Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Forlì,
Ordinanza 11 maggio 2000

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ
Sezione Penale
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice Stefano CELLI,

letta la richiesta di decreto penale, osserva:

A.G. ha presentato in data 22 giugno 1999 querela per il delitto di cui all'art. 594 c.p. nei confronti di B.C.;
questo giudice, di fronte alla richiesta del pm e in considerazione degli elementi contenuti nel fascicolo processuale, dovrebbe emettere decreto penale, accogliendo la richiesta del pm;
come è noto, all'epoca, per il delitto in questione non era prevista la possibilità di definire il procedimento con decreto penale, trattandosi di illecito perseguibile a querela;
nelle more, la legge 497/'99 ha modificato l'articolo 459 c.p.p., prevedendo la possibilità di definire il procedimento con decreto anche per i reati procedibili a querela;
ciò ha consentito qualora ricorrano due condizioni: valida presentazione della querela; mancata opposizione del querelante a che il pm richieda il decreto penale;
la ratio di tale disciplina appare evidente; da un lato il legislatore intende facilitare la definizione rapida, senza contraddittorio, anche di procedimenti relativi a fatti non particolarmente gravi (allettando l'imputato con la promessa di una sostanziale "irrilevanza" della condanna, che si estingue in cinque o due anni e non fa stato in alcun procedimento), che prima erano esclusi da tale possibilità; dall'altro, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, consente alla persona offesa di impedire, sia pure solo con dichiarazione contenuta nella querela, a tale definizione che potrebbe pregiudicare, o rendere più difficile, l'attuazione dei propri diritti;
nel caso di specie, tuttavia, e negli altri analoghi, per i quali la querela sia stata presentata prima del 2 gennaio 2000, o comunque prima della data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge 479 del 16 dicembre 1999, il querelante non ha aggiunto (né avrebbe potuto aggiungere) la dichiarazione di opposizione di cui sopra, semplicemente perché la legge non la prevedeva; anzi, egli era certo che il procedimento non potesse definirsi con decreto penale, rito percorribile, all'epoca, solo per i reati procedibili d'ufficio;
né la legge 479/'99 ha previsto una disciplina transitoria, ad esempio con quella sorta di "interpello" previsto dalla legge 205/'99, art. 19, per i delitti divenuti procedibili a querela; si sarebbe cioè potuto prevedere che il pm, prima di emettere richiesta per decreto penale, interpellasse la persona offesa circa la sua volontà di opporsi alla definizione con decreto penale;
ciò non è avvenuto, sicché la richiesta di decreto penale oggi presentata risulta corretta, poiché l'art. 459 c.p.p. la prevede espressamente; tuttavia pare a questo giudice che tale trattamento leda il principio di uguaglianza, perché consente di definire il procedimento penale in un modo che, per la persona offesa, risulta deteriore; e ciò solo per il mancato coordinamento delle due discipline, vigenti prima e dopo il 2 gennaio 2000; in sostanza chi abbia presentato querela prima della vigenza della legge citata, o comunque prima della pubblicazione, che rendeva manifesta la futura disciplina, applicabile alla fattispecie, si trova in una posizione diversa rispetto a chi abbia presentato la querela dopo; solo quest'ultimo potendo opporsi alla definizione con decreto penale del processo, mentre al primo non è riconosciuta neppure la facoltà di scegliere se opporsi o non opporsi;
in altre parole la vittima del reato procedibile d'ufficio, qualora la querela sia stata presentata prima di una certa data, gode di un trattamento deteriore rispetto alla vittima di un reato egualmente procedibile d'ufficio per il quale la querela sia stata presentata dopo tale data; e ciò nonostante le due situazioni di fatto siano le medesime (identico reato, identico danno, nonché, addirittura, possibile coincidenza dell'epoca di commissione del reato, considerando il termine di tre mesi previsto per la presentazione della querela);
ciò sia per gli interessi civili che per quelli, più direttamente coinvolgenti la persona, "penali"; infatti la condanna scaturente da un decreto, come accennato sopra, comporta l'estinzione nel termine di cinque anni e non può essere posta a base di un giudizio civile, come invece accadrebbe per la condanna maturata a seguito di dibattimento; né vale opporre la possibilità, in caso di instaurazione del giudizio ordinario, di concluderlo con applicazione della pena (con effetti analoghi a quelli del decreto penale non opposto), in considerazione del fatto che, comunque, in tale caso la persona offesa è presente, può esercitare il diritto al contraddittorio costituendosi parte civile e ottenere il ristoro delle spese di costituzione e difesa, sostenute anche ante causam;
