Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, in composizione
monocratica,
Ordinanza
3 gennaio 2003
TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE
DISTACCATA DI AVERSA
ORDINANZIA DI RIGETTO DELLA CONVALIDA DELL'ARRESTO
Il giudice monocratico dott. Alberto Maria Picardi,
letti gli atti,
sentiti gli imputati in sede di interrogatorio,
sentite le richieste delle parti,
rilevato che l'arresto degli imputati extracomunitari D. G. e A. S. è stato eseguito per un reato (art. 13 co. XIII del T.U. 286/1998) per il quale, ai sensi dell'art. 13 co. 13-ter T.U. cit., l'arresto è espressamente consentito,
che infondati sono, sul punto, i rilievi della difesa di illegittimità dell'arresto fondate sul fatto che, poiché il reingresso in Italia degli imputatisarebbe avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova legge cd. "Bossi-Fini" n. 189 del 2002 - che ha previsto tale possibilità di applicazione della predetta misura precautelare - non dovrebbe applicarsi l' arresto che con la precedente legge non era consentito: tale asserzione è, infatti, infondata poiché la contravvenzione in oggetto ha natura di "reato permanente" e quindi, in ossequio ai consolidati orientamenti della S.C. anche a SS.UU., la legge applicabile è quella vigente al momento finale o ultimo della condotta criminosa da ritenersi ontologicamente unitaria ed inscindibile;
che è
infondato anche il rilievo della illegittimità dell'arresto per il sol
fatto che, essendo gli imputati beneficiari della domanda di "emersione"
dal lavoro nero redatta dal loro datore di lavoro (in atti), sarebbe, secondo
il legale, inipotizzabile la protrazione della condotta criminosa permanente
in contestazione, e ciò perché differente è il piano in
cui opera il suddetto
adempimento, che è la possibilità di sanare illeciti amministrativi
rispetto all'addebito penale oggetto di causa; tale adempimento amministrativo
non esclude la commissione ex ante di reati penali come quello in oggetto benché
necessariamente "prodromico" alla suddetta procedura di regolarizzazione
"a sanatoria" (per il semplice motivo che solo i lavoratori extracomunitari
clandestini residenti in Italia potrebbero usufruire della sanatoria in oggetto);
che tuttavia,
il fatto che entrambi gli imputati risultano essere stati debitamente identificati
con passaporto autentico (come si desume anche dalla piena coincidenza dei dati
ivi indicati con quelli di cui al decreto di espulsione in atti), che risultano
quindi privi di pregiudizi penali, che risultano lavorare regolarmente con la
qualifica di operai edili presso ditte individuali che hanno fatto espressa
richiesta, nei loro confronti, di emersione dal lavoro sommerso con versamento
allo Stato delle somme di
legge, sono tutte circostanze che non possono essere ignorate da questo giudice
nemmeno in questa sede, e ciò perché, sebbene tali adempimenti
di regolarizzazione, come detto, non sono incompatibili né comunque sono
in grado di estinguere i reati commessi dagli extracomunitari come quelli oggetto
di causa, di certo il decidente non può non valutarli al fine di delibare
sulla legittimità dell'arresto effettuato dalla P.G., visto che trattasi
di arresto non obbligatorio ma facoltativo.
E allora, poiché
l'arresto è facoltativo, e poiché la suddetta misura precautelare
non appare giustificata alla luce della personalità degli imputati, che
non solo non risultano avere alcun pregiudizio penale ma svolgono anche un lavoro
lecito per il quale è in corso anche una domanda di regolarizzazione
da parte dei rispettivi datori di lavoro, questo giudice non può che
non convalidare l'arresto dei predetti; tale valutazione di non "opportunità"
dell'arresto nel caso di specie risulta vieppiù importante visto che,
in caso di ordinanza di convalida, questo giudice dovrebbe anche emettere "d'ufficio"
un provvedimento di nulla osta alla espulsione, cioè un provvedimento
che, se eseguito dal questore alla luce del predetto nulla
osta dell'autorità giudiziaria, avrebbe delle conseguenze definitive
ed inevitabili di impossibilità di regolarizzazione dei predetti, visto
che uno dei presupposti è, ovviamente, la presenza e permanenza in Italia
degli imputati.
PQM
Letti gli artt. 13 co. XIII-ter del T.U. 286/1998, 380 e 391 c.p.p.,
il giudice NON CONVALIDA l'arresto degli imputati D. G. , nato a Kukes (Albania) il 10-7-73, e A. S., nato a Kruje il 16-9-1981, e dispone l' immediata liberazione degli stessi, se non detenuti per altra causa, con restituzione degli atti all'ufficio del pubblico ministero in sede.
Aversa, lì 3 Gennaio 2003.
IL GIUDICE
Dott. Alberto Maria Picardi