Giudice
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi,
Ordinanza 18 ottobre 2000
N. 553/2000 R.G.N.R.
N. 733/2000 R.G. G.I.P.
TRIBUNALE
DI S. ANGELO DEI LOMBARDI
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Giudice per le indagini preliminari dott. Gennaro Iannarone,
letta la richiesta di archiviazione presentata dal P.M.,
ritenuto che:
preliminarmente occorre dichiarare l’inammissibilità della opposizione presentata dalla X S.p.A; la stessa infatti non risulta essere persona offesa dei reati in questione in quanto la presunta truffa sarebbe stata consumata ai danni della Y S.p.A. e/o della Z S.p.A., della quale deve essere valutata la legittimazione a proporre la querela;
la X S.p.A. ha proposto opposizione in quanto destinataria dell’avviso alla persona offesa, unitamente alla Z S.p.A., del tutto illegittimamente ed inutilmente in quanto sarebbe bastata una semplice lettura del fascicolo per rilevare che il reato, qualora sussistente, era stato posto in essere in danno solo della prima e non anche della seconda società;
nel merito può accogliersi la richiesta di archiviazione limitatamente alle fattispecie di cui agli artt. 171 bis l. 633/1941 e 513 c.p.
Quanto al primo va osservato che con l’introduzione dell’art. 11 l. 27 ottobre 1993 n. 422, che ha esteso il reato previsto dall'art. 171 bis della legge sul diritto d’autore alle trasmissioni in forma codificata, diffuse in via cavo o satellitare, si è voluto prevedere la punibilità di condotte volte ad aggirare, con l’ausilio di mezzi tecnologici, le protezioni che la società emittente appronta per non consentire la visione delle trasmissioni televisive a coloro che non hanno stipulato un abbonamento (duplicazione del cd. “decoder” ovvero del programma informatico che consente la decodificazione del segnale criptato). Non rientra nella fattispecie illecita il semplice utilizzo, non conforme alle condizioni generali di contratto, di un’apparecchiatura legittimamente acquisita presso la società concessionaria del servizio, tale per cui la diffusione di una trasmissione avvenga in ambito diverso, più ampio, di quello originariamente pattuito. (Fattispecie di utilizzazione, nell’ambito dell’attività di pubblico esercente un bar, di apparecchi e servizi ricevuti in seguito alla stipulazione di contratto di abbonamento per uso familiare - domestico). (Trib. Milano, 17 giugno 1999 in Foro Ambrosiano, 1999, 493).
Quanto al reato di cui all’art. 513 c.p. questo richiede che l’uso di mezzi fraudolenti sia finalizzato “ad impedire o turbare l’esercizio di una industria o di un commercio” sicchè deve escludersi la ricorrenza della fattispecie in questione quando, come nel caso di specie, tale impiego sia al più diretto a procurarsi un utile economico.
Invece, per le ragioni di merito, che saranno appresso indicate, la richiesta di archiviazione non può essere accolta con riferimento all’ipotesi di reato di cui all’art. 640 c.p.; a questo punto allora dovrebbe trovare applicazione, a seguito della intervenuta riforma di tutto il libro VIII del codice di procedura penale e della abrogazione della originaria disciplina prevista dall’art. 554 c.p.p., l’art. 409 c.p.p. che è l’unica norma che disciplina la procedura della archiviazione e i correlativi provvedimenti del Giudice;
pertanto, in base a tale norma, anche per i reati di competenza dell’ex Pretore, in larga parte coincidenti con quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, tutte le volte in cui il G.I.P. ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione dovrebbe fissare la camera di consiglio all’esito della quale soltanto adottare i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 409 c.p.p. senza possibilità di ricorrere alla procedura de plano originariamente prevista dal vecchio testo dell’art. 554 c.p.p.;
ovvie sono le conseguenze negative del ricorso indiscriminato alla procedura descritta anche per reati non gravi con notevole appesantimento del lavoro giudiziario ed aggravio di adempimenti e costi;
bisogna chiedersi allora se un simile effetto sia stato effettivamente voluto dal legislatore o non sia piuttosto il frutto di una dimenticanza e se sia possibile, in via interpretativa, ovviare a questo inconveniente, ripristinando, per i reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il meccanismo semplificato della procedura de plano;
