Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Aversa, Ordinanza 28 febbraio 2003

In materia di individuazione del giudice dell'esecuzione penale competente, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, quando il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento non è anche quello nei cui confronti concerne l'esecuzione delle sentenze oggetto della richiesta di revoca del difensore, il suddetto giudice non è funzionalmente competente ad emettere il provvedimento richiesto, ma è competente il giudice che ha emesso per ultima una delle sentenze oggetto del procedimento di esecuzione

TRIBUNALE DI
S. MARIA CAPUA VETERE
- SEZIONE DISTACCATA DI AVERSA -
(Ufficio del giudice monocratico dell'esecuzione penale)

P.P. n. 16/03 R.G. Mod. 32 Inc.Esec.
Imp. D. C. A.

Declaratoria di incompetenza funzionale sulla richiesta al G.E. di revoca di sentenze per intervenuta depenalizzazione.


I L G. E.

Letta la richiesta del difensore di fiducia dell'imputato D. C. A., nato a XXX il XXX, con la quale chiedeva a questo giudice di revocare una serie di sentenze di condanna passate in giudicato nei confronti del suo assistito, tutte relative a contravvenzioni in materia di circolazione stradale per le quali è intervenuta, per effetto del D.Lgs. 507 del 1999, la depenalizzazione;
rilevato che il predetto difensore instava questo giudice poiché era l'ufficio che aveva emesso l'ultima sentenza irrevocabile nei confronti del suo assistito;
che tuttavia il chiesto provvedimento di revoca di sentenze non aveva ad oggetto il provvedimento deciso da questo ufficio giurisdizionale (ex Pretore di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Trentola Ducenta), pronunciato per ultimo, ma tutti quelli in precedenza emanati dall'ex Pretore di Marano (ed uno anche dell'ex Pretore di Napoli);
che l'art. 665 co. IV statuisce la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima nei soli casi in cui "l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi";
che pertanto, quando, come in questo caso, il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento non è anche quello nei cui confronti "concerne l'esecuzione" delle sentenze oggetto della richiesta di revoca del difensore, il suddetto giudice non è funzionalmente competente ad emettere il provvedimento richiesto;
che invero, a parere di questo ufficio, proprio applicando il dettato letterale dell'art. 665 co. IV, poiché la richiesta del difensore "concerne" l'esecuzione di più sentenze irrevocabili, competente a decidere è solo il giudice che ha emesso l'ultima sentenza oggetto della richiesta, ed è cioè solo il Pretore di Marano di Napoli che ha emesso l'ultima sentenza su cui anche si deve provvedere, del 7-6-1984, e non certo questo giudice che ha sì emesso l'ultima sentenza cronologicamente pronunciata a carico dell'imputato, ma per un reato tuttora non depenalizzato(art. 720 c.p.) sul quale non "concerne", ex art. 665 co. IV c.p.p., l'intervento in fase di esecuzione richiesto dal difensore;
che sul punto questo giudice, oltre ad aderire ad una interpretazione letterale della norma (interpretazione che, per orientamento costante della S.C., deve sempre prevalere su altri tipi di interpretazioni nei casi, come questo, in cui non vi siano dubbi applicativi) aderisce anche ad un orientamento della stessa S.C. che anche di recente, con sentenza del 4.7.2000, confl. comp. in c. Molinari, in Ced n. 216915, ha ribadito quanto sopra, e cioè che quando l'esecuzione "concerne" una sola sentenza sebbene non sia l'ultima divenuta irrevocabile, è competente sempre e solo il giudice che ha delibato la sentenza su cui "concerne" il chiesto provvedimento di esecuzione anche se non pronunciata per ultima, applicandosi al caso di specie non l'art. 665 co. IV ma l'art. 665 co. I c.p.p.
Pertanto, ed in conclusione, poiché per orientamento consolidato della S.C. deve applicarsi, al caso di richiesta di incidente di esecuzione dinanzi al giudice dichiaratosi incompetente, l'art. 568 co. V ultima parte, che prevede l'obbligo, da parte del giudice dichiaratosi incompetente, di trasmettere d'ufficio gli atti al giudice che ritiene essere funzionalmente competente (cfr. tra le tante Cass. sez. I 25.9.1995, imp. Bagedda, in Ced n. 202353, che espressamente riconosce l'applicabilità del citato articolo alla conversione delle istanze in materia di esecuzione), questo giudice non può che trasmettere gli atti all'ex Pretore di Marano (oggi Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano), poiché è il giudice che ha delibato, in data 7-6-1984, l'ultima sentenza "concernente" l'esecuzione richiesta dal difensore dell'imputato.
Questo giudice non ignora, tuttavia, l'esistenza di opposto orientamento, sempre da parte della medesima S.C., che ritiene sempre e comunque competente il giudice che ha emesso l'ultima sentenza irrevocabile anche quando la stessa non è oggetto del procedimento di esecuzione. Ma ritiene, sommessamente, di non aderire a tale contrario, seppur autorevole, orientamento, poiché si pone in palese contrasto letterale con l'inciso iniziale del comma IV del prefato art. 665 c.p.p., dove si limita l'ambito applicativo del suddetto criterio del cd. "giudice dell'ultima sentenza", quale criterio speciale rispetto a quello di cui al comma I, ai soli casi in cui "l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi" e non anche ai casi in cui l'esecuzione non concerne, come in questo caso, il provvedimento emesso per ultimo.
E comunque, nel caso in cui il giudice del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano, dovesse propendere per tale ultima avversata interpretazione, e per l'effetto dovesse, come per legge, trasmettere gli atti alla S.C. per la risoluzione dell'intervenuto conflitto negativo di competenza, questo giudice auspica che la Suprema Corte decida la questione a Sezioni Unite, onde evitare che questi contrasti determinino ancora oggettive incertezze interpretative.

P. Q. M.

Letti gli artt. 568 co. V c.p.p. e 665 co. IV c.p.p.,
dichiara la sua incompetenza funzionale in ordine alla richiesta di incidente di esecuzione del difensore dell'imputato D. C. A., nato a XXX il XXX, e per l'effetto trasmette gli atti al giudice, ritenuto competente, del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Marano.
Si comunichi al PM, all'imputato e al suo difensore.
Aversa, lì 28-2-03
IL GIUDICE
Dott. Alberto Maria Picardi

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