Tribunale
di Grosseto, Sezione distaccata di Orbetello, in composizione monocratica,
Ordinanza 30 novembre 2000
Tribunale di Grosseto
Sezione di Orbetello
Procedimento n.3268/00
Il giudice, sulla riserva assunta, osserva:
- il Pubblico Ministero, in data 26/01/99, ha emesso decreto di citazione dell'imputato M. G. per l'udienza del 7/03/2000, indicata dal giudice; successivamente, non avendo provveduto alla notifica all'imputato, ha richiesto la fissazione di altra data di udienza, indicata in quella odierna, e ha provveduto direttamente alla notifica, disponendo in tal senso con provvedimento del 17/07/2000.
- La difesa dell'imputato, ritenendo che il decreto si sia perfezionato il 17/07/2000, ha eccepito che l'emissione dello stesso, avvenuta nel vigore della legge 479/99, non è stata preceduta dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p., previsto a pena di nullità, e che il contenuto dello stesso non è conforme alla disposizione di cui all'art.552, lettera f), c.p.p., avendo diversamente disposto per quanto riguarda i termini per la richiesta di riti alternativi.
- La questione sottoposta ad esame consiste nella individuazione della data di emissione del decreto che ha incardinato il presente giudizio, al fine di poter stabilire, secondo la regola contenuta nell'art.11 delle preleggi, quale delle due discipline succedute nel tempo sia applicabile al caso concreto.
- La soluzione deve essere ricercata alla luce della procedura che, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere osservata.
E' utile richiamare in proposito l'orientamento più recente della Suprema Corte, secondo la quale, nell'ipotesi in cui durante gli atti introduttivi venga accertato un difetto di notifica, non va ordinata la restituzione degli atti per l'emissione di un nuovo decreto di citazione, ma è sufficiente che venga notificato il precedente decreto con la specificazione della diversa data di udienza, o mediante annotazione a margine, o mediante allegazione dell'ordinanza dibattimentale. Ciò in quanto la omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio non costituisce nullità del provvedimento, dato che i vizi riguardanti la notifica di tale atto non refluiscono affatto sulla sua validità. Consegue l'obbligo della rinnovazione della citazione, anche d'ufficio, da parte del giudice procedente (Cass. 2000, n.174 e Cass.1997, n.2758).
Il principio affermato evidenzia che la nullità derivante dalla mancata notificazione del decreto di rinvio a giudizio non incide sulla validità del decreto stesso come atto propulsivo del procedimento.
Nel caso concreto, dunque, il decreto emesso il 23/04/99, ancorché non notificato per l'udienza del 7/03/2000, è stato validamente compiuto; pertanto, nell'ipotesi in cui il P.M. lo avesse depositato nella cancelleria del giudice, quest'ultimo, all'udienza del 7/03/2000, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della sola notifica, senza dichiarare la nullità del decreto.
Ciò significa che, seguendo il rito, il giudizio non sarebbe mai regredito nella fase delle indagini preliminari, e che pertanto restava preclusa la possibilità di riformulare il decreto secondo le modifiche alla disciplina processuale medio tempore introdotte dalla L.479/'99, essendo l'azione penale esercitata ormai intangibile .
Nella fattispecie esaminata è accaduto che la rinnovazione della notifica non è stata disposta dal giudice, ma effettuata dal Pubblico Ministero, dopo che il Tribunale ha fissato la nuova data di udienza per il 30/11/2000.
Orbene, le argomentazioni esposte dimostrano che il P.M., con la rinnovazione della notifica del decreto, non ha integrato il suo atto originario, validamente compiuto, ma ha posto in essere un'attività che - di rito - è onere del giudice, il quale ovviamente non può modificare il decreto.
L'accertata irregolarità non ha determinato alcuna nullità, dal momento che l'atto ha raggiunto il suo scopo e che nulla sarebbe cambiato, sotto i profili censurati, se la rinnovazione della notifica fosse stata disposta dal giudice.
Alla luce della ricostruzione effettuata si rende ragione della rilevanza in subiecta materia dei principi della irretrattabilità dell'azione penale e della perfezione dell'atto al momento in cui viene sottoscritto dal P.M. e dall'ausiliario che lo assiste; detti principi, infatti, nella diversa ipotesi in cui venga dichiarata la nullità del decreto di citazione non sono sufficienti ad escludere la necessaria formulazione dell'atto secondo le norme in vigore al momento della rinnovazione (del decreto).
Per questi motivi, rigetta l'eccezione perché il decreto di citazione è stato correttamente formato secondo le norme in vigore al momento della sua emissione e dispone procedersi oltre.
Orbetello, 30/11/2000
Il giudice
dott. Luigi Branda