Tribunale
di Venezia, in composizione monocratica,
Ordinanza 9 novembre 2001
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Ufficio del Giudice Monocratico Penale
Dott.ssa
NATTO: Giudice
Dott.ssa BENEDETTI: Pubblico Ministero
Procedimento a carico di - Z. P. -
Giudice: l'imputato Z. P.è presente, difeso di fiducia dagli Avvocati SACCO e ZANCANI, oggi presente solo l'Avvocato ZANCANI.
ORDINANZA
IL GIUDICE
in ordine alla questione di incostituzionalità sollevata dalla difesa di Z. P. nel procedimento penale numero 1382/01 all'udienza del 18 maggio 2001, dell'articolo 2 legge 24 aprile `98, numero 128 ed articolo 13 Decreto Legislativo 16 luglio `98 numero 295, per i motivi di seguito riportati: la norma oggi contestata e per la quale l'imputato viene portato a giudizio per aver immesso sul mercato vernice antivegetativa contenente composti organostannici non riportante la prescritta etichettatura in lingua italiana, indicante i limiti di utilizzabilità del prodotto contenuta nel Decreto Legislativo sopra menzionato, trova la sua fonte nella legge-delega pure sopra menzionata, la quale stabilisce all'articolo 2 lettera c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alla disposizione dei decreti stessi, ponendo il limite di possibilità di prevedere sanzioni penali nei soli casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 legge 689 dell'81.
Osserva la difesa che trattandosi di un decreto legislativo delegato il precetto penale secondo la migliore dottrina e giurisprudenza deve rispondere a criteri di rigore, analiticità e chiarezza al fine di non contrastare con il combinato disposto degli articoli 76 e 25 comma 2 della Costituzione. Nello specifico la norma contestata difetta dei presupposti in questione sia per l'ampiezza esorbitante delle materie "elencate”, che praticamente ricomprendono l'intero Codice Penale oltre ad una amplissima serie di ambiti in ordine ai quali non pare possibile distinguere con precisione un contenuto precipuo di tutela, con riferimento ai beni e agli interessi protetti, né da meno un contenuto preciso e circoscritto di lesione o messa in pericolo degli eventuali beni protetti; tali osservazioni data appunto l'estrema vaghezza e genericità del dettato normativo, non consentono di ritenere rispettati i principi sopra ricordati e, in particolare, la necessità che il precetto penale delegato contenga determinazioni chiare e certe, il richiamo infatti agli interessi generali dell'ordinamento individuati in base a criteri ispiratori troppo ampi e indeterminati, non consente di puntualizzare quali siano nello specifico gli interessi esattamente da proteggere né individuare quali lesioni di questi interessi meritino tutela penale. Tali osservazioni appaiono sufficienti a ritenere le norme denunciate contrarie al combinato disposto degli articoli 25 e 76 della Costituzione in ipotesi come nello specifico di delega al Governo ad emanare futuri decreti legislativi che prevedano sanzioni penali. I termini della questione così posti nelle deduzioni della difesa appaiono al giudicante tali da porre una questione non manifestamente infondata. Di tal che, ai sensi dell'articolo 23 Legge 11 marzo `53 numero 87, al Giudice non resta che disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendere nel contempo il giudizio in corso.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.10.
Firmato NATTO