Giudice
per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia,
Decreto 12 agosto 2000
TRIBUNALE
CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Proc. N. 5218/00 GIP
8547/00 nr
Decreto
di convalida e di sequestro preventivo
art. 321 cpp
IL GIUDICE
Vista la richiesta formulata dal PM e con la quale viene chiesta la convalida del sequestro di cui al verbale 5.08.2000 e l'emissione del decreto di sequestro preventivo nel procedimento in oggetto.
Visti gli atti
Premesso
Nella notte tra il 4 e 5 agosto
2000 la Squadra Mobile della Questura di Perugia ha proceduto al sequestro di
diverse autovetture in quanto mezzi che venivano usati per la consumazione del
reato di favoreggiamento del reato della altrui prostituzione. A tali sequestri
si è proceduto nella ritenuta situazione di necessità e di urgenza
che non consentiva di attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria.
La comunicazione della notizia di reato contenente i vari provvedimenti di sequestro
risulta trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia
dove perveniva il 5.08.2000 alle ore 13.55.
La richiesta di convalida del sequestro e di emissione del decreto di sequestro
preventivo risulta pervenuta a questo ufficio alle ore 13.50 del 7 agosto 2000
per il reato di cui all'art. 3 n. 8 L. 75/58.
In detta richiesta il PM, premesso che dai servizi di osservazione e dalle sommarie
informazioni raccolte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia
risulta che ciascuna delle persone alle quali i mezzi sono stati sequestrati
ha fatto salire in macchina "una prostituta, prelevandola da una pubblica
via, ha percorso un breve tragitto, ha consumato un rapporto sessuale in luogo
appartato e ha riaccompagnato la donna sul luogo di adescamento", ritiene
che detto comportamento integri gli estremi del delitto di favoreggiamento della
prostituzione e sull'assunto che i sequestri sono avvenuti nelle modalità
previste dalla legge chiede la convalida dei sequestri e l'emissione del decreto
di sequestro preventivo delle autovetture ritenendo sussistente il pericolo
che la libera disponibilità delle autovetture sequestrate possa agevolare
la commissione di ulteriori reati e rilevando che in caso di condanna è
possibile la confisca dei veicoli serviti a commettere il reato.
In data 9.08.2000 il PM trasmetteva ulteriore memoria illustrativa.
Osserva
Della memoria illustrativa
trasmessa dal PM in data 9.08.2000 non può tenersi conto ex art. 321
co. 3 bis cpp poiché non pervenuta nel termine ivi previsto.
Viceversa, la richiesta di convalida, pervenuta a quest'ufficio il 7 agosto
2000 alle ore 13.50 e quindi entro le 48 ore richieste dall'art. 321 co. 3 bis
cpp e decorrenti dalla ricezione dei verbali dei sequestri eseguiti ad iniziativa
della polizia giudiziaria, è tempestiva atteso che i verbali di sequestro
risultano pervenuti alla Procura alle 13.55 del 5.08.2000. Inoltre, la circostanza
per la quale i sequestri sono stati eseguiti tra la notte del 4 e del 5 agosto
c.a. evidenzia la condizione di tempestività di cui alla seconda proposizione
del comma 3 bis dell'articolo menzionato.
In relazione a quanto precede la richiesta di convalida va esaminata nel merito.
Le circostanze di tempo e di luogo in cui i sequestri sono stati eseguiti evidenziano
la situazione di urgenza e consentono di ravvisare il presupposto richiesto
dall'art. 321 co. 3 bis cpp prima parte.
I termini entro i quali gli atti sono stati trasmessi e la richiesta di convalida
e di emissione del decreto di sequestro proposta evidenziano, come si è
rilevato, il rispetto delle condizioni al riguardo indicate dalla disposizione
più volte citata.
Per quanto attiene agli altri presupposti inerenti il merito e per i quali i
sequestri sono stati disposti e vengono chiesti unitamente alla convalida, va
osservato quanto segue:
il favoreggiamento della prostituzione è un delitto che tutela l'interesse
statale al rispetto del buon costume e della pubblica moralità, prescindendo
dall'interesse patrimoniale della prostituta che viene considerata solo quale
soggetto passivo del reato stesso e non quale persona offesa (es. Cass. 19.1.82,
Sgrillo). Detto delitto, inoltre, si concreta, sotto il profilo oggettivo in
qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio
della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente
la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo, senza
che abbia rilevanza il movente dell'azione che, pertanto, deve essere ritenuto
ininfluente ai fini della sussistenza del reato (es. Cass 16.10.87, Vaglini).
Per quanto poi attiene alla attività idonea a integrare detto delitto
è stato affermato come sia sufficiente il mettere il proprio appartamento
a disposizione di prostitute per l'esercizio del meretricio reso in tal modo
più agevole (es. Cass. 18.6.87, Bertin). E' stato altresì affermato
che commette il delitto di favoreggiamento l'albergatore che dia ospitalità
per un breve tempo e più volte al gio0rno ad una o più donne accompagnate
da uomini diversi, quando sia evidente che le stesse svolgano attività
di meretricio (es. Cass. 8.7.96, Salerno). Ciò proprio perché
per la configurabilità del reato in oggetto è sufficiente la coscienza
e la volontà di facilitare l'altruii prostituzione (es. Cass. 19.1.82,
Galoppi: in detta pronuncia nell'affermare l'insegnamento ricordato si è
ritenuto sussistente il delitto de quo per avere l'imputato consentito alla
donna di cambiarsi gli abiti nella propria vettura), senza -inoltre- che sia
necessaria un'attività di carattere continuativo, ben potendo il favoreggiamento
essere ravvisato in un solo episodio (Cass. 26.3.84, Annettoni).
