Tribunale
di Torre Annunziata, Sezione II Penale, in composizione collegiale,
Ordinanza 17 aprile 2001
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II SEZIONE PENALE
Nelle persone dei sottoindicati Magistrati
De Simone Maria Vittoria Presidente
Russo Nicola Giudice
Ciampaglia Sandro Giudice
Nel procedimento penale a carcio di A. C. + altri ha emesso la seguente
ORDINANZA
Sull’eccezione proposta dall’Avv. Salegna - designato quale difensore di ufficio in sostituzione dei difensori di fiducia degli imputati D.B. F. e I. R., ai sensi dell’art. 97, comma IV, c.p.p. – relativa alla sua mancata indicazione per l’udienza odierna quale difensore d’ufficio reperibile secondo i turni predisposti ai sensi dell’art. 97, comma II, c.p.p. come novellato dall’art. 1, comma I, della L. 6/3/2001 n° 60,
nonché sulla richiesta di concessione, in subordine, di un termine a difesa ai sensi dell’art. 108 c.p.p. come modificato dalla succitata L. n° 60/2001,
il Tribunale, ritiratosi in camera di consiglio,
OSSERVA
Premesso che l’Avv. Salegna ha dichiarato di essere iscritta negli elenchi dei difensori di ufficio previsti dall’art. 97, comma II, c.p.p. nel testo attualmente vigente, va chiarita l’interpretazione dell’art. 97 c.p.p. alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 6/3/2001 n° 60.
Detta disciplina, nel prevedere le modalità con cui l’ufficio giudiziario debba procedere alla nomina del difensore d’ufficio, introduce – a giudizio del Collegio - meccanismi procedimentali differenziati a seconda della situazione e della fase in cui insorga l’esigenza di assicurare all’imputato l’assistenza difensiva della quale sia privo.
Lo snodo ermeneutico fondamentale, in relazione al caso che ci occupa, è offerto dalla lettera del comma IV dell’art. 97 c.p.p..
Questa disposizione, infatti, distingue – nei casi di sopravvenuta mancanza del difensore originariamente nominato (di fiducia o d’ufficio) – l’attività che deve essere compiuta dal Giudice, da un lato, e dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria, dall’altro, per la sua sostituzione.
Invero, mentre è onere del Pubblico Ministero o della Polizia Giudiziaria – nei casi di mancata comparizione o reperimento o abbandono del difensore di fiducia o di quello di ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 commi II e III c.p.p. – richiedere un altro nominativo di difensore all’Ufficio predisposto ai sensi del comma II della stessa norma, analogo incombente non è imposto al Giudice.
Infatti l’art. 97, comma IV, c.p.p. prevede in questi casi che il Giudice designi un altro difensore immediatamente reperibile, con l’unico limite di scelta consistente nell’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio di quello designato in sostituzione.
Pertanto, la designazione dell’Avv. Salegna in sostituzione dei difensori di fiducia assenti, ancorché non indicata quale reperibile dai turni predisposti a tal fine per l’odierna udienza, deve ritenersi correttamente operata alla stregua dei criteri indicati dalla normativa di riferimento.
Per quanto attiene alla seconda questione proposta, ritiene il Tribunale che la modifica introdotta nel testo dell’art. 108 c.p.p. abbia riguardato esclusivamente l’indicazione dei soggetti legittimati a richiedere il termine a difesa, ma non ha, in alcuna misura, voluto incidere (nel senso di ampliarle) sulle situazioni nelle quali l’indicato termine possa essere azionato.
Infatti, il presupposto in presenza del quale il nuovo difensore nominato o quello designato d’ufficio può chiedere il differimento dell’udienza rimane quello tassativamente indicato nella prima parte dell’art. 108 c.p.p. che richiama le sole situazioni di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa.
Al di fuori di queste situazioni è rimessa solo a valutazioni di discrezionalità del Giudice la concessione di un termine, anche ad horas, per consentire al sostituto l’esame degli atti.
Detta limitazione è, peraltro, in linea (nonostante l’intervenuta modifica legislativa) con l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 108 c.p.p. (cfr. Corte Cost., 30/12/97 n°450), secondo la quale il riconoscimento del diritto di un termine a difesa va assicurato in presenza di situazioni d’interruzione definitiva del rapporto di assistenza difensiva e non anche nelle situazioni di semplice e momentanea assenza del difensore (di fiducia o d’ufficio) che continua ad esercitare il suo mandato nell’interesse del suo assistito.
Sulla opportunità dell’assegnazione all’Avv. Saligna di un termine ad horas per l’esame degli atti, ritiene il Collegio che lo stato ancora iniziale dell’istruttoria non richieda l’attribuzione di detta facoltà, anche in considerazione dell’attività processuale prevista per l’odierna udienza.
P.Q.M.
Rigetta l’eccezione proposta dall’Avv. Saligna anche in relazione alla richiesta di termine a difesa e dispone procedersi oltre.
Torre Annunziata – Napoli Poggioreale aula Bunker Ticino 4 lì 17/4/2001
I GIUDICI IL PRESIDENTE