Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze
Decreto 22 giugno 2000

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

DECRETO REIEZIONE RICHIESTA DECRETO PENALE Dl CONDANNA
-ART. 459 comma 3°c.p.p.-

II giudice per le indagini preliminari, considerato:
- che in data 11/5/2000 il pubblico ministero ha formulato richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di MEVIO iscritto nel registro notizie reato in ordine al delitto di cui all'art. 646 c.p., a seguito della querela proposta in data 23.7.99 da CAIO;
- che l'art. 459 c.p.p., comma 1, nel nuovo testo di cui all'art. 37 L. 16 dicembre n. 479, ha introdotto la possibilita' di richiedere ed emettere decreto di condanna anche nei procedimenti per reati perseguibili a querela ove il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi;
- che pertanto tale possibilita' concerne solo i procedimenti iniziati a seguito di atti di querela presentati dopo l'entrata in vigore della L. n. 479, poiche' l'omissione della dichiarazione di opporsi alla definizione del procedimento con decreto - omissione condizionante l'adozione del procedimento speciale di cui si tratta - non aveva alcun significato giuridico negli atti di querela presentati prima del 2 gennaio 2000;
- che il pubblico ministero sembra implicitamente aderire, in riferimento al principio "tempus regit actum", alla seguente interpretazione: l'atto consistente nell'emissione del decreto di condanna per reati perseguibili a querela e' oggi legittimo in virtu' della nuova norma; per le querele gia proposte il legislatore del 1999 nulla ha previsto, come ben avrebbe potuto, sul modello dell'art. 19 Legge n. 205/1999, cosicche' si potrebbe adottare Ia procedura per decreto senza conoscere Ia volonta del querelante al riguardo;
- che tale interpretazione non sembra da condividere, perche' il decreto di condanna per i reati perseguibili a querela in tanto e' consentito in quanto sia preceduto dalla manifestazione tacita di volonta' prevista dalla nuova norma e perche' la mancata previsione con norma transitoria dell'interpello di chi ha presentato in querela prima dell'entrata in vigore della Legge n. 479 impedisca il determinarsi della condizione per fare luogo al procedimento speciale, vale a dire l'assenso del querelante alla definizione con decreto;
- che conseguentemente il procedimento per decreto nella specie e' inammissibile, in quanto l'atto di querela e' stato presentato prima che entrasse in vigore il nuovo testo dell'art. 459 c.p.p e il principio "tempus regit actum" impone di fare riferimento a quel tempo, per gli effetti giuridici collegati al contenuto dell'atto medesimo;

P. Q. M.

visto I' art. 459, comma 3° c.p.p.;
dichiara inammissibile la richiesta e dispone restituirsi gli atti al P.M.

Firenze, 22.6.2000

Iil giudice per le indagini preliminari
Dr Antonio Banci

[torna alla primapagina]