Tribunale di Locri, Sez. dist. di Siderno, in composizione monocratica,
Decreto 19 febbraio 2001

TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE DISTACCATA DI SIDERNO

Il Giudice, dr. Alessio Liberati,
letta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata da G.F. in data 9.2.2001;
rilevato che l'imputato ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla l. 3 luglio 1990 n. 217;
considerato che alla luce della detta documentazione risultano sussistenti i presupposti per l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato;
sentito il Pubblico Ministero;
vista la legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modifiche;
visto l'art. 152 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001 - pubblicata nella G.U. n. 302 del 29.12.2000 / supplemento ordinario n. 219);
osserva:
la recente normativa introdotta dalla cd. legge finanziaria per l'anno 2001 prevede espressamente, all'art. 152 comma 2, che gli organi preposti alla decisione di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato debbano chiedere preventivamente al Questore, alla Direzione Investigativa Antimafia ed alla Direzione Nazionale Antimafia le informazioni necessarie ed utili sui soggetti richiedenti, relativamente alle condizioni patrimoniali, al tenore di vita ed ai possibili profitti tratti da attività delittuose.
L'ipotesi riguarda, non essendo prevista alcuna limitazione, tutte le fattispecie di reato per cui è ammissibile il patrocinio a spese dello Stato, ed impone di richiedere a tutte le autorità indicate le informazioni necessarie.
Il dato letterale della norma, inoltre, non lascia alcun dubbio sulla obbligatorietà dell'adempimento, in merito al quale non è concesso alcun potere discrezionale all'organo decidente.
Va però evidenziata l'apparente incompatibilità tra la detta disposizione e l'art. 6 della legge 217/90, ove prevede che sulla richiesta di ammissione debba provvedersi nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o pervenuta l'istanza, o immediatamente se presentata in udienza.
E' palese, infatti, l'impossibilità di acquisire le informazioni richieste prima di provvedere sull'ammissione (nei termini indicati dall'art. 6 l.217/90, soprattutto se l'istanza è presentata in udienza).
Né è sufficiente a superare il problema l'eventuale qualificazione dei termini previsti dalla legge come "ordinatori", posto che il problema dell'ipotetica incompatibilità sussisterebbe comunque: la querelle investe l'aspetto ermeneutico della disposizione di legge, e non gli effetti conseguenti ad una violazione di essa (rispetto alla quale potrebbe assumere rilevanza la non vincolatività del termine).
Sul punto, deve però rilevarsi come l'adempimento richiesto (gli accertamenti patrimoniali) sia - per espressa previsione di legge - finalizzato ad impedire e prevenire danni erariali nella erogazione delle risorse finanziarie destinate ad attuare la legge 30 luglio 1990 n. 217.
Il potenziale danno per l'erario, si osserva, si produce solo nel momento della liquidazione, posto che l'ammissione al gratuito patrocinio è provvedimento revocabile (come ribadito anche dalla finanziaria 2001, che prevede ulteriori possibilità di indagine da parte della polizia tributaria, finalizzate proprio alla revoca) e considerato che il provvedimento di ammissione non grava immediatamente sulle risorse finanziarie (la statuizione assume infatti effettiva onerosità nel momento della determinazione del quantum e della successiva liquidazione).
Non potendo attribuire alla norma un significato incompatibile con le disposizioni già in vigore, consegue che l'art. 152 l. 388/2000 non può aver vincolato la procedura di ammissione (come analiticamente disciplinata) alla verifica preventiva dei dati richiesti alle autorità competenti, ma, al contrario, ha lasciato sostanzialmente inalterata la celere od immediata procedura prevista dall'art. 6 l. 217/99, in base alla quale il Giudice dovrà tenere conto dei soli dati allegati alla istanza, salvo verificare successivamente le ulteriori informazioni acquisite.
L'ammissione, in sostanza, resterà solo "condizionata" agli ulteriori accertamenti, e in base ad essi potrà essere revocata e, in ogni caso, non seguita dalla fase di liquidazione.
Tale assunto, a ben vedere, è confermato anche da una più attenta lettura della disposizione introdotta dalla legge finanziaria, che prevede genericamente che "gli organi preposti a decidere l'ammissione al gratuito patrocinio devono richiedere preventivamente" le informazioni necessarie.
Orbene, l'indicazione dell'organo preposto a decidere l'ammissione è certamente legata alla funzione di controllo che ad esso è demandata, ma non condiziona (inizialmente) il provvedimento ammissivo, in quanto la richiesta di accertamenti è preventiva (per l'interpretazione logico-sistematica che si propone) alla liquidazione (cioè al momento in cui si potrebbe verificare il danno per l'erario), e non all'iniziale provvedimento di ammissione: la legge, si rileva, usa il termine "preventivamente" senza dire a quale atto sia prodromico l'accertamento presso le autorità indicate (cioè se rispetto all'ammissione o alla liquidazione), e seguendo un diverso approccio ermeneutico non si potrebbe pervenire in alcun modo ad una interpretazione compatibile con le già vigenti disposizioni di legge, per le ragioni esposte.
Si è già detto, inoltre, che la valutazione richiesta è finalizzata ad evitare danni all'erario (e quindi è legata alla fase di liquidazione).
In sostanza, può dunque affermarsi che il provvedimento di ammissione - che l'organo decidente deve emettere nei brevissimi termini previsti dalla legge - è oggi solamente "condizionato" dalle successive verifiche patrimoniali, che lo rendono (anche in virtù dei nuovi poteri previsti) revocabile, una volta emesso in base ai soli dati disponibili al momento dell'istanza.
Quanto alla fase della liquidazione, invece, potrà facilmente verificarsi l'ipotesi che a provvedere sia il Giudice competente per la fase o il grado di giudizio successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, posto che gli accertamenti potrebbero essere conclusi in un momento successivo alla definizione della fase o del grado del procedimento in cui è richiesta l'ammissione, e considerato che l'art. 12 l.30 luglio 1990 n. 217 sancisce espressamente la possibilità che la liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del giudizio possa essere disposta dal Giudice (successivo) competente "se il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è divenuto esecutivo dopo la loro definizione.

Per questi motivi

ammette G.F., con riserva di verifica delle informazioni di cui all'art. 152 l. 23.12.2000 n. 388 che verranno comunicate dalle autorità competenti, al patrocinio a spese dello Stato.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alla Questura, alla Direzione Investigativa Antimafia ed alla Direzione Nazionale Antimafia, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e istituzionali, in merito alla richiesta di acquisizione delle informazioni necessarie ed utili relativamente alle condizioni patrimoniali, al tenore di vita ed ai possibili profitti tratti da attività criminose, finalizzata alla valutazione di ammissibilità dell'imputato indicato in premessa (e nella allegata documentazione) alla procedura del patrocinio a spese dello Stato ex l.217/90.

Si comunichi all'imputato e all'avvocato difensore; si notifichi al Pubblico Ministero.

Siderno, lì 19.2.2001

IL GIUDICE
Alessio Liberati

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