento all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni
da sparo, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
2. Il Banco nazionale di prova oltre agli adempimenti di cui all'articolo 11
della legge n. 110/1975, verifica che il funzionamento delle armi di cui al
comma 1 sia conforme alle prescrizioni contenute nell'articolo 12; a tal fine,
ove ritenuto necessario, può avvalersi della consulenza dell'esperto
di cui all'articolo 32, comma nono, della legge n. 110/1975.
3. I prototipi delle armi di cui al comma 1 prodotte all'estero, sono sottoposti
a cura dell'importatore alla verifica di funzionamento da parte del Banco nazionale
di prova, prevista dal comma 2. E' vietata l'importazione di armi non conformi
al prototipo sottoposto a verifica del Banco nazionale di prova.
4. Le armi di cui al comma 1 non sono sottoposte a verifica di conformità
da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
Art.
14.
Porto
1. Il porto delle armi di cui all'articolo 12 è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo.
Art.
15.
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non previsto nel presente titolo, trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11.
Titolo III
Infrazioni al regolamento
Art.
16.
Sanzioni
1. La
violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
dal 17-bis al 17-sexies del regio decreto n. 773/1931.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17-ter del regio decreto n. 773/1931,
quando è accertata una violazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo
del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al
rilascio dell'autorizzazione o, se il fatto non concerne attività soggette
ad autorizzazione, al questore.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
9 agosto 2001
Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli