Tribunale di Roma, in composizione monocratica, Ordinanza 7 gennaio 2003

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
(proc.to n. 34356/1999   r.g.n.r. Procura ROMA; n. 35643/2002  reg.gen.Trib. ROMA )

 

ORDINANZA DI RILEVAZIONE DI CONFLITTO DI COMPETENZA

( artt. 28 – 30 c.p.p. )

Il Tribunale Ordinario di ROMA, in composizione monocratica (Giudice: dott. Valerio SAVIO),

ESAMINATI gli atti del presente procedimento, e la sentenza emessa dal TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI/ / Sede Circomdariale in data 16.7.2002 , con la quale tale Giudice – investito con decreto  di citazione a giudizio emesso in data 18.5.2001 -- “visti gli artt. 1, 7,10 D.Lvo 491 / 1999 , e l’art. 23 cpp”, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale Ordinario di ROMA;

RILEVATO come ex D.L 3.12.1999 n. 491 sia stato istituito ex novo il TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI , articolato nella sede circondariale di TIVOLI – ex Sezione Distaccata del TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA – e nelle due Sezioni Distaccate di PALESTRINA e CASTELNUOVO DI PORTO, in precedenza ricomprese anch’esse nel Circondario di ROMA ; e come , per effetto di  provvedimento di proroga successivamente intervenuto , l’inizio del funzionamento del TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI si sia avuto solo in data 1.10.2001;

RILEVATO come con norma transitoria ( art. 10 cit. D.L. 491/1999 ) sia stato previsto che “i procedimenti civili e penali pendenti alla data” di inizio di funzionamento del nuovo TRIBUNALE – e quindi come si è detto all’1.10.2001 -- “innanzi a sezioni distaccate di tribunale attribuite a circondari di tribunale diversi dai precedenti” – come nel caso PALESTRINA e CASTELNUOVO DI PORTO – “sono devoluti alla competenza dei tribunali o delle relative sezioni distaccate territorialmente competenti in forza del presente decreto.” E che “per tutti gli altri affari civili e penali pendenti alla stessa data innanzi ai Tribunali oggetto della revisione, resta ferma la competenza dell’ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti” ( 10 D.L. 3.12.1999 n. 491 ) ;

RITENUTO:

1 ) che la non ineccepibile stesura tecnica di tale disposizione presenti alcuni problemi interpretativi: a) l’ambito di applicazione della prima delle due proposizioni della norma ( se si applichi ai soli procedimenti pendenti dinanzi a Sezioni distaccate ora attribuite  a Circondari diversi od anche ai procedimenti pendenti dinanzi a sezioni distaccate non solo attribuite a circondari diversi ma ora divenute sede circondariale di Tribunale istituito ex novo , come ad es. proprio Tivoli ); b) il significato da assegnare ai termini “procedimenti” ed “affari”; c) il significato da attribuire al concetto di “pendenza” di un procedimento o di un affare all’1.10.2001;

2 ) che tali problemi interpretativi debbano essere risolti , secondo le generali regole ermeneutiche del nostro ordinamento, mediante la ricostruzione – a mezzo di interpretazione letterale e sistematica -- dell’”intenzione del legislatore” ( art. 12 preleggi al cod. civ. )  , e mediante la ricerca , tra quelle possibili, della  interpretazione più conforme a Costituzione ;

3 ) che prima facie , già dalla lettera della disposizione in esame, appaia in tutta evidenza come sia nella prima che nella seconda sua proposizione la disposizione medesima sia palesemente ispirata al criterio-guida, alla sicura “intenzione del legislatore”, di evitare per il possibile qualsivoglia spostamento di procedimenti e fascicoli , di qualsiasi tipo, da un Ufficio all’altro (in ciò dovendosi quindi condividere sul punto l’opinione del Giudice di Tivoli, che cita altresì la Relazione Ministeriale al D.L. 491/1999 nella quale appunto è dato di leggere: “Sulla negativa esperienza di precedenti istituzioni di nuovi Circondari – Gela, Nola, Torre Annunziata – e analogamente a quanto invece previsto dal D.L. 51 / 1998 si è stabilito di evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi movimento di procedimenti da una sede all’altra; i procedimenti pendenti alla data di entrata a regime della nuova suddivisione geografica davanti a Sezioni Distaccate attribuite a diversi circondari sono devoluti alla competenza delle nuove articolazioni create con il decreto; in tutti gli altri casi resta ferma la competenza dell’ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti gli affari sia penali sia civili “ );