non è solo l'imputato, nel caso di specie, a non esercitare il diritto al contraddittorio, ma anche la persona offesa, che non può interloquire in alcun modo, a differenza che per il giudizio ordinario, ove viene citata ai sensi dell'art. 552.3 c.p.p.; peraltro mentre per l'imputato si tratta di una libera scelta, la persona offesa neppure viene a conoscenza del decreto penale;
tale disparità di trattamento di situazioni formalmente e comunque sostanzialmente identiche, si pone in contrasto con la previsione dell'art. 3 della carta costituzionale;
ritiene poi il giudice che pure l'art. 24 della carta, che tutela il diritto di difesa (anche della persona offesa), subisca una violazione per le medesime considerazioni sopra esposte; è ben vero che la persona offesa conserva il diritto a far valere in sede civile le proprie pretese; tuttavia, come si è detto sopra, alla stessa è precluso ogni intervento in sede penale, rito nel quale, oggettivamente, la persona offesa potrebbe più prontamente esercitare e far valere i propri diritti;
pare quindi a questo giudice che l'art. 459 c.p.p., laddove consente di procedere con decreto penale anche in caso di querela presentata prima della pubblicazione della legge 479/'99 (infatti l'opposizione non avrebbe comunque potuto essere presentata dopo la querela, essendo prevista, anche ora, solo quella contestuale), sia contrario ai principi costituzionali; al contrario l'esclusione di tale possibilità sarebbe conforme ai predetti principi; è appena il caso di precisare che ci si riferisce alla data pubblicazione della legge perché da tale data il querelante poteva conoscere la propria disciplina e aggiungere alla propria querela, se non ancora presentata, l'opposizione in questione, pur in difetto di vigenza della legge;
in via subordinata, qualora la corte ritenesse non meritevole di accoglimento l'invocata pronuncia additiva, ritiene questo giudice di potere sollecitare, per gli stessi motivi, altra pronuncia additiva, che consenta ai querelanti, per le sole querele presentate nell'epoca di cui sopra, di manifestare entro termine congruo e previo interpello, l'opposizione alla definizione del processo con decreto penale, così ponendo i predetti nella medesima situazione di chi abbia presentato la querela dopo la pubblicazione della legge, soggetti questi ultimi che potevano esercitare la facoltà di scelta se opporsi o no alla definizione con decreto penale;
sulla rilevanza nel presente giudizio, premesso che in assenza di questioni di legittimità costituzionale andrebbe emesso decreto penale, pare a questo giudice che l'accoglimento della questione "principale" importerebbe il rigetto dell'istanza del pm e la restituzione degli atti, trattandosi di reato per il quale non è prevista la possibilità di richiedere ed decreto penale; in caso di accoglimento della subordinata, parimenti, la richiesta sarebbe rigettata e gli atti andrebbero restituiti al pm per il predetto "interpello";

PQM

Visti gli articoli 23 l. 87/'53, 3 e 24 cost., 459 c.p.p. dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. come novellato dalla legge 479/'99 laddove consente al pubblico ministero di richiedere e al giudice di emettere decreto penale di condanna per reati procedibili a querela laddove la querela sia stata proposta prima della pubblicazione della predetta legge 479/'99 e non contenga opposizione alla definizione del procedimento con decreto penale. In subordine solleva nei medesimi termini questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. come novellato dalla legge 479/'99 laddove non impone al pm, qualora intenda procedere con richiesta di decreto penale, l'obbligo, in caso di presentazione di querela nei modi e termini di cui sopra, di interpellare la persona offesa querelante sulla volontà di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale.
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina la notifica della presente ordinanza a pm, imputato, persona offesa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Forlì, 11 maggio 2000

Il Giudice
Stefano CELLI

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