Giudice
dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sentenza 5 dicembre 2000
TRIBUNALE
DI
SANTA MARIA CAPUA
VETERE
(Ufficio del giudice per le indagini preliminari)
REPUBBLICA ITALIANA
Il G.U.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dr. Alberto Maria Picardi, ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la presente
S E N T E N Z A
emessa alla udienza del 5.12.2000 nel procedimento penale n. 1727/94 R.G. G.I.P., promosso dal P.M. nei confronti di:
T. A., libera contumace, assistita e difesa, di fiducia, dall’avv. Tizio, presente;
IMPUTATI
Del delitto p. e p. dall’art. 640 bis c.p., perché, in concorso con M. G., con artifici e raggiri consistiti nel compilare o nel fare compilare dal M. una richiesta di aiuto per la produzione di grano duro nel 1992, nella quale indicava come superficie coltivata ettari 1,49, mentre tale superficie era di circa mezzo ettaro e non era coltivata a grano duro, inducendo in errore i funzionari addetti al controllo, si procurava in danno dell’A.I.M.A. l’ingiusto profitto di contributi per lire 652.810.
In Vairano Scalo, il 28 settembre 1993 data dell’incasso dell’assegno.
CONCLUSIONI
Per la difesa e per il pubblico ministero: N.L.P. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Concluse le indagini preliminari, veniva esercitata l’azione penale dal P.M. con richiesta di rinvio a giudizio, nei confronti dell’imputata, per il fatto-reato di cui alla imputazione.
All’odierna udienza preliminare, terminata la discussione, le parti formulavano entrambe le concordi conclusioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto rilevare che i fatti contestati risultano ampiamente acclarati dalla documentazione, dai sopralluoghi e dalle informative in atti.
Tuttavia l’imputata va prosciolta perché la condotta ascrittale non è più prevista dalla legge come reato.
Ed invero, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 4 della L. 29.9.2000 n. 300, che ha inserito nel codice penale il nuovo art. 316-ter, la condotta materiale di dolosa presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, per effetto delle quali il reo percepisce un ingiusto profitto non superiore a lire settemilionisettecentoquarantacinquemila (£. 7.745.000#) in danno dello Stato, enti pubblici o Comunità europee, non costituisce più il delitto contestato di cui all’art. 640-bis c.p. ma solo l’illecito amministrativo di cui al nuovo art. 316-ter II co. c.p. o quello, speciale, di cui all’art. 2 L. 898/1986.
Tale ultimi articoli, tuttavia, fanno salva la applicazione nel caso di specie del delitto contestato di cui all’art. 640-bis c.p. quale reato più grave.
Ebbene, allo scopo di evitare, per effetto di tali “clausola di salvezza”, una applicazione generalizzata dell’art. 640-bis c.p. e la sostanziale abrogazione di fatto di tali fattispecie alla luce di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche la semplice esposizione di dati e notizie false costituisce l’artificio o raggiro di cui agli artt. 640 e 640-bis c.p., occorre invece aderire a quell’orientamento delle Sezioni Unite del 1996 che aveva ritenuto, il reato di frode comunitaria di cui all’art. 2 della L. 898/1986, norma “sussidiaria” rispetto a quella dell’art. 640-bis c.p.
Tale orientamento devesi applicare anche alla recentissima norma incriminatrice di cui all’art. 316-ter c.p.
Occorre, infatti, rilevare che il suddetto art. 2 presenta un inciso iniziale non dissimile da quello dell’art. 316-ter c.p. di nuova introduzione. Inoltre, anche la parte finale del predetto art. 2 prevede una ipotesi di illecito amministrativo nel caso in cui la somma indebitamente percepita non superi un determinato ammontare, somma che è oggi identica a quello di cui all’art. 316-ter c.p.
Pertanto, ed in conclusione, anche alla luce di una interpretazione sistematica della norma penale incriminatrice, quando, come nel caso di specie, la condotta illecita dell’imputata, dalla quale deriva l’indebita percezione di fondi statali o comunitari, si configura come un semplice “mendacio”, cioè nella volontaria esposizione, orale o scritta, di dati e notizie false, le uniche disposizioni applicabili sono quelle di cui al nuovo art. 316-ter c.p. (o quelle speciali di cui all’art. 2 della L. 898/86) che prevedono, nel caso in cui la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire 7.745.000#, la mera sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Letto l’art. 425 c.p.p.,
DICHIARA il non luogo a procedere nei confronti dell’imputata T. A. in ordine al reato a lei ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
S.Maria C.V., lì 5.12.2000
IL
GIUDICE
Dott. Alberto Maria Picardi