Tribunale
di Genova, in composizione monocratica,
Sentenza 17 - 25 gennaio 2000, n. 142/00 (*)
Tribunale
di Genova, in composizione monocratica,
Sentenza 13 - 27 giugno 2000, n. 2230/00 (*)
R.G.P.M.
21340/98 dr. Galli
R.G. 925P/99
Sent. 142 del 17.1.2000
Depositata
in cancelleria
oggi 25 gennaio 2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa penale
CONTRO
F.M. nato a _______________
- quale amministratore unico della V.
Libero presente
Imputato
Del reato di
cui all'art. 171 ter lett. C) L. 633/41, perché non avendo concorso nella
duplicazione o riproduzione, deteneva al fine di porre in commercio, 39 compact
disk per play station prive di marchio SIAE.
In Genova, il 21/05/1998.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con decreto di
citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale, F.M. era citato
in giudizio per rispondere del reato in epigrafe. All'udienza fissata per il
dibattimento, dopo l'ammissione delle prove richieste, era sentito, in qualità
di testimone, l'appartenente alla Guardia di Finanza N.R.; quindi, ai sensi
dell'art. 507 c.p.p., era pure sentito il funzionario della SIAE F.O.; infine,
dopo l'esame del giudicabile, le parti formulavano le conclusioni riportate
al verbale di udienza.
Ha riferito il teste che, a seguito di segnalazione al numero telefonico 117
secondo cui alcuni negozi, tra i quali anche quello gestito dall'imputato, noleggiavano
abusivamente compact disk per play station, era stato eseguito un controllo
presso il punto vendita in questione ed erano stati rinvenuti alcuni di tali
oggetti all'interno di custodie prive del bollino della SIAE che erano stati
sottoposti a sequestro. Il teste ha precisato che il materiale sequestrato non
era stato duplicato abusivamente e che il sequestro era stato eseguito per la
mancanza dei bollini SIAE.
Il giudicabile si è difeso sostenendo che il bollino della SIAE è
applicato dai distributori in Italia dei compact disk e che lo stesso viene
applicato, indifferentemente, sulla pellicola esterna che riveste la custodia
del compact disk. A dimostrazione di tale assunto il prevenuto ha esibito diversi
esemplari di compact disk dai quali si è potuto ricavare l'esattezza
di quanto sostenuto dal medesimo. L'imputato ha fornito anche la spiegazione
dell'assenza dei compact disk all'interno delle custodie originali. Egli ha
dichiarato al riguardo che le custodie erano esposte al pubblico per la consultazione
e, conseguentemente, al fine di evitare furti, i dischi erano stati rimossi
e allocati in custodie provvisorie. A prova delle sue affermazioni l'imputato
ha esibito le custodie originali dei dischi sequestrati, molte delle quali con
il bollino della Siae.
Alla luce delle spiegazioni offerte dal prevenuto che appaiono plausibili e
sostenute da prove non contestabili, deve essere esclusa la sussistenza del
reato che è stato contestato e conseguentemente deve essere ordinata
la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
PQM
Visto l'art.
530 c.p.p. assolve F.M. dal reato a lui ascritto perché il fatto non
sussiste.
Ordina la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
Genova, 17/1/2000
Il Giudice
Dr. Giuseppe Dagnino
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE PENALE
I COLLEGIO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Dr. M. LETIZIA CALIFANO
All'udienza del 13 giugno 2000 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nei confronti di: P.F.
Libero presente
IMPUTATO
a) del reato di cui all'art.
171 ter lett. c) L.633/41 perché, non avendo concorso nella duplicazione
o riproduzione, deteneva al fine di porre in commercio 13 compact disk per play
station prove del marchio SIAE.
In Genova il 21 maggio 1998
Recidiva
b) del reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato e comunque ricevuto
gli oggetti di cui al capo a) proveniente da delitto senza avervi concorso.
Accertato in Genova il 21.5.1998
Il P.M. chiede assoluzione
per non aver commesso il fatto e restituzione dei CD in sequestro.
La difesa si associa
alla richiesta del P.M. e chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste
o per non aver commesso il fatto e restituzione dei CD in sequestro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 13/6/2000 veniva tratto a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, P.F. per rispondere del reato ascrittogli in epigrafe; presente l'imputato, esposti dal pm i fatti di causa, ammesse le prove richieste dalle parti, esaminati i testi N.R.-GdF, B.R. nonché l'imputato, sulle conclusioni delle parti veniva emessa sentenza dando lettura del dispositivo.
*******
L'indagine che ha condotto
all'odierno procedimento nasce, come riferito dal teste N., da una segnalazione,
pervenuta al numero 117, relativa ad alcuni negozi, tra cui quello gestito dall'imputato,
che avrebbero messo in vendita abusivamente compact disk. Il teste ha perciò
proceduto ad un controllo presso il punto vendita indicato e, verificata la
presenza di n. 13 cd privi del bollino SIAE, li ha sottoposti a sequestro. Precisava
altresì che i compact erano privi dell'involucro di cellophane e che
il bollino non appariva sull'involucro contenente il cd.
