Corte di Assise di Genova,
Ordinanza 28 settembre 2000

CORTE DI ASSISE DI GENOVA

LA CORTE DI ASSISE

sentite l'istanza del Pubblico Ministero di audizione, in qualità di testimone, di L. B. in relazione ai soli fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica, e sentite le osservazioni formulate al riguardo dai difensori;
rilevato che l'art. 197, lett. b), c.p.p. prevede l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per le persone indagate o imputate di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso di collegamento probatorio previsto dall'art. 371, co. 2°, lett. b), c.p.p.;
ritenuto che debba condividersi l'autorevole interpretazione che di tale norma ha recentemente dato la Corte Costituzionale (v. sent. n° 294 dell'11 luglio 2000), nel senso che la predetta incompatibilità "sussiste soltanto nei confronti di coloro che, e per il tempo in cui, rivestono la qualità di persone imputate o indagate di un reato collegato" ex art. 371, co. 2°, lett. b), c.p.p. a differenza che nei casi di connessione di procedimenti ex art. 197, lett. a), c.p.p.;
rilevato che non risulta l'attuale pendenza a carico della B. di un procedimento, in fase di indagini o di giudizio, per un reato collegato a quelli rubricati ai capi b) e c) a carico dell'imputato T., soltanto in relazione ai quali il Pubblico Ministero ha formulato la richiesta istruttoria in esame: ed invero, dall'esame del provvedimento - esibito a questi soli fini dal P.M. - con cui la posizione della B. è stata stralciata, il 3 marzo 1997, dagli atti del più ampio procedimento che la vedeva coinvolta a fianco di T., si evince per tabulas che l'azione penale è stata esercitata nei di lei confronti in relazione al solo delitto di cui all'art. 613 c.p. per il quale ha chiesto ed ottenuto sentenza di applicazione della pena, coincidente con quello contestato a T. al capo a); nessun'altra ipotesi di reato "residua" può dunque ulteriormente ritenersi pendere a carico della medesima B.;
ritenuto che il richiesto provvedimento possa essere adottato in questa fase del dibattimento e nonostante la già disposta audizione della B., con esito negativo, a norma dell'art. 210 c.p.p.: l'art. 495, ultimo comma, c.p.p. consente, infatti, la revoca di prove già ammesse e l'ammissione di prove già revocate, esprimendo un principio generale di fluidità dei temi istruttori che è del resto coerente con la finalità del processo penale, costituzionalmente tutelata, di acquisire ogni utile elemento ai fini della ricerca della verità;

p. q. m.

visto l'art. 495, ultimo comma, c.p.p.
dispone
l'ammissione di L. B. quale teste in relazione ai soli fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica, ed autorizza il P.M. alla relativa citazione per l'udienza del 5 ottobre p.v., cui rinvia il dibattimento.

Genova, 28 settembre 2000

Il Giudice Estensore
dott. Massimo Cusatti

Il Presidente
dott. Loris Pirozzi

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