4 ) che partendo da tale evidente “intenzione del legislatore” -- rilevabile appunto già dal dato letterale , ad abundantiam rinvenibile altresì come si è visto nei Lavori Preparatori , ricostruibile nel sistema come coerente attuazione dei principi costituzionali per i quali la legge “assicura il buon andamento” delle pubbliche amministrazioni e “la ragionevole durata” di ogni tipo di processo (97 e 111 Cost. ), obiettivi certo  compromessi dalle trasmigrazioni di fascicoli – risulti allora innanzitutto altrettanto chiaro , come del resto anche in questo caso già dalla lettera dell’art. 10 in esame , che la sua prima proposizione sia applicabile anche ai procedimenti pendenti dinanzi a sezioni distaccate divenute sedi circondariali di Tribunale neo-istituito ( come appunto Tivoli ; e come anche in questo caso già ritenuto dal Giudice remittente di tale sede ), e ciò in quanto: a)  sul piano letterale, la norma statuisce che i procedimenti civili e penali pendenti innanzi a Sezioni Distaccate di Tribunale  attribuite a circondari diversi dagli originari siano devoluti alla competenza non solo delle nuove Sezioni distaccate territorialmente competenti ma altresì , in alternativa , “alla competenza dei Tribunali” neo istituiti cui tali Sezioni sono “relative” (intendendosi evidentemente dire “alla competenza delle sedi circondariali dei Tribunali” neo-istituiti , come sarebbe stato preferibile , utilizzando propriamente il lessico della nostra legislazione di ordinamento giudiziario ); b) sul piano logico, in quanto la diversa soluzione (fondata magari sull’applicazione della seconda delle due proposizioni dell’art. 10 ) sarebbe del tutto contraddittoria ed irrazionale , in presenza di eadem ratio, portando ad una soluzione per la quale – per rimanere a Tivoli -- i procedimenti pendenti dinanzi alle Sezioni Distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto , passate dal Circondario di Roma a quello di Tivoli, dovrebbero continuare ad essere trattati in tali sedi purchè tuttora territorialmente competenti secondo codici ed Allegato al D.L. 491, mentre lo stesso non dovrebbe invece avvenire per quei procedimenti già pendenti a Tivoli-Sezione Distaccata di ROMA per il solo fatto che tale sede non è stata solo attribuita a diverso , nuovo, circondario ma è anche divenuta , di tale nuovo Ufficio, sede circondariale ( il tutto,  dovendosi in ogni caso rilevare come certamente l’Ufficio Giudiziario di TIVOLI sia anch’esso fino a prova contraria “Sezione distaccata di Tribunale attribuita a circondario di Tribunale diverso dal precedente” );

5 )  ritenuto – in ordine al secondo degli evidenziati problemi interpretativi -- che nella norma in esame le espressioni “procedimenti civili e penali” ed “affari civili e penali” siano, nel chiaro intento di non lasciare nulla di normativamente “scoperto” dalla norma transitoria, espressioni volutamente generiche , onnicomprensive, usate in significato sostanzialmente equipollente nel loro ricomprendere ed accomunare i settori civile e penale altrettanto genericamente intesi ( in modo da includere palesemente altresì i non nominati settori Lavoro, della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni civili e penali ): con la conseguenza che , rimanendo al penale, nella prima proposizione dell’art. 10  l’espressione “procedimento penale pendente dinanzi a sezione distaccata ” certamente appare dunque riferibile ai processi penali di cognizione di ogni tipo purchè di rito monocratico , ai procedimenti ad essi incidentali, ai procedimenti esecutivi; e con l’ulteriore corollario che la seconda proposizione dell’art. 10 – vera norma di chiusura --  nel riferirsi “a tutti gli altri affari civili e penali” ed alla ferma “competenza dell’Ufficio giudiziario cui erano precedentemente attribuiti” – fa evidente riferimento a tutte le procedure ( in penale: anche allo stato di indagini preliminari ) diverse da quelle pendenti presso le Sezioni Distaccate già esistenti in qualsivoglia modo interessate dalla attuata revisione delle circoscrizioni ;