Per quanto poi riguarda la particolare situazione per cui si procede va rilevato
come il favoreggiamento della prostituzione è stato ravvisato nel condurre
una donna dedita alla prostituzione in luoghi dove risultino facilitati gli
incontri, offrendole il mezzo per realizzare il suo proposito di prostituirsi
(Cass. 9.2.82, Zacco), nonché nell'accompagnare la donna con la vettura
sul luogo del meretricio ed il porre l'auto a disposizione della donna per il
compimento della sua attività (Cass. 23.1.85, Collegaro).
Le indicazioni ed i principi affermati con costanza dalla S.C. consentono di
ravvisare nei vari nei vari episodi in oggetto, sia pure con le finalità
rilevanti ai fini del sequestro oggetto della richiesta del PM, gli elementi
necessari per la sussistenza del delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Iinfatti, va evidenziato, i rapporti sessuali a pagamento non venivano posti
in essere presso la persona che offriva la prestazione sessuale e tutto quanto
necessario per consentire la prestazione stessa,. Gli indagati, invece, risultano
aver messo a disposizione delle diverse contattate l'automobile di cui avevano
la disponibilità, facilitando ed anzi rendendo possibile, proprio in
virtù della disponibilità dell'automobile, la prestazione a pagamento
che, appunto, risulta essere stata realizzata facendo salire la donna nell'auto,
portando la donna in un luogo appartato e comunque ritenuto idoneo, utilizzando
l'auto medesima per la consumazione del rapporto e riaccompagnando la donna,
sempre con l'auto, sul luogo da dove era stata prelevata e dove poteva continuare
con maggiore facilità a contattare clienti.
Una molteplicità di condotte, quindi, realizzate con l'auto e senza le
quali l'attività di prostituzione non sarebbe stata possibile e, comunque,
non sarebbe stata possibile con la medesima facilità.
Né, si ritiene, può sostenersi che la partecipazione al rapporto
sessuale escluda la ravvisabilità del favoreggiamento. Un tale assunto,
infatti, postulerebbe una scriminante non prevista dal codice o da altre disposizioni
speciali; porrebbe problemi di costituzionalità poiché finirebbe
di fatto col privilegiare che favorisce la prostituzione partecipando al rapporto
rispetto chi la favorisce senza partecipare al rapporto sessuale a pagamento;
si porrebbe in contrasto con la finalità di tutela del bene giuridico
di cui sopra si è detto (cfr. ancora Cass. 19.10.82, Sgrillo).
Peraltro, contro la sostenibilità e condivisibilità di un tale
assunto appare anche sufficiente ricordare il principio, più volte affermato
dalla S.C. per il quale, il movente che determina l'attività di favoreggiamento
è del tutto irrilevante per la sussistenza del favoreggiamento stesso
(es Cass. 11.7.85, Barbato); inoltre è stato chiaramente affermato che
la partecipazione al rapporto sessuale a pagamento "non fa venir meno l'aiuto
concesso alla persona ospitata, ma anzi lo rafforza facilitando l'esercizio
del mestiere.
" (Cass. 26.3.84, Riv. Pen. 1985, 213).
Il delitto di favoreggiamento ravvisabile per quanto si è rilevato è
ravvisabile proprio per l'uso che i vari indagati avrebbero effettuato delle
auto in sequestro e delle quali avevano la disponibilità, evidenzia il
rapporto di pertinenza delle auto stesse ed evidenzia, altresì, che l'ulteriore
disponibilità di tali auto potrebbe agevolare la commissione di altri
fatti-reato.
Sussiste pertanto di cui all'art. 321 co. 1 cpp e sussiste, inoltre, il presupposto
di cui al comma successivo poiché le auto servirono a commettere il reato
ravvisabile secondo quanto si è esposto.
Sulla base di quanto precede vanno accolte le richieste formulate dal PM.
Segue la convalida dei sequestri di cui ai verbali allegati alla comunicazione
della notizia di reato del 5.8.2000 pervenuta alla Procura lo stesso giorno
alle ore 13.55 ed il sequestro preventivo delle auto medesime specificate nel
dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 321 cpp
Su richiesta del PM
Convalida
I sequestri delle auto effettuati dalla Polizia giudiziaria in Perugia nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2000 e di cui ai verbali allegati alla comunicazione della notizia di reato datata 5 agosto 2000 e pervenuta alla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia lo stesso giorno alle ore 13.55.
Dispone
Il sequestro preventivo delle
seguenti auto:
-
-
-
-
Perugia, 12.8.2000
IL GIP
Dott. Giancarlo MASSEI