Corte di Appello di Napoli, Sezione I Penale, Ordinanza 31 marzo 2003
N. 3557/0 Reg. C. Cons. Sez
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’anno 2003 il giorno 31 del mese di marzo in Napoli
La Corte di Appello di Napoli Prima Sezione composta di signori
1. Dott. Filippo Ingala Presidente
2. Dott. Rosaria Persico Consigliere
3. Dott Claudio D’Isa Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emessa la seguente
ORDINANZA
Letta l’istanza depositata dall’avv. Susanna Denaro, nominato difensore di fiducia da Musto Ciro nel procedimento N. 3557/02 , ammesso al gratuito patrocinio con decreto dell’8.10.2001 di questa Corte, tendente ad ottenere la liquidazione degli onorari e delle spese per la Difesa svolta nonostante la sua non iscrizione nell’elenco “degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato”
Osserva
La richiesta di liquidazione fa riferimento a giurisprudenza di merito (Decreto Tribunale di Roma, VII sez. penale, del 5 ottobre 2002 ed Ordinanza del Tribunale di Napoli, III sez. penale del 7 febbraio 2003) secondo cui, nella normativa sul patrocinio dei non abbienti, attesa la sua generale ratio, le cause di inammissibilità non possono essere che quelle espressamente previste, tant’è che in nessuna norma del D.P.R. 115/2002 la nomina, da parte di chi chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di un difensore con anzianità professionale inferiore a sei anni o, in genere, non iscritto negli elenchi di cui all’art. 81 del richiamato D.P.R., è prevista quale causa di inammissibilità dell’istanza di ammissione; e tale inammissibilità non la si ritrova neanche nella disposizione prevista all’art. 91, lett. B) D.P.R. 115/2002, in cui viene sancita una causa di inammissibilità solo con riferimento alla nomina di un secondo difensore.
Inoltre, si evidenzia che, anche nella norma di cui all’art. 82 citato D.P.R., laddove si regola la liquidazione spettante al difensore nominato da chi è stato ammesso al gratuito patrocinio, non si richiede che questi debba essere iscritto negli elenchi, ma si fa unico riferimento all’attività dallo stesso “effettivamente svolta”.
In definitiva, per la richiamata giurisprudenza, l’elenco di cui all’art. 80 D.P.R. 115/2002, già previsto dall’art 17 bis della L.217/1990, avrebbe una funzione informativa, mettendo cioè a disposizione degli utenti i nominativi dei legali disponibili ad assumere la difesa dei non abbienti.
Le argomentazioni svolte non possono essere accolte.
Innanzitutto, già l’art. 17 bis della L. 30 luglio 1990 n. 217, introdotto dalla L. 29 marzo 2001, e, quindi, in vigore al momento della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata da Musto Ciro,aveva imposto l’istituzione del predetto elenco ed, in riferimento alla legittimità costituzionale di tale disposizione normativa, si è espressa la Corte Costituzionale con ordinanza del 19-28 giugno 2002 n. 299 (quando ancora non era entrato in vigore il D.P.R. 115/2002).
