Tribunale
di Pisa, in composizione monocratica,
Sentenza 12 giugno - 21 luglio 2000, n. 884
Sent. n. 884/00
n. 245/99 R.G.
n. 628/96 N.R.
n. 559/96 G.I.P.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
DI PISA -sezione penale-
in composizione monocratica
nella persona di:
Dott. DANIA DEL ROSSO
alla pubblica udienza del 12.6.2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di B. D., B.A. e B.L., liberi contumaci
IMPUTATI
del reato di cui agli artt.
110 c.p. e 4 comma 1 lett. d) della legge 7/8/82, n. 516, perché in concorso
tra loro, nella qualità di soci della S.n.c. B.D. & C., utilizzavano
al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto n. 2 fatture emesse
dalla S.r.l. A. con sede in C., relative ad operazioni commerciali inesistenti.
Accertato in San Miniato il 24.6.1996
Le parti hanno concluso come segue: il P.M. ed il difensore congiuntamente concludono per l'assoluzione in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
FATTO e DIRITTO
Con decreto in data 29/9/1999
il G.I.P. presso il Tribunale di Pisa disponeva il rinvio a giudizio di B. D.,
B. A. e B. L., per rispondere, in qualità di soci della s.n.c. B. D.
& C., del reato di utilizzazione di due fatture emesse per operazioni ritenute
inesistenti dalla s.r.l. A., con sede in C.
All'udienza dibattimentale, in via preliminare, il Difensore ed il P.M. chiedevano
il proscioglimento degli imputati per non essere più il fatto previsto
dalla legge come reato.
La fattispecie in esame, già disciplinata dall'art. 4 lett. d) legge
516/82, non è più prevista dalla normativa introdotta con il decr.
legisl. n. 74/2000, che ha abrogato il titolo I della legge 516/82; d'altro
canto, a seguito dell'art. 24 decr. legsl. n. 507/1999, è venuto meno
il principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie.
Quanto al problema della continuità fra la condotta in contestazione
e quella prevista dall'art. 2 decr. 74/2000, va rilevato che tale fattispecie
punisce il comportamento di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, indichi nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi,
avvalendosi di fatture o altri documenti falsi.
Si tratta, quindi, di una condotta nuova e diversa rispetto a quella precedente,
consistente nella indicazione delle fatture false nella dichiarazione annuale,
che rende disomogenee le due fattispecie.
D'altronde, militano a favore della irrilevanza penale della condotta di mera
utilizzazione dei documenti falsi, le argomentazioni contenute nella relazione
governativa al decr. legsl.; questa, affrontando l'interpretazione dell'art.
2 ed il problema di precisare il significato dell'espressione "avvalendosi"
dei documenti ivi previsti, e prendendo atto dell'ampio concetto di "utilizzazione"
elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina, conclude ritenendolo non adattabile
alla nuova figura di reato la quale, testualmente "resta integrata non
dalla mera condotta di utilizzazione, ma da un comportamento successivo e distinto,
quale la presentazione della dichiarazione alla quale, in base alla disciplina
tributaria in vigore, non deve essere allegata alcuna documentazione probatoria".
Appaiono, inoltre, condivisibili i dubbi, nel caso di ritenuta applicabilità
della nuova disciplina, circa il principio di irretroattività della legge
penale, in quanto il soggetto agente sarebbe ritenuto colpevole di una condotta
(la presentazione della dichiarazione fiscale) alla quale non era richiesto
che si estendesse il dolo, ai fini del perfezionamento della fattispecie allora
vigente.
Pare, quindi, da escludere l'ipotesi di successione di leggi penali per un medesimo
fatto, e che la condotta in contestazione non sia più da considerare
come illecito di rilevanza penale.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico
visti gli artt. 129 e 530 c.p.p.
assolve B. D., B. A. e B. L. dall'imputazione loro ascritta, perché il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Fissa in gg. 60 il termine per il deposito della sentenza.
Pisa, 12/6/2000