Si è proceduto all'esame del teste B.R., nella sua qualità di
legale rappresentante della Siae, dal quale si è appreso che il produttore
o l'importatore del videogioco appongono il bollino Siae sul prodotto ed è
fatto obbligo di apporlo in maniera tale che risulti visibile; l'apposizione
viene fatta, secondo il teste, nella maggior parte dei casi sulla custodia di
plastica, ed in altri casi sul cellophane che avvolge il prodotto.
L'imputato si è difeso sostenendo che tutti i cd per playstation sequestrati
erano di provenienza lecita, nel senso che non erano frutto di abusiva duplicazione,
e che tutti recavano all'origine il bollino SIAE sul cellophane. Ha spiegato
poi che, dato il loro elevato costo, vi è la necessità di mettere
a disposizione del cliente una copia del cd per la prova di visione e ascolto
e ciò impone l'apertura dell'involucro di cellophane sui quali era apposto
il bollino SIAE.
Il teste B., risentito su tal ultimo punto, ha dichiarato che uno degli involucri
esibiti dall'imputato apparteneva certamente ad uno dei cd in sequestro; ha
spiegato che a seguito di verifica più accurata sarebbe stato in grado
di accertare la corrispondenza anche degli altri involucri esibiti dall'imputato.
Le prove dibattimentali raccolte hanno portato alla dichiarazione di assoluzione
dell'imputato sulla base di varie considerazioni.
Si osservi in primo luogo che la normativa vigente in materia di diritto di
autore, art. 171 ter comma 1 lett. c) L 633/41 inserito nell'art. 17 D.Lvo 685/94,
punisce la condotta di chi pone in vendita supporti privi del contrassegno SIAE
"ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione"; orbene
non vi è alcuna disposizione in merito al luogo ove il contrassegno SIAE
debba essere applicato poiché la legge citata tace sul punto e il relativo
regolamento non è stato ancora emanato.
Risulta pertanto evidente la carenza della normativa in oggetto nel senso che
laddove non sia specificamente previsto il luogo in cui il contrassegno SIAE
debba essere applicato, non può ritenersi integrato il reato qualora,
come nel caso di specie, il contrassegno, per i più vari motivi, non
sia visibile.
A tale conclusione, che si conforma a numerose pronunce della Suprema Corte
(si veda per tutte III Sez. 19/3/98 - imp. Sambataro), si giunge considerando
che l'art. 171 ter cit. legge viene enunciato in termini generali il precetto,
rimandando, per la sua applicabilità, ad altre norme diverse da quella
ed infatti il divieto ivi sancito (relativo a materiale privo di contrassegno
SIAE) deve essere integrato con altre disposizioni di legge (un regolamento)
che non sono mai state emanate.
In carenza di ciò ci si trova di fronte alla concreta inapplicabilità
della norma in tutte quelle situazioni nelle quali sia certa la provenienza
non abusiva della merce, non sia cioè frutto di una illecita duplicazione,
pur se il contrassegno SIAE sia posto in modo non agevolmente verificabile da
chiunque.
Nel caso di specie il teste N. ha dichiarato espressamente di aver proceduto
al sequestro della merce per il solo fatto che i cd, privi di cellophane, non
risultavano essere dotati di contrassegno ed ha precisato che nessuna indagine
è stata compiuta al fine di accertare se tale contrassegno fosse stato
invece apposto sul cellophane, indagine che, come precisato dal teste B. non
risulta particolarmente complessa posto che dal contrassegno presente sul cellophane
si può agevolmente risalire al cd cui esso si riferisce (a mezzo, spiega
il teste, di codice identificativo).
Ed allora in assenza di una precisa normativa che imponga al venditore di apporre
il contrassegno SIAE in un punto preciso del cd, non può ritenersi provata
la responsabilità del P. in relazione al reato contestato, tenuto conto
che l'imputato ha fornito una ragionevole spiegazione circa l'assenza del cellophane
di copertura dei cd ed una volta accertato che il contrassegno viene, il più
delle volte applicato sul cellophane prassi che non può dirsi vietata
dalla legge in assenza di una normativa specifica in materia.
L'imputato deve quindi essere assolto dal reato ascrittogli sub a) perché
il fatto non sussiste. Quanto al reato di ricettazione il proscioglimento per
il reato sub a) impone la stessa conclusione; si rileva peraltro che il reato
di ricettazione non potrebbe in ogni caso ravvisarsi atteso che esso presuppone
l'estraneità dell'imputato alla commissione del reato presupposto.
Deve disporsi, infine, il dissequestro e la restituzione al P. del materiale
in sequestro.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
P.F. dai reati ascrittigli perché i fatti non sussistono.
ORDINA
il dissequestro e la restituzione
al P. dei beni in sequestro.
Genova, 13 giugno 2000
Il Giudice Dr. M. Letizia Califano