Giudice
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Forlì,
Ordinanza 27 settembre 2000
R E P U
B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ
Sezione
Penale
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il Giudice Stefano CELLI,
letta la richiesta di convalida, e il provvedimento del Questore, osserva:
il provvedimento, emesso ai sensi della legge 401/'89 è stato ritualmente notificato e tempestiva è la richiesta di convalida;
questo giudice ritiene però, in ossequio alla giurisprudenza della Suprema corte (sez. I, n. 284/97), che compito del giudice non sia una mera ricognizione formale del rispetto dei termini, ma una verifica di legalità, sia pure del solo contenuto estrinseco del provvedimento e di quanto direttamente ricavabile da esso; ciò in quanto il provvedimento si traduce in una vera e propria limitazione della libertà di movimento, il che ha indotto il legislatore a presidiare con una garanzia giurisdizionale il procedimento;
fatta questa premessa, occorre evidenziare in primo luogo che il provvedimento da conto, in effetti, delle ragioni per le quali al S. è stata applicato il divieto di accesso agli stadi e lobbligo di presentazione in questura, con riferimento a fatti specifici e a condotte chiaramente ricadenti fra quelle che legittimano ladozione del provvedimento;
non risulta, però, che sia stato dato al S. lavviso dellavvio di procedimento, prescritto dallart. 7 l. 241/90, norma che sicuramente si applica al procedimento in esame; né, nel caso in esame, risulta sussistente alcuna esigenza di celerità, non fosse altro che per la considerazione che i fatti posti a fondamento del provvedimento sono accaduti il 18 giugno 2000 e il provvedimento è stato emanato il 20 settembre 2000, cioè tre mesi dopo;
il difetto dellavviso deve avere conseguenze sul piano della convalida; in primo luogo si tratta, evidentemente, di un vizio del procedimento immediatamente rilevabile senza entrare nel merito del medesimo; in secondo luogo non si tratta di una questione esclusivamente formale, poiché linteressato, se messo in grado di partecipare in contraddittorio alla formazione della volontà dellautorità, avrebbe potuto far valere le proprie ragioni;
la conclusione cui si intende pervenire, inoltre, è coerente con la giurisprudenza di questo ufficio (non isolata), che ritiene di dover disapplicare il provvedimento del Questore (ad esempio il foglio di via obbligatorio) se non preceduto dal predetto avviso, ai fini della configurazione del reato di cui allart. 2 l. 1423/56; del tutto analogamente, anche se non ancora sottoposto allattenzione di questo giudice, si dovrebbe pervenire allassoluzione dellimputato, raggiunto dal provvedimento ex art. 6.1 l. 401/89 (emanato senza previo avviso ex art. 7 l. cit.), qualora egli non abbia ottemperato alle prescrizioni in esso contenute;
parrebbe allora singolare che, a fronte del medesimo provvedimento, lautorità giudiziaria provvedesse dapprima a convalidarlo, e poi ad assolvere il prevenuto dallimputazione ex art. 6.6 della medesima legge 401, previa disapplicazione del medesimo provvedimento convalidato;
di conseguenza la convalida va negata e lordinanza comunicata al questore e al pm e notificata allinteressato;
pqm
visto lart. 6 l. 401/89 non convalida il decreto del questore della Provincia di Forlì-Cesena del 20 settembre 2000.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e le notifiche di rito.
Forlì, 27 settembre 2000
Il Giudice
Stefano CELLI