di certo la generale applicazione dell’art. 409 c.p.p. è da considerarsi il frutto di una svista del legislatore che, nel momento in cui ha modificato l’art. 554 c.p.p., non ha pensato alle conseguenze che ne sarebbero derivate; ciò è reso evidente dal difetto di coordinamento con l’art. 409 c.p.p. che continua a riferirsi solo ed esclusivamente ai reati per i quali è previsto il passaggio attraverso l’udienza preliminare;
tanto risulta chiaramente dal comma 5 della norma che, per il caso in cui il Giudice, all’esito della camera di consiglio per archiviazione non accolta, ordini la formulazione coatta della imputazione, prevede la fissazione della udienza preliminare;
ne deriva, come già detto, che la norma si riferisce esclusivamente ai reati per i quali è prevista la celebrazione di tale udienza con la conseguenza che la procedura di archiviazione per i reati di cui all’art. 550, nuovo testo, c.p.p., non può essere rinvenuta nell’art. 409 c.p.p.;
pertanto, qualora non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione, il G.I.P. potrà senz’altro de plano indicare al P.M. le ulteriori indagini da compiere o ordinare la formulazione della imputazione senza dover passare attraverso la celebrazione di una udienza in camera di consiglio;
tale soluzione è conforme al dettato normativo e si inserisce perfettamente nel sistema del codice che, laddove richiede la celebrazione di una apposita udienza, inibendo al Giudice di decidere senza aver prima convocato le parti, lo dispone espressamente: es. art. 666 c.p.p.;
a contrario, ove nessuna particolare formalità è prevista, come appunto per l’archiviazione dei reati ex art. 550 c.p.p., stante l’inapplicabilità dell’art. 409 c.p.p., il G.I.P. può e deve decidere senza aggravare il relativo procedimento con adempimenti e passaggi non espressamente richiesti dalla legge;
non si tratta quindi di far rivivere il vecchio testo dell’art. 554 c.p.p. il quale, in ogni caso, può fungere da parametro interpretativo, prevedendo il codice un collegamento tra la celebrazione della udienza in camera di consiglio per i reati destinati alla udienza preliminare ed escludendola per tutti gli altri;
nel merito la richiesta di archiviazione non può essere accolta poiché, in primo luogo, va rilevata la mancanza agli atti del testo del contratto del quale è presente solo il frontespizio; orbene non può certo decidersi in merito ad una presunta o eventuale truffa contrattuale senza il testo del contratto, senza cioè poter valutare le dichiarazioni fatte da parte contraente al momento della sottoscrizione; la parte per esempio avrebbe potuto dichiarare che avrebbe utilizzato l’abbonamento solo in ambito familiare ove aveva installato la apposita apparecchiatura, e sottoscritto la relativa clausola che la impegnava a non far uso dell’abbonamento al di fuori di tale ambito; in tal caso potrebbe rilevare la mendacio;
occorre allora acquisire in primo luogo il testo integrale del contratto;
inoltre, essendo la richiesta di archiviazione motivata con il difetto di accertamento del dolo iniziale, della volontà truffaldina al momento della stipula del contratto, ben possono essere effettuate indagini in questa direzione; ed infatti è evidente che se i contraenti neppure avessero installato l’antenna parabolica presso le loro abitazioni, ove distinte dal bar, risulterebbe senza dubbio l’intenzione, già al momento della stipula del contratto per uso domestico, di utilizzarlo invece al bar;
di fronte a tale accertamento, stante le premesse del ragionamento del P.M., dovrebbero mutare necessariamente le conclusioni;
anche questo accertamento pertanto deve essere compiuto;
infine occorre segnalare la necessità di trasmettere al G.I.P. i fascicoli con indice progressivo degli atti, i quali vanno altresì spillati o comunque congiunti onde evitare disordine e foglietti volanti;
in conclusione, dichiarata l’inammissibilità della opposizione presentata da Stream S.p.A., occorre disporre l’archiviazione parziale in ordine ai reati di cui agli artt. 171 bis l. 633/1941 e 513 c.p. mentre, in ordine al reato di truffa, occorre procedere a nuove indagini;
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l’opposizione presentata da X S.p.A.;
2. dispone l’archiviazione parziale limitatamente alle ipotesi di reato di cui agli artt. 171 bis l. 633/1941 e 513 c.p. con conseguente restituzione degli atti al P.M. per l’ulteriore corso in ordine all’ipotesi di cui all’art. 640 c.p.;
3. indica al al P.M. le nuove indagini di cui in motivazione assegnando all’uopo termine di mesi due;
S. Angelo dei Lombardi, 18 ottobre 2000
Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Gennaro Iannarone.