La
Corte, nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale del detto
art. 17 bis in riferimento agli artt. 3 e 24 terzo comma della Costituzione,
sollevata dal Tribunale per i minori di Catania “nella parte in cui prevede
che l’imputato, istante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
possa nominare il proprio difensore solo nell’ambito di uno speciale elenco”
, ha tra l’altro affermato :<< che, in particolare, la previsione
di uno speciale elenco nell’ambito del quale l’imputato, istante per l’ammissione
al patrocinio dello Stato, possa nominare il proprio difensore, risulta
ragionevolmente orientata ad assicurare la migliore qualità professionale della
prestazione medesima, attraverso una selezione dei patrocinatori garantita tanto
dall’attitudine ed esperienza maturate in ragione di una sperimentata anzianità
professionale, quanto da correttezza deontologica, comprovata dall’assenza di
sanzioni disciplinari: requisiti la cui disamina è rimessa al consiglio dell’ordine
degli avvocati;
che tale meccanismo,
dunque - lungi dal prospettarsi irragionevole, anche in comparazione con la
disciplina della difesa di ufficio contenuta nella legge 60/2001 - rivela piuttosto
l’esigenza di particolare dignità e qualità che, nella prospettiva del legislatore,
deve permeare l’esercizio di una prestazione avente connotazioni e riflessi
peculiari di carattere pubblicistico, connessi alla natura del patrocinio a
spese dello Stato per i non abbienti, in relazione al quale, per un verso, vengono
impiegate risorse economiche della collettività e la cui necessità, sotto altro
profilo, origina da una situazione di debolezza economica del singolo;
che, peraltro,
il sistema delineato, oltre a non travalicare la soglia della ragionevolezza
nell’esercizio di discrezionalità legislativa, non pone, in violazione dell’articolo
24, terzo comma, della Costituzione, alcuna concreta limitazione all’esplicazione
del diritto di difesa: quest’ultimo, seppure da intendersi anche come diritto
di scegliere liberamente il proprio difensore, non appare vulnerato in tutte
le ipotesi in cui - come nel caso dello speciale elenco previsto dalla norma
censurata - risulti comunque assicurata un’ampia possibilità di scelta del difensore
tra i difensori iscritti, proprio in quanto «la garanzia costituzionale della
difesa non esclude, quanto alle sue modalità, la competenza del legislatore
di darvi attuazione sulla base di scelte discrezionali non irragionevoli» (vedi
la citata sentenza 394/00);>>.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che l’art. 80 del D.P.R. 30 maggio 2002
n. 115, (T.U. sulle spese di giustizia) ha tolto ogni dubbio circa i limiti
nella scelta del difensore da parte dei fruitori del patrocinio a spese dello
Stato, con lo stabilire al comma 1 che chi è ammesso al patrocinio può nominare
un difensore scelto soltanto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per
il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine
del distretto della Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente
a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
Dunque, il problema, sul piano interpretativo, è mal posto, poiché la nomina del difensore iscritto nell’elenco in parola può essere fatta da chi già è stato ammesso al patrocinio a s. d. S., di conseguenza la relativa iscrizione del legale non è una condizione di ammissibilità richiesta dalla normativa di cui trattasi, tant’è che nel “contenuto dell’istanza” di ammissione al patrocinio a s. d. S. (art. 79 e 92, quest’ultimo per quanto riguarda il patrocinio a s. d. S. nel processo penale, D.P.R. cit.), richiesto a pena di inammissibilità, non è prevista l’indicazione del difensore di fiducia.
Orbene, se la nomina del difensore iscritto nell’elenco de quo non è una condizione di ammissibilità dell’istanza per l’ammissione, essa va ritenuta, correttamente, come una modalità richiesta dalla legge per l’esercizio di un diritto già riconosciuto, la cui inosservanza non può che essere sancita dal rigetto della richiesta di liquidazione dell’onorario e delle spese per l’attività espletata dal difensore non inserito nell’elenco.
Si potrebbe obbiettare che se così fosse, verrebbe frustrata la ratio della norma, che è quella di assicurare la difesa ai non abbienti, atteso che in tal caso il difensore per i suoi compensi dovrebbe rivolgersi direttamente all’assistito.
A parte le considerazioni già svolte sul punto dalla richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, agevolmente può rispondersi che un’eventuale richiesta in tal senso in sede civile, sia nella forma cognitiva che quella esecutiva, non potrebbe trovare accoglimento, atteso che destinatario della norma di cui all’art. 80 D.P.R. 115/2002 è anche il professionista che non può, certo, ignorare la disposizione relativa alla sua iscrizione nell’elenco in questione, se, quindi, ha accettato l’incarico imputet sibi.
Quanto, poi, alle disposizioni previste dagli artt. 82 e 91 del richiamato D.P.R., cui ha fatto riferimento il Decreto del Tribunale di Roma, riportato in premessa, si osserva che la prima specifica quali sono i criteri a cui si deve attenere il giudice per procedere alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore nominato dal fruitore del patrocinio a s. d. S., ovviamente, scelto nell’elenco de quo; la seconda attiene a cause di esclusione dal patrocinio nell’ambito del processo penale, mentre l’iscrizione nell’elenco è richiesta per tutti i procedimenti giudiziari, quindi, non si comprende per quale ragione, una causa di esclusione di ordine generale doveva essere prevista in tale norma.
P.Q.M.
Rigetta la richiesta.
Si comunichi.
I Consiglieri Il Presidente