Giudice
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Forlì,
Ordinanza 11 maggio 2000
R E P U
B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ
Sezione Penale
Ufficio del giudice per le indagini preliminari
Il Giudice Stefano CELLI,
letta la richiesta di decreto penale, osserva:
A.G. ha presentato in data
22 giugno 1999 querela per il delitto di cui all'art. 594 c.p. nei confronti
di B.C.;
questo giudice, di fronte alla richiesta del pm e in considerazione degli elementi
contenuti nel fascicolo processuale, dovrebbe emettere decreto penale, accogliendo
la richiesta del pm;
come è noto, all'epoca, per il delitto in questione non era prevista
la possibilità di definire il procedimento con decreto penale, trattandosi
di illecito perseguibile a querela;
nelle more, la legge 497/'99 ha modificato l'articolo 459 c.p.p., prevedendo
la possibilità di definire il procedimento con decreto anche per i reati
procedibili a querela;
ciò ha consentito qualora ricorrano due condizioni: valida presentazione
della querela; mancata opposizione del querelante a che il pm richieda il decreto
penale;
la ratio di tale disciplina appare evidente; da un lato il legislatore intende
facilitare la definizione rapida, senza contraddittorio, anche di procedimenti
relativi a fatti non particolarmente gravi (allettando l'imputato con la promessa
di una sostanziale "irrilevanza" della condanna, che si estingue in
cinque o due anni e non fa stato in alcun procedimento), che prima erano esclusi
da tale possibilità; dall'altro, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti
interessi, consente alla persona offesa di impedire, sia pure solo con dichiarazione
contenuta nella querela, a tale definizione che potrebbe pregiudicare, o rendere
più difficile, l'attuazione dei propri diritti;
nel caso di specie, tuttavia, e negli altri analoghi, per i quali la querela
sia stata presentata prima del 2 gennaio 2000, o comunque prima della data di
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della legge 479 del 16 dicembre 1999,
il querelante non ha aggiunto (né avrebbe potuto aggiungere) la dichiarazione
di opposizione di cui sopra, semplicemente perché la legge non la prevedeva;
anzi, egli era certo che il procedimento non potesse definirsi con decreto penale,
rito percorribile, all'epoca, solo per i reati procedibili d'ufficio;
né la legge 479/'99 ha previsto una disciplina transitoria, ad esempio
con quella sorta di "interpello" previsto dalla legge 205/'99, art.
19, per i delitti divenuti procedibili a querela; si sarebbe cioè potuto
prevedere che il pm, prima di emettere richiesta per decreto penale, interpellasse
la persona offesa circa la sua volontà di opporsi alla definizione con
decreto penale;
ciò non è avvenuto, sicché la richiesta di decreto penale
oggi presentata risulta corretta, poiché l'art. 459 c.p.p. la prevede
espressamente; tuttavia pare a questo giudice che tale trattamento leda il principio
di uguaglianza, perché consente di definire il procedimento penale in
un modo che, per la persona offesa, risulta deteriore; e ciò solo per
il mancato coordinamento delle due discipline, vigenti prima e dopo il 2 gennaio
2000; in sostanza chi abbia presentato querela prima della vigenza della legge
citata, o comunque prima della pubblicazione, che rendeva manifesta la futura
disciplina, applicabile alla fattispecie, si trova in una posizione diversa
rispetto a chi abbia presentato la querela dopo; solo quest'ultimo potendo opporsi
alla definizione con decreto penale del processo, mentre al primo non è
riconosciuta neppure la facoltà di scegliere se opporsi o non opporsi;
in altre parole la vittima del reato procedibile d'ufficio, qualora la querela
sia stata presentata prima di una certa data, gode di un trattamento deteriore
rispetto alla vittima di un reato egualmente procedibile d'ufficio per il quale
la querela sia stata presentata dopo tale data; e ciò nonostante le due
situazioni di fatto siano le medesime (identico reato, identico danno, nonché,
addirittura, possibile coincidenza dell'epoca di commissione del reato, considerando
il termine di tre mesi previsto per la presentazione della querela);
ciò sia per gli interessi civili che per quelli, più direttamente
coinvolgenti la persona, "penali"; infatti la condanna scaturente
da un decreto, come accennato sopra, comporta l'estinzione nel termine di cinque
anni e non può essere posta a base di un giudizio civile, come invece
accadrebbe per la condanna maturata a seguito di dibattimento; né vale
opporre la possibilità, in caso di instaurazione del giudizio ordinario,
