Tribunale
di Torre Annunziata, in composizione collegiale,
Sentenza 24 novembre 2000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 9 ottobre
2000 il Giudice dell'udienza preliminare in sede disponeva il giudizio immediato
nei confronti di B. N. e di B. M. in ordine al reato loro contestato.
La posizione del primo veniva definita con sentenza declaratoria di incompetenza
per territorio da parte del Gup in sede avendo tale imputato chiesto, successivamente
all'emissione del decreto, procedersi con le forme del rito abbreviato.
All'odierna udienza dibattimentale, celebrata in assenza del B.detenuto agli
arresti domiciliari, avendo egli rinunziato a comparire, la difesa chiedeva
in un primo momento che venisse autorizzata la presenza del consulente tecnico
di parte a tutte le fasi del procedimento.
La richiesta veniva rigettata, sentito il p.m., per le ragioni esplicitate nella
relativa ordinanza.
Indi veniva sollevata dalla difesa nei preliminari la questione relativa all'incompetenza
per territorio alla quale il p.m. di udienza si opponeva.
Il Tribunale, in accoglimento della richiesta della difesa, riteneva la propria
incompetenza per i motivi che in appresso verranno esplicitati e disponeva trasmettersi
gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona essendo
quel Tribunale competente per territorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comprendere appieno le
ragioni che hanno indotto questo Tribunale a declinare la propria competenza
occorre premettere una breve ricostruzione degli antecedenti della vicenda portata
al suo esame.
Il 26 novembre 1999 si presentava nei locali del Compartimento della Polizia
Postale di Napoli tale C. M., residente in (Luogo), il quale denunciava, nella
sua qualità di Presidente della "costituenda associazione no profit
di nome "Alfa" di essere entrato in contatto nel corso di una "navigazione"
con un'organizzazione facente capo a tale D. K., cittadino russo, che pubblicizzava
materiale video raffigurante minori di entrambi i sessi dando un indirizzo di
Mosca al quale inviare il danaro per l'acquisto.
Il successivo 31 novembre la Polizia Postale riferiva alla Procura della Repubblica
presso questo Tribunale di avere contattato il K. e di averne ricevuto un nuovo
indirizzo al quale inviare il danaro occorrente per l'invio del materiale con
la precisazione delle modalità di versamento.
La prima informativa si chiudeva con l'indicazione di alcuni intermediari italiani.
Da ultimo in data 3 febbraio 2000 la Procura in sede autorizzava l'acquisto
del materiale, ovviamente a fini probatori, e delegava il predetto ufficio per
la compiuta identificazione del K. e per lo svolgimento di "ogni altra
attività integrativa" che si fosse resa necessaria.
Questo è l'antefatto della vicenda.
Nei locali della Polizia Postale in Napoli veniva allestita una postazione civetta
che poneva in essere una complessa attività di monitoraggio della rete
la quale ad un certo momento consentiva di individuare alcune persone che, conversavano
con il sistema della chat (chattavano in termine tecnico), ponendosi in contatto
con un agente sotto copertura che utilizzava il nick name, ovvero soprannome,
di "luna piena" .
Una delle persone menzionate veniva individuata in B. M. si presentava come
"S
" e che nel corso della conversazione inviava all'agente due
fotografie, una delle quali raffigurava una minore in atteggiamento osceno.
La conversazione si chiudeva all'improvviso alle 23.47 del 26 maggio 2000 in
quanto il B. M., entrato in contatto alle ore 22.48, e che è stato individuato
a mezzo della sua utenza telefonica e del suo IP, interrompeva improvvisamente
il contatto all'ora suddetta a seguito del mancato invio da parte del suo interlocutore
di immagini in cambio delle sue.
Questi sono i fatti per quanto concerne il B. che, va sottolineato, risiede
in B. O. (Ancona) e si era collegato a mezzo di un computer posto nel suo domicilio.
E', poi, pacifico che l'agente provocatore ha costantemente operato trovandosi
negli uffici di Napoli.
Appare evidente in conseguenza di quanto sinora è stato detto che non
sussiste alcuna competenza di questo Tribunale per essere, al più, competente
quello di Napoli nel cui ambito territoriale ha operato l'agente sotto copertura.
In effetti la competenza per territorio si appartiene al Tribunale di Ancona
stante la residenza dell'imputato e l'ubicazione del suo computer nella sua
abitazione privata.