6 ) ritenuto ancora, in ordine alla terza delle prospettate questioni interpretative, che non può invece condividersi l’opinione del Giudice di Tivoli remittente secondo la quale nell’art. 10 in esame procedimento “pendente” dinanzi alla Sezione Distaccata all’1.10.2001 sarebbe , nel rito monocratico a citazione diretta, il processo per il quale anteriormente a tale data si è avuta presso la Sezione ricezione del fascicolo per il dibattimento trasmesso dal P.M. ex artt. 553 c.p.p., e ciò , ad avviso di questo Giudice, in quanto: a ) le disposizioni quali l’ art. 554 cpp (competenza per gli “atti urgenti”, chiamata in causa dal Remittente) o l’art. 279 cpp come interpretato dalla giurisprudenza (competenza del “giudice che procede” per le misure cautelari ) costituiscono norme dettate per situazioni particolari in cui è imprescindibile il dato di fatto della materiale disponibilità degli atti, non utilizzabili quindi per trarne definizioni o ricostruzioni sistematiche ai fini della risoluzione di questioni generali, e tantomeno di questioni , come quella in parola, che trovano  in  norme transitorie e quindi speciali  – come rileva il Giudice remittente, salvo poi smentirsi  con la soluzione adottata – la loro “ esclusiva fonte regolatrice” ; b) in quanto in ogni caso sono reperibili nel sistema processuale fattispecie in cui certamente il procedimento deve ritenersi “pendente” dinanzi all’organo giudicante pur in assenza di disponibilità del fascicolo ( v. ad es. e per rimanere al rito a citazione diretta , il caso del processo restituito al P.M. per omessa notifica o per nullità del decreto di citazione a giudizio con contestuale o successivamente avvenuta indicazione della data della nuova udienza di comparizione); c) in quanto essendo l’azione penale irretrattabile – ed irrevocabile il decreto di citazione a giudizio già emesso -- non può dubitarsi del fatto che nel rito monocratico a citazione diretta giuridicamente “penda” ormai ed irrevocabilmente giudizio dinanzi al giudice del dibattimento ogniqualvolta il P.M. abbia emesso ( con data certa certificata dalla Segreteria ) decreto di citazione diretta  completo di data d’udienza richiesta ex art. 160 disp. att. c.p.p. , seppure non ancora notificato e formalmente depositato; d ) in quanto, non sussistendo nel cpp un termine iniziale entro il quale il P.M. debba necessariamente passare in notifica il decreto di citazione a giudizio , e potendo il fascicolo essere trasmesso al Giudice ex art. 554 cpp solo “dopo la notificazione”, adottare la soluzione proposta dal Giudice remittente, e ritenere che il processo sia “pendente” dinanzi al Giudice del dibattimento, con gli effetti del caso sulla competenza, solo con la ricezione da parte di questi del fascicolo del dibattimento significa interpretare la norma nel senso che consente in tutta una serie di casi al P.M. di scegliersi arbitrariamente il Giudice , ritardando o anticipando a prima o dopo il giorno 1.10.2001 la notifica del decreto e la trasmissione degli atti al Giudice o anche solo quest’ultima : interpretazione che rende il PM in concreto arbitro della competenza territoriale  e la disposizione in palese violazione del principio di precostituzione del Giudice naturale di cui all’art. 25 1° comma Cost. ( potendosi incidentalmente rilevare come per un totale rispetto di tale principio , e per evitare possibili manovre sulla competenza da parte del P.M. , la norma avrebbe dovuto riferire la “pendenza” in relazione all’essere l’1.10.2001 oggettivamente ricompreso o meno sin dall’inizio nel termine anche prorogato per le indagini preliminari, o , meglio ancora, riferire il concetto al più oggettivo dato della data di commissione del reato ) ;

7 ) rilevato come nel rito monocratico con udienza preliminare, nel rito immediato, nel giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna il concetto di “pendenza dinanzi alla Sezione Distaccata ora attribuita a diverso e neo-istituito Circondario anche quale nuova sede circondariale dello stesso” non possa coincidere come nel rito monocratico a citazione diretta con il momento di esercizio dell’azione penale, inteso nel senso ora visto sub 6), e ciò per le peculiarità di tali riti, dovendo invece in tali casi coincidere con il momento in cui, impossibile  ormai la possibilità che il procedimento possa definirsi con rito alternativo, il giudizio ordinario diviene ineluttabile secondo le norme del c.p.p.;

8 ) rilevato come la soluzione prospettata dal TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI abbia altresì come corollario che il P.M. o a seconda dei casi il GUP debbano revocare il decreto di citazione a giudizio o il decreto che dispone il giudizio ( in ipotesi magari anche già notificato : nel caso del GUP, provvedimento oltretutto preso in udienza ad esito di contraddittorio ), e ciò nei casi in cui tale emissione sia anteriore all’1.10.2001 e la ricezione del fascicolo per il dibattimento da parte dell’organo giudicante sia successiva a tale data : revoca , che , in dipendenza dell’irretrattabilità dell’azione penale, è provvedimento del tutto estraneo al sistema processuale, oltre che foriero di regressioni procedimentali, trasmigrazioni di fascicoli, “controcitazioni” (nei casi di decreti già notificati ) destinate ad allungare i tempi processuali e a gravare sugli Uffici ;

