Corte
di Assise di Genova,
Ordinanza 28 settembre 2000
CORTE DI ASSISE DI GENOVA
LA CORTE DI ASSISE
sentite l'istanza del Pubblico
Ministero di audizione, in qualità di testimone, di L. B. in relazione
ai soli fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica, e sentite le osservazioni
formulate al riguardo dai difensori;
rilevato che l'art. 197, lett. b), c.p.p. prevede l'incompatibilità con
l'ufficio di testimone per le persone indagate o imputate di un reato collegato
a quello per cui si procede nel caso di collegamento probatorio previsto dall'art.
371, co. 2°, lett. b), c.p.p.;
ritenuto che debba condividersi l'autorevole interpretazione che di tale norma
ha recentemente dato la Corte Costituzionale (v. sent.
n° 294 dell'11 luglio 2000), nel senso che la predetta incompatibilità
"sussiste soltanto nei confronti di coloro che, e per il tempo in cui,
rivestono la qualità di persone imputate o indagate di un reato collegato"
ex art. 371, co. 2°, lett. b), c.p.p. a differenza che nei casi di connessione
di procedimenti ex art. 197, lett. a), c.p.p.;
rilevato che non risulta l'attuale pendenza a carico della B. di un procedimento,
in fase di indagini o di giudizio, per un reato collegato a quelli rubricati
ai capi b) e c) a carico dell'imputato T., soltanto in relazione ai quali il
Pubblico Ministero ha formulato la richiesta istruttoria in esame: ed invero,
dall'esame del provvedimento - esibito a questi soli fini dal P.M. - con cui
la posizione della B. è stata stralciata, il 3 marzo 1997, dagli atti
del più ampio procedimento che la vedeva coinvolta a fianco di T., si
evince per tabulas che l'azione penale è stata esercitata nei
di lei confronti in relazione al solo delitto di cui all'art. 613 c.p. per il
quale ha chiesto ed ottenuto sentenza di applicazione della pena, coincidente
con quello contestato a T. al capo a); nessun'altra ipotesi di reato "residua"
può dunque ulteriormente ritenersi pendere a carico della medesima B.;
ritenuto che il richiesto provvedimento possa essere adottato in questa fase
del dibattimento e nonostante la già disposta audizione della B., con
esito negativo, a norma dell'art. 210 c.p.p.: l'art. 495, ultimo comma, c.p.p.
consente, infatti, la revoca di prove già ammesse e l'ammissione di prove
già revocate, esprimendo un principio generale di fluidità dei
temi istruttori che è del resto coerente con la finalità del processo
penale, costituzionalmente tutelata, di acquisire ogni utile elemento ai fini
della ricerca della verità;
p. q. m.
visto l'art. 495, ultimo comma,
c.p.p.
dispone
l'ammissione di L. B. quale teste in relazione ai soli fatti di cui ai capi
b) e c) della rubrica, ed autorizza il P.M. alla relativa citazione per l'udienza
del 5 ottobre p.v., cui rinvia il dibattimento.
Genova, 28 settembre 2000
Il Giudice Estensore
dott. Massimo Cusatti
Il Presidente
dott. Loris Pirozzi