Né può valere a radicare la competenza per territorio di questo
Tribunale il fatto che il C., e cioè l'originario denunziante, risieda
in (Luogo) (circondario di Torre Annunziata). Il fatto ascritto al B. (invio
di due foto, una delle quali a contenuto pornografico) non appare essere legato
alla vicenda della quale ha riferito agli inquirenti il C..
Il rapporto tra i due episodi è invero meramente occasionale dal momento
che in quello del quale riferisce il C. attiene alla vendita di video pornografici
dietro corrispettivo laddove il B. invia (rectius: avrebbe inviato) delle foto
con l'evidente intento di uno scambio e dunque opera in un contesto che è
del tutto diverso.
La regola di cui all'art. 9 c. 1 cpp, non appare applicabile nel caso di specie
in quanto essa ha un carattere meramente residuale: al più potrebbe essere
applicabile nella specie il comma secondo che porterebbe, comunque, al domicilio
del B. e dunque alla competenza del Tribunale di Ancona.
Occorre, per una corretta soluzione della questione, partire dai dati di fatto
disponibili che sono: invio della fotografia nel corso di una chattata ed ubicazione
del computer nell'abitazione del B..
E' comunque pacifico che la conversazione ha avuto luogo sul canale #picspreteens
sul server irc.flashnet.it.
Orbene occorre tener conto del fatto che per chat si intende una conversazione
resa possibile da Internet a tutti con varie modalità con la quale i
soggetti si inviano messaggi digitati con la tastiera i quali possono coinvolgere
più persone dando luogo a vere e proprie conferenze in tempo reale con
la conseguenza che è possibile scorrere i diversi messaggi ed eventualmente
interloquire.
La sigla IRC innanzi menzionata sta, poi, a significare Internet Relay Chat.
Non occorre certamente in questa sede dire cosa sia Internet.
Quanto a Relay significa collegamento.
Quanto, infine, a Chat tale termine significa, appunto, chiacchierata.
Se questi sono i termini della questione appare evidente che la condotta ascritta
al B. si appartiene alla competenza per territorio del Tribunale di Ancona dal
momento che egli ha inviato la foto dal computer posto nella sua abitazione
sita appunto in B. O..
Si è in presenza di un reato istantaneo in quanto è con la digitazione
del comando di invio che il materiale viene immesso in rete e giunge a tutti
i potenziali destinatari. Intento del legislatore era quello di reprimere alla
radice stroncando sul nascere il turpe fenomeno dello scambio di materiale pornografico
avente come oggetto minori sovente oggetto anche di vere e proprie violenze.
La divulgazione consiste appunto nell'invio del messaggio per cui il reato si
consuma nel momento in cui esso esce dalla sfera di disponibilità del
mittente, in tutto assimilabile alla posizione dello stampatore divenendo quindi
accessibile ad un numero imprecisato ed imprecisabile di persone.
Intento del legislatore era, appunto, quello di limitare la libertà su
Internet nel più generale contesto della repressione della pedofilia.
L'art. 600 ter c.p. sanziona condotte anche solo potenzialmente dirette allo
sfruttamento dei minori e ad evitare che esse possano turbare lo sviluppo della
loro personalità.
Ovviamente esula dalle attribuzioni di questo Tribunale ogni accertamento in
ordine alla materialità del reato stante, appunto, la propria incompetenza
per territorio.
Del resto la Corte di Cassazione con la sentenza 27.4/19.6.2000 ha chiaramente
stabilito che "la condotta di distribuzione del materiale pedo - pornografico
deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale medesimo, mediante
invio di esso ad un novero, predefinito o meno, di destinatari e che le condotte
di divulgazione e pubblicizzazione sono punite in quanto costituiscono attività
idonea ad incrementare la domanda del materiale stesso, agevolando ed accrescendo
il volume della circolazione di esso ed il Legislatore ha inteso appunto impedire
il pericolo di una diffusione siffatta.
La condotta di divulgazione in particolare implica l'esistenza di un mezzo
di diffusione comunque accessibile ad una indefinita pluralità di utenti,
per il cui tramite il soggetto agente mette a disposizione degli stessi materiale
vietato o informazioni in ordine ad esso ed il riferimento alla condotta di
pubblicizzazione si estende a tutte le possibili forme di diffusione di un'informazione
nei confronti di una pluralità o generalità di destinatari."
P.Q.M.
Letti gli artt. 21, comma II, e 23 c.p.p. dichiara la propria incompetenza per territorio in ordine al reato ascritto a B. M. ed ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona, territorialmente competente.
Torre Annunziata 24/11/2000
Il Presidente estensore
Dottor Orazio Dente Gattola