Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze
Decreto 22 giugno 2000
TRIBUNALE
DI FIRENZE
SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE
DECRETO
REIEZIONE RICHIESTA DECRETO PENALE Dl CONDANNA
-ART. 459 comma 3°c.p.p.-
II giudice per le indagini
preliminari, considerato:
- che in data 11/5/2000 il pubblico ministero ha formulato richiesta di decreto
penale di condanna nei confronti di MEVIO iscritto nel registro notizie reato
in ordine al delitto di cui all'art. 646 c.p., a seguito della querela proposta
in data 23.7.99 da CAIO;
- che l'art. 459 c.p.p., comma 1, nel nuovo testo di cui all'art. 37 L. 16 dicembre
n. 479, ha introdotto la possibilita' di richiedere ed emettere decreto di condanna
anche nei procedimenti per reati perseguibili a querela ove il querelante non
abbia nella stessa dichiarato di opporvisi;
- che pertanto tale possibilita' concerne solo i procedimenti iniziati a seguito
di atti di querela presentati dopo l'entrata in vigore della L. n. 479, poiche'
l'omissione della dichiarazione di opporsi alla definizione del procedimento
con decreto - omissione condizionante l'adozione del procedimento speciale di
cui si tratta - non aveva alcun significato giuridico negli atti di querela
presentati prima del 2 gennaio 2000;
- che il pubblico ministero sembra implicitamente aderire, in riferimento al
principio "tempus regit actum", alla seguente interpretazione: l'atto
consistente nell'emissione del decreto di condanna per reati perseguibili a
querela e' oggi legittimo in virtu' della nuova norma; per le querele gia proposte
il legislatore del 1999 nulla ha previsto, come ben avrebbe potuto, sul modello
dell'art. 19 Legge n. 205/1999, cosicche' si potrebbe adottare Ia procedura
per decreto senza conoscere Ia volonta del querelante al riguardo;
- che tale interpretazione non sembra da condividere, perche' il decreto di
condanna per i reati perseguibili a querela in tanto e' consentito in quanto
sia preceduto dalla manifestazione tacita di volonta' prevista dalla nuova norma
e perche' la mancata previsione con norma transitoria dell'interpello di chi
ha presentato in querela prima dell'entrata in vigore della Legge n. 479 impedisca
il determinarsi della condizione per fare luogo al procedimento speciale, vale
a dire l'assenso del querelante alla definizione con decreto;
- che conseguentemente il procedimento per decreto nella specie e' inammissibile,
in quanto l'atto di querela e' stato presentato prima che entrasse in vigore
il nuovo testo dell'art. 459 c.p.p e il principio "tempus regit actum"
impone di fare riferimento a quel tempo, per gli effetti giuridici collegati
al contenuto dell'atto medesimo;
P. Q. M.
visto I' art. 459, comma 3°
c.p.p.;
dichiara inammissibile la richiesta e dispone restituirsi gli atti al P.M.
Firenze, 22.6.2000
Iil giudice per le indagini
preliminari
Dr Antonio Banci