Tribunale
di Monza, in composizione collegiale,
Ordinanza 4 ottobre 2000
Tribunale
di Monza
sezione
penale
Il Tribunale, vista la richiesta avanzata dal PM all’udienza del 31.5.2000 tendente ad ottenere l’acquisizione dei verbali di interrogatorio resi dagli imputati di reato connesso V., O., B. e T.;
Preso atto dell’opposizione della difesa sul punto
La difesa, sulla richiesta del P.M., una volta effettuate le contestazioni ex articolo 513 c.p.p, di acquisire i verbali delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato connesso ha presentato opposizione invocando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 111 Cost., così come modificato dalla L. cost. 23.11.1999 n. 2.
Con detta legge il legislatore modificando l'articolo 111 della Costituzione ha espressamente disposto che "la colpevolezza dell' imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" e ciò al fine di garantire la pienezza del contraddittorio in tutte le fasi del procedimento.
In attuazione dell'indicato principio del "giusto processo" il decreto legge n. 2/2000 ha applicato le disposizioni introdotte dal novellato art. 111 della Costituzione, ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzione nei quali non sia ancora intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.
La successiva legge di conversione del suddetto decreto nr. 35/2000 limita, per i processi già in corso l’utilizzabilità probatoria alle dichiarazioni già presenti (in quanto in precedenza acquisite) al fascicolo del dibattimento.
Il procedimento in esame rientra in questa ultima ipotesi pur trattandosi di dibattimento iniziato in epoca antecedente alle modifiche costituzionali.
Dal punto di vista processuale la norma di riferimento continua a rimanere l’art. 513 c.p.p così come emendato dalla sent. 361/98 della Corte Costituzionale.
Non sembra infatti possa sostenersi che l'articolo 513 c.p.p.. sia stato abrogato implicitamente dal novellato articolo 111 della Costituzione. Invero, secondo l'articolo 15 della disposizioni sulla legge in generale si può avere abrogazione espressa, quando una norma venga abrogata da una successiva che esplicitamente dichiari tale effetto, oppure, abrogazione tacita, quando le disposizioni di una norma risultino incompatibili con quelle di una norma successiva o, ancora, nei casi in cui la nuova legge regoli in modo diverso l'intera materia già regolata, per singoli aspetti, dalla legge anteriore.
La disposizione
in commento, tuttavia, si riferisce alla successione nel tempo di fonti di pari
grado, presupposto che non ricorre nel caso di specie, pur in presenza di un'apposita
legge di conversione, atteso che le profonde innovazioni nell'attuale sistema
processuale di assunzione delle prove, sono state introdotte con una norma di
rango costituzionale.
Ciò premesso dunque il collegio giudicante ritiene che la richiesta del PM,
espressamente limitata alla sola acquisizione dei verbali e con riserva di eventuale
successiva valutazione dei profili connessi alla utilizzabilità degli stessi,
possa essere accolta.
Infatti la previsione dell’art. 111 della costituzione, laddove detta esplicitamente criteri relativi alla valutazione della prova è all’evidenza norma riferentesi alla categoria della utilizzabilità degli atti acquisiti o acquisibili nel corso della istruttoria dibattimentale.
La norma costituzionale e la successiva normativa di attuazione non contengono infatti alcuna prescrizione (ne tantomemo alcun esplicito divieto) circa l’acquisibiltà dei verbali delle dichiarazioni degli imputati di reato connesso che si siano sottratti all’esame dibattimentale limitandosi a dettare principi di carattere generale che incidono sul momento formativo della decisione da parte del giudice (“la colpevolezza non può essere provata …ecc.”)..
E’ appena il caso di sottolineare come qualora si volesse far discendere dalla previsione costituzionale un esplicito divieto di acquisizione delle dichiarazioni dei coimputati la norma di cui all’art. 111 rischierebbe di sembrare pletorica e priva di senso pratico. E’ infatti del tutto inutile sancire criteri per la valutazione di prove che, non essendo state acquisite, non possono conseguentemente nemmeno essere sottoposte alla valutazione del giudice.
Del resto, che i concetti di acquisibilità ed utilizzabilità dei mezzi di prova siano ontologicamente distinti e separati nell’impianto codicistico risulta evidente per esempio sulla base del disposto dell’art. 191 c.p.p. che regola il trattamento delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge.
D’altro canto molte sono le norme che consentono l’acquisizione ad es. di determinate dichiarazioni testimoniali pur ponendo dei successivi limiti relativamente alla utilizzabilità totale o parziale della prova pur legittimamente acquisita (è il caso ad es. del disposto del 7° comma dell’art. 194 c.p.p.). Ancora, la giurisprudenza è ormai unanime nel consentire l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di determinati atti (es. verbali di constatazione) ai fini di una loro limitata utilizzabilità (es. nella parte descrittiva di fatti e situazioni).
Nel caso in esame poi è opportuno sottolineare come dal disposto dell’art. 111 della carta costituzionale non discenda nemmeno un divieto astratto ed assoluto di utilizzabilità delle dichiarazioni di colui il quale si sia sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. Infatti il limite di utilizzabilità è dettato dalla norma con letterale ed espresso riferimento alla “prova della colpevolezza dell’imputato“.
Ciò significa che nulla esclude che le dichiarazioni rese da colui il quale si sia avvalso della facoltà di non rispondere possano ad es. essere utilizzate, una volta accertata la penale responsabilità dell’imputato sulla base degli elementi comunque acquisiti agli atti del procedimento, ai fini della valutazione , ex art. 133 c.p. del trattamento sanzionatorio da irrogarsi.
Peraltro, la stessa Corte costituzionale con la sentenza n°361/98 ha evidenziato come lo strumento delle contestazioni non abbia ex se una funzione accusatoria, potendo essere diretto anche a far emergere nel dibattimento profili d'innocenza dell'imputato desumibili da precedenti dichiarazioni del soggetto di cui all'art. 210 c.p.p. e che, per il "silenzio" di quest'ultimo, rimarrebbero sconosciuti e non valutabili dal giudice
Le dichiarazioni in tal modo acquisite dunque potrebbero formare oggetto di valutazione anche a tale riguardo.
La richiesta del PM può trovare accoglimento.
P. Q. M.
Il Tribunale, visto l’art. 513 c.p.p.(così come emendato dalla sent. 361/98 della Corte Cost.)
Dispone l’acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da:
V. D., O. M., B. C. e T. I.
Monza li 4 ottobre 2000
Il Presidente
(dott. Ambrogio Ceron)