Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia,
Decreto 12 agosto 2000

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI


Proc. N. 5218/00 GIP
8547/00 nr

Decreto di convalida e di sequestro preventivo
art. 321 cpp

IL GIUDICE

Vista la richiesta formulata dal PM e con la quale viene chiesta la convalida del sequestro di cui al verbale 5.08.2000 e l'emissione del decreto di sequestro preventivo nel procedimento in oggetto.

Visti gli atti

Premesso

Nella notte tra il 4 e 5 agosto 2000 la Squadra Mobile della Questura di Perugia ha proceduto al sequestro di diverse autovetture in quanto mezzi che venivano usati per la consumazione del reato di favoreggiamento del reato della altrui prostituzione. A tali sequestri si è proceduto nella ritenuta situazione di necessità e di urgenza che non consentiva di attendere il provvedimento dell'autorità giudiziaria.
La comunicazione della notizia di reato contenente i vari provvedimenti di sequestro risulta trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia dove perveniva il 5.08.2000 alle ore 13.55.
La richiesta di convalida del sequestro e di emissione del decreto di sequestro preventivo risulta pervenuta a questo ufficio alle ore 13.50 del 7 agosto 2000 per il reato di cui all'art. 3 n. 8 L. 75/58.
In detta richiesta il PM, premesso che dai servizi di osservazione e dalle sommarie informazioni raccolte dal personale della Squadra Mobile della Questura di Perugia risulta che ciascuna delle persone alle quali i mezzi sono stati sequestrati ha fatto salire in macchina "una prostituta, prelevandola da una pubblica via, ha percorso un breve tragitto, ha consumato un rapporto sessuale in luogo appartato e ha riaccompagnato la donna sul luogo di adescamento", ritiene che detto comportamento integri gli estremi del delitto di favoreggiamento della prostituzione e sull'assunto che i sequestri sono avvenuti nelle modalità previste dalla legge chiede la convalida dei sequestri e l'emissione del decreto di sequestro preventivo delle autovetture ritenendo sussistente il pericolo che la libera disponibilità delle autovetture sequestrate possa agevolare la commissione di ulteriori reati e rilevando che in caso di condanna è possibile la confisca dei veicoli serviti a commettere il reato.
In data 9.08.2000 il PM trasmetteva ulteriore memoria illustrativa.