di concluderlo con applicazione della pena (con effetti analoghi a quelli del
decreto penale non opposto), in considerazione del fatto che, comunque, in tale
caso la persona offesa è presente, può esercitare il diritto al
contraddittorio costituendosi parte civile e ottenere il ristoro delle spese
di costituzione e difesa, sostenute anche ante causam;
non è solo l'imputato, nel caso di specie, a non esercitare il diritto
al contraddittorio, ma anche la persona offesa, che non può interloquire
in alcun modo, a differenza che per il giudizio ordinario, ove viene citata
ai sensi dell'art. 552.3 c.p.p.; peraltro mentre per l'imputato si tratta di
una libera scelta, la persona offesa neppure viene a conoscenza del decreto
penale;
tale disparità di trattamento di situazioni formalmente e comunque sostanzialmente
identiche, si pone in contrasto con la previsione dell'art. 3 della carta costituzionale;
ritiene poi il giudice che pure l'art. 24 della carta, che tutela il diritto
di difesa (anche della persona offesa), subisca una violazione per le medesime
considerazioni sopra esposte; è ben vero che la persona offesa conserva
il diritto a far valere in sede civile le proprie pretese; tuttavia, come si
è detto sopra, alla stessa è precluso ogni intervento in sede
penale, rito nel quale, oggettivamente, la persona offesa potrebbe più
prontamente esercitare e far valere i propri diritti;
pare quindi a questo giudice che l'art. 459 c.p.p., laddove consente di procedere
con decreto penale anche in caso di querela presentata prima della pubblicazione
della legge 479/'99 (infatti l'opposizione non avrebbe comunque potuto essere
presentata dopo la querela, essendo prevista, anche ora, solo quella contestuale),
sia contrario ai principi costituzionali; al contrario l'esclusione di tale
possibilità sarebbe conforme ai predetti principi; è appena il
caso di precisare che ci si riferisce alla data pubblicazione della legge perché
da tale data il querelante poteva conoscere la propria disciplina e aggiungere
alla propria querela, se non ancora presentata, l'opposizione in questione,
pur in difetto di vigenza della legge;
in via subordinata, qualora la corte ritenesse non meritevole di accoglimento
l'invocata pronuncia additiva, ritiene questo giudice di potere sollecitare,
per gli stessi motivi, altra pronuncia additiva, che consenta ai querelanti,
per le sole querele presentate nell'epoca di cui sopra, di manifestare entro
termine congruo e previo interpello, l'opposizione alla definizione del processo
con decreto penale, così ponendo i predetti nella medesima situazione
di chi abbia presentato la querela dopo la pubblicazione della legge, soggetti
questi ultimi che potevano esercitare la facoltà di scelta se opporsi
o no alla definizione con decreto penale;
sulla rilevanza nel presente giudizio, premesso che in assenza di questioni
di legittimità costituzionale andrebbe emesso decreto penale, pare a
questo giudice che l'accoglimento della questione "principale" importerebbe
il rigetto dell'istanza del pm e la restituzione degli atti, trattandosi di
reato per il quale non è prevista la possibilità di richiedere
ed decreto penale; in caso di accoglimento della subordinata, parimenti, la
richiesta sarebbe rigettata e gli atti andrebbero restituiti al pm per il predetto
"interpello";
PQM
Visti gli articoli 23 l. 87/'53,
3 e 24 cost., 459 c.p.p. dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel
presente giudizio la questione sulla legittimità costituzionale dell'art.
459 c.p.p. come novellato dalla legge 479/'99 laddove consente al pubblico ministero
di richiedere e al giudice di emettere decreto penale di condanna per reati
procedibili a querela laddove la querela sia stata proposta prima della pubblicazione
della predetta legge 479/'99 e non contenga opposizione alla definizione del
procedimento con decreto penale. In subordine solleva nei medesimi termini questione
sulla legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. come novellato
dalla legge 479/'99 laddove non impone al pm, qualora intenda procedere con
richiesta di decreto penale, l'obbligo, in caso di presentazione di querela
nei modi e termini di cui sopra, di interpellare la persona offesa querelante
sulla volontà di opporsi alla definizione del procedimento con decreto
penale.
Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina la notifica della presente ordinanza a pm, imputato, persona offesa,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica.
Forlì, 11 maggio 2000
Il Giudice
Stefano CELLI