Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Bologna, Ordinanza 10 luglio 2003
Proc. N. 3003/03 R. Gip
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Gup,
sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate con memoria scritta
dal difensore dell'imputato G. all'udienza dell'8/7/2003, cui si è
associato il difensore dell'imputato F., nonché su analoga eccezione
formulata a verbale dalla difesa dell'imputato P.;
sentito il P.M. che ha chiesto il rigetto delle eccezioni;
premesso che le eccezioni hanno ad oggetto l'art. 1, comma 1 bis e quanto a
quella scritta, l'art. 2, comma 1, l. n. 134/2003 (circa i limiti degli effetti
premiali ulteriori inseriti in caso di superamento del limite originario di
due anni di pena); che la prima eccezione va prioritariamente valutata perché
assorbente in caso negativo dell'altra;
che in primo luogo va rilevato che l'eccezione da decidere prioritariamente
in uno a quella analoga posta dalla difesa P. difetta di rilevanza a
norma dell'art. 23, comma 2, l. n. 87/1953 in quanto pone un problema astratto
di interpretazione e non mette il giudice di fronte ad una concreta decisione
da prendere senza peraltro poterlo fare per un ostacolo normativo che renderebbe
necessario il giudizio della Corte Costituzionale; si vuol dire che sarebbe
stato necessario presentare effettivamente una formale e completa richiesta
di applicazione pena e chiedere su di essa il consenso del P.M. ovvero provocare
l'eventuale dissenso; ciò avrebbe consentito di conoscere le ragioni
dello stesso, che, ove diverse da quella di mera legittimità sul titolo
formale nella specie art. 74 dPR n. 309/90 (quali partecipi per G. e F.
secondo la contestazione, nonché per P. secondo le conclusioni
del P.M. nel presente rito abbreviato in corso alla data di entrata in vigore
della nuova legge), avrebbero escluso a loro volta la rilevanza dell'eccezione
(ad esempio per P. e per F. il P.M. ha chiesto la pena di otto anni
di reclusione);
questa formale richiesta, tale da determinare un'eventuale decisione all'esito
dell'espressione del P.M., andava avanzata a stretto rigore dell'art. 5, co.
1, l. n. 134/2003 già all'udienza dell'8/7/2003, prima utile, in cui
l'imputato G. era rinunciante a comparire;
in punto di manifesta infondatezza va osservato quanto segue;
sia la difesa del G., sia quella del P. sollevano l'eccezione in
riferimento all'art. 3 Cost. ritenendo irragionevole l'esclusione introdotta
solo in base al titolo giuridico astratto di reato;
si chiede di intervenire in un ambito di politica criminale tipico oggetto della
discrezionalità del legislatore come si dimostra consapevole il difensore
del G., che però sostiene che solo un sistema basato sulla misura
della pena in concreto applicabile sarebbe non arbitrario;
il sistema penale conosce numerose situazioni in cui il titolo di reato esclude
benefici, sanzioni sostitutive, misure alternative alla detenzione, regole e
divieti sulla coercizione personale e in sintesi dispone un trattamento sostanzialmente
e/o processualmente più rigoroso in base al titolo di reato;
in non poche di queste norme ha rilievo la previsione dell'art. 74 dPR n. 309/90;
si pensi ad esempio alla previsione di cui all'art. 4 bis O.P. oggetto di un
recentissimo intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 135/2003
di manifesta infondatezza della questione proposta sia pure con riguardo ad
un diverso parametro costituzionale;
si pensi alla disciplina di cui 89, comma 4, della normativa degli stupefacenti
o a quella del novellato art. 16, comma 5, d. lgs. N. 286/98 e succ. mod. in
materia di immigrazione, pur sotto altri profili oggetto di questioni di legittimità
costituzionale in attesa di decisione;
si pensi più in generale alle previsioni di cui all'art. 60. L. n. 689/1981
(non a caso abrogato a norma dell'art. 4 della l. n. 134/03), o a quelle in
materia di amnistia e indulto su cui pure la Corte Costituzionale è stata
chiamata a intervenire in passato;
né, ricordato che su un piano sistematico non è stato indicata
alcuna norma da considerare come tertium comparationis, l'irragionevolezza si
ritrova all'interno della stessa previsione sospettata di incostituzionalità
nell'ambito del genere titoli di reato ostativi; semmai tra i primi commentatori
è stata rilevata una certa commistione tra finalità di prevenzione
speciale e generale della pena nel confronto tra le due categorie dei titoli
di reato ostativi da un lato e dei recidivi reiterati o delinquenti abituali,
professionali e per tendenza dall'altro considerate dal'art. 1, co. 1 bis, l.
n. 134/03;
all'interno del genere titoli di reato la parificazione della fattispecie dell'art.
74 d.P.R. stup. a quella di cui all'art. 416 bis c.p., comune ad altre norme,
si spiega come indice di pericolosità diffusa propria di forme di criminalità
organizzata e qualificata;
quanto al parametro di cui all'art. 24 Cost. invocato dal difensore del G.
(e, si osserva da parte dell'estensore, recentemente applicato dalla Corte Costituzionale
nella sentenza n. 169/2003 in tema di rigetto di istanza di rito abbreviato
condizionato), rispetto alla preclusione delle scelte difensive in base alla
qualificazione giuridica dal P.M. e alla possibilità per il P.M. stesso
di dare conseguentemente un dissenso privo di motivazione ad un'eventuale richiesta
di applicazione pena, valgono a maggior ragione i rilievi sull'astrattezza dell'eccezione;
il sistema su piano generale non pare escludere del tutto vie d'uscita rispetto
al tema sollevato; intanto il difensore potrebbe provare ad ottenere il consenso
del P.M. ad una proposta che riguardi i reati diversi dall'art. 74 stup. e nei
casi pratici diffusi quelli ex art. 73 stup., salvo sollecitare una valutazione
del giudice ex art. 129 c.p.p., come non del tutto vietato secondo un certo
orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. 2, sent. n. 45907 del
27/12/2001, P.G./Monaco); inoltre nel rito con udienza preliminare ordinariamente
previsto e praticato per questo tipo di reati potrebbe presentare l'istanza,
ricevere il dissenso del P.M. ed attendere l'esito dell'udienza preliminare
per riproporla in limine in dibattimento ex art. 448 c.p.p., specie laddove
l'ostacolo giuridico fosse stato nel frattempo rimosso da una pronuncia ex art.
425 c.p.p.
P.Q.M.
Visto l'art. 23, comma 2, l. n. 87/1953,
respinge in quanto irrilevanti e manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale come sopra avanzate all'udienza dell'8/7/2003 e ordina procedersi oltre.
Bologna, 10/7/2003
Il Gup
Dr. Pier Luigi di Bari