Osserva

Della memoria illustrativa trasmessa dal PM in data 9.08.2000 non può tenersi conto ex art. 321 co. 3 bis cpp poiché non pervenuta nel termine ivi previsto.
Viceversa, la richiesta di convalida, pervenuta a quest'ufficio il 7 agosto 2000 alle ore 13.50 e quindi entro le 48 ore richieste dall'art. 321 co. 3 bis cpp e decorrenti dalla ricezione dei verbali dei sequestri eseguiti ad iniziativa della polizia giudiziaria, è tempestiva atteso che i verbali di sequestro risultano pervenuti alla Procura alle 13.55 del 5.08.2000. Inoltre, la circostanza per la quale i sequestri sono stati eseguiti tra la notte del 4 e del 5 agosto c.a. evidenzia la condizione di tempestività di cui alla seconda proposizione del comma 3 bis dell'articolo menzionato.
In relazione a quanto precede la richiesta di convalida va esaminata nel merito.
Le circostanze di tempo e di luogo in cui i sequestri sono stati eseguiti evidenziano la situazione di urgenza e consentono di ravvisare il presupposto richiesto dall'art. 321 co. 3 bis cpp prima parte.
I termini entro i quali gli atti sono stati trasmessi e la richiesta di convalida e di emissione del decreto di sequestro proposta evidenziano, come si è rilevato, il rispetto delle condizioni al riguardo indicate dalla disposizione più volte citata.
Per quanto attiene agli altri presupposti inerenti il merito e per i quali i sequestri sono stati disposti e vengono chiesti unitamente alla convalida, va osservato quanto segue:
il favoreggiamento della prostituzione è un delitto che tutela l'interesse statale al rispetto del buon costume e della pubblica moralità, prescindendo dall'interesse patrimoniale della prostituta che viene considerata solo quale soggetto passivo del reato stesso e non quale persona offesa (es. Cass. 19.1.82, Sgrillo). Detto delitto, inoltre, si concreta, sotto il profilo oggettivo in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l'esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo, senza che abbia rilevanza il movente dell'azione che, pertanto, deve essere ritenuto ininfluente ai fini della sussistenza del reato (es. Cass 16.10.87, Vaglini).
Per quanto poi attiene alla attività idonea a integrare detto delitto è stato affermato come sia sufficiente il mettere il proprio appartamento a disposizione di prostitute per l'esercizio del meretricio reso in tal modo più agevole (es. Cass. 18.6.87, Bertin). E' stato altresì affermato che commette il delitto di favoreggiamento l'albergatore che dia ospitalità per un breve tempo e più volte al gio0rno ad una o più donne accompagnate da uomini diversi, quando sia evidente che le stesse svolgano attività di meretricio (es. Cass. 8.7.96, Salerno). Ciò proprio perché per la configurabilità del reato in oggetto è sufficiente la coscienza e la volontà di facilitare l'altruii prostituzione (es. Cass. 19.1.82, Galoppi: in detta pronuncia nell'affermare l'insegnamento ricordato si è ritenuto sussistente il delitto de quo per avere l'imputato consentito alla donna di cambiarsi gli abiti nella propria vettura), senza -inoltre- che sia necessaria un'attività di carattere continuativo, ben potendo il favoreggiamento essere ravvisato in un solo episodio (Cass. 26.3.84, Annettoni).
Per quanto poi riguarda la particolare situazione per cui si procede va rilevato come il favoreggiamento della prostituzione è stato ravvisato nel condurre una donna dedita alla prostituzione in luoghi dove risultino facilitati gli incontri, offrendole il mezzo per realizzare il suo proposito di prostituirsi (Cass. 9.2.82, Zacco), nonché nell'accompagnare la donna con la vettura sul luogo del meretricio ed il porre l'auto a disposizione della donna per il compimento della sua attività (Cass. 23.1.85, Collegaro).
Le indicazioni ed i principi affermati con costanza dalla S.C. consentono di ravvisare nei vari nei vari episodi in oggetto, sia pure con le finalità rilevanti ai fini del sequestro oggetto della richiesta del PM, gli elementi necessari per la sussistenza del delitto di favoreggiamento della prostituzione.
Iinfatti, va evidenziato, i rapporti sessuali a pagamento non venivano posti in essere presso la persona che offriva la prestazione sessuale e tutto quanto necessario per consentire la prestazione stessa,. Gli indagati, invece, risultano aver messo a disposizione delle diverse contattate l'automobile di cui avevano la disponibilità, facilitando ed anzi rendendo possibile, proprio in virtù della disponibilità dell'automobile, la prestazione a pagamento che, appunto, risulta essere stata realizzata facendo salire la donna nell'auto, portando la donna in un luogo appartato e comunque ritenuto idoneo, utilizzando l'auto medesima per la consumazione del rapporto e riaccompagnando la donna, sempre con l'auto, sul luogo da dove era stata prelevata e dove poteva continuare con maggiore facilità a contattare clienti.
Una molteplicità di condotte, quindi, realizzate con l'auto e senza le quali l'attività di prostituzione non sarebbe stata possibile e, comunque, non sarebbe stata possibile con la medesima facilità.
Né, si ritiene, può sostenersi che la partecipazione al rapporto sessuale escluda la ravvisabilità del favoreggiamento. Un tale assunto, infatti, postulerebbe una scriminante non prevista dal codice o da altre disposizioni speciali; porrebbe problemi di costituzionalità poiché finirebbe di fatto col privilegiare che favorisce la prostituzione partecipando al rapporto rispetto chi la favorisce senza partecipare al rapporto sessuale a pagamento; si porrebbe in contrasto con la finalità di tutela del bene giuridico di cui sopra si è detto (cfr. ancora Cass. 19.10.82, Sgrillo).
Peraltro, contro la sostenibilità e condivisibilità di un tale assunto appare anche sufficiente ricordare il principio, più volte affermato dalla S.C. per il quale, il movente che determina l'attività di favoreggiamento è del tutto irrilevante per la sussistenza del favoreggiamento stesso (es Cass. 11.7.85, Barbato); inoltre è stato chiaramente affermato che la partecipazione al rapporto sessuale a pagamento "non fa venir meno l'aiuto concesso alla persona ospitata, ma anzi lo rafforza facilitando l'esercizio del mestiere.…" (Cass. 26.3.84, Riv. Pen. 1985, 213).
Il delitto di favoreggiamento ravvisabile per quanto si è rilevato è ravvisabile proprio per l'uso che i vari indagati avrebbero effettuato delle auto in sequestro e delle quali avevano la disponibilità, evidenzia il rapporto di pertinenza delle auto stesse ed evidenzia, altresì, che l'ulteriore disponibilità di tali auto potrebbe agevolare la commissione di altri fatti-reato.
Sussiste pertanto di cui all'art. 321 co. 1 cpp e sussiste, inoltre, il presupposto di cui al comma successivo poiché le auto servirono a commettere il reato ravvisabile secondo quanto si è esposto.
Sulla base di quanto precede vanno accolte le richieste formulate dal PM.
Segue la convalida dei sequestri di cui ai verbali allegati alla comunicazione della notizia di reato del 5.8.2000 pervenuta alla Procura lo stesso giorno alle ore 13.55 ed il sequestro preventivo delle auto medesime specificate nel dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 321 cpp
Su richiesta del PM

Convalida

I sequestri delle auto effettuati dalla Polizia giudiziaria in Perugia nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2000 e di cui ai verbali allegati alla comunicazione della notizia di reato datata 5 agosto 2000 e pervenuta alla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia lo stesso giorno alle ore 13.55.

Dispone

Il sequestro preventivo delle seguenti auto:
-
-
-
-

Perugia, 12.8.2000
IL GIP
Dott. Giancarlo MASSEI

[torna alla primapagina]