8 ) ritenuto quindi che l’interpretazione dell’art. 10 in esame più aderente al dato normativo ed all’intenzione anche storica del legislatore ”di evitare nei limiti del possibile qualsiasi movimento di procedimenti da una sede all’altra” – e certo la più rispettosa dei principi costituzionali di “buon andamento” della pubblica amministrazione giudiziaria,  di “ragionevole durata del processo penale” , di “precostituzione per legge del giudice naturale” –  non sia quella proposta dal Tribunale Ordinario di TIVOLI , bensì quella per cui in base alle sopra esposte considerazioni ed alle norme del c.p.p. devono tra gli altri  ritenersi “pendenti” all’1.10.2001 dinanzi alle soppresse Sezioni distaccate del Tribunale Ordinario di ROMA di TIVOLI , PALESTRINA e CASTELNUOVO di PORTO, ora divenute sede circondariale la prima sedi distaccate le altre del neo-istituito TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI :

---- nel rito monocratico a citazione diretta, i procedimenti per i quali il decreto di citazione a giudizio , completo di ogni sua indicazione di legge e di data d’udienza ottenuta ex art. 160 disp. att. c.p.p. , risulti , seppure non notificato o depositato, quantomeno emesso , con data certa attestata dalla Segreteria , entro il 30.9.2001 ;  

---- nel rito monocratico immediato , i procedimenti nei quali il termine di quindici giorni  dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato di cui all’art. 458 1° comma cpp , previsto per la richiesta di riti alternativi al giudizio ordinario , sia decorso entro il 30.9.2001;

---- nel rito monocratico con udienza preliminare, i procedimenti nei quali il decreto che dispone il giudizio , seppure non notificato, è stato emesso con data certa , attestata dalla Cancelleria del GUP, completo delle sue indicazioni di legge così come della data di udienza dibattimentale , entro il 30.9.2001;

---- nel rito monocratico a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, i procedimenti nei quali il decreto di citazione a giudizio , completo di ogni sua indicazione di legge e di data d’udienza risulti, seppure non notificato o depositato, quantomeno emesso , con data certa attestata dalla Cancelleria, entro il 30.9.2001, nonché i procedimenti nei quali , seppure il decreto di citazione a giudizio risulti essere stato emesso dopo tale data, l’opposizione a decreto penale senza richiesta di riti alternativi o con richiesta di “patteggiamento” cui il PM non abbia poi prestato consenso risulti essere stata ritualmente e tempestivamente presentata entro il 30.9.2001 ( v. art. 464 c.p.p. ) ;

RILEVATO come nel caso in esame il decreto di citazione a  giudizio risulti emesso, completo di ogni sua indicazione di legge e di data di udienza, con data di emissione attestata dalla Cancelleria, il giorno 18.5.2001 ;

RILEVATO come territorialmente competente a trattare dell’imputazione , ex artt. 8-11 c.p.p. ed ex D.L. 491/1999 , e suo Allegato sia il TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI ;

per le sopra esposte considerazioni, visti gli artt. 28 lett. a) , 30 1° e 3° comma , 31 c.p.p.,

1 ) dichiara l’incompetenza per territorio del TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA a giudicare delle imputazioni elevate nel presente procedimento, e la competenza per territorio del TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI ;

2 ) per l’effetto rileva conflitto di competenza con il TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI;

3 ) manda la Cancelleria per la trasmissione alla CORTE di CASSAZIONE , senza ritardo, in allegato alla presente ordinanza , di copia dei decreti di citazione a giudizio emessi in data 18.5.2001 e 5.9.2002, presenti in atti, di copia della sentenza del TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI emessa in data 16.7.2002, di copia degli atti di nomina del Difensore;

 4 ) manda la Cancelleria per la trasmissione di copia della presente ordinanza al TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI ;

5 ) visto l’art. 30 3° comma c.p.p., rinvia al 5.6.2003 Aula 17, ore 9.30; autorizza il P.M. alla citazione dei testi ;

LETTA IN AULA ALL’UDIENZA DEL 7.1.2003

IL GIUDICE
( dott. Valerio SAVIO )

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