Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Cagliari,
Ordinanza 31 maggio 2000

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

Il Giudice dell'udienza preliminare, Dott. Giovanni Laverna all'udienza del 31-5-2000, nel procedimento contro A. V. + 33 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che la formulazione delle imputazioni e le conclusioni del P.M. e dei difensori - nonostante gli accenni fatti dal P.M. - non hanno tenuto conto della necessità imprescindibile di verificare se, per i reati fiscali oggetto del procedimento, siano in concreto prospettabili ipotesi di successione della legge penale nel tempo: ciò, in particolare, relativamente alla fattispecie della emissione e della utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Tale verifica si impone in quanto, con riferimento al delitto di emissione di fatture false, la medesima condotta era prevista come reato dalla legge 516/1982 e lo è ancora in forza dell'art. 8 della legge di riforma (Decreto Legislativo n. 74/2000).
Con riferimento all'utilizzazione di fatture false, invece, l'ipotesi di successione di leggi penali nel tempo non sussiste tra l'art. 4, comma 1° n. 5 o lett. e), Legge 516/1982 e l'art. 2 della legge di riforma, in quanto la fattispecie abrogata sanzionava la mera condotta di utilizzazione di fatture false, inquadrata come attività prodromica rispetto all'evasione o comunque slegata dalle ripercussioni sulle dichiarazioni fiscali dell'utilizzazione delle fatture false. Deve invece essere riconosciuta una successione di leggi penali valutabile ai sensi dell'art. 3, comma 3°, c.p., tra la vecchia fattispecie della frode fiscale (art. 4, comma 1° n. 7 e successivamente lett. f), legge 516/1982) e il nuovo art. 2 della legge di riforma. Infatti, la vecchia fattispecie sulla frode fiscale, nel sanzionare, fra l'altro, la condotta fraudolenta di dissimulazione di componenti positivi o simulazione di componenti negativi del reddito che si riverberasse sulle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, alterandone il risultato in misura rilevante, contemplava una condotta nella quale poteva essere ricompresa, quale modalità attuativa di frode, anche l'utilizzazione di fatture false: ciò sia che si accedesse alla più rigorosa tesi che ammetteva la possibilità di concorso tra il delitto di utilizzazione di fatture e quello di frode fiscale; sia che si accedesse alla più corretta interpretazione che invece ravvisava un'ipotesi di concorso apparente di norme, risolto a favore della frode fiscale n presenza dell'elemento specializzante costituito dalla incidenza rilevante dell'impiego delle fatture false sul risultato del bilancio o delle dichiarazioni fiscali.
Va rilevato, inoltre, che i capi di imputazione concernenti le emissioni e le utilizzazioni di fatture false non tengono conto della natura di reati eventualmente abituali concordemente riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai delitti in esame. La frantumazione degli episodi in contestazione - pur indispensabile al fine di analizzare partitamente i rapporti della Ecosardegna s.r.l. con altri soggetti - ostacola la ricostruzione complessiva delle condotte degli imputati: deve invece essere immediatamente valutabile se - sulla scorta della stessa contestazione - con riferimento ai singoli periodi d'imposta, non sia superata la soglia di minore punibilità prevista dagli artt. 2, comma 3, e 8, comma 3, decreto legislativo n. 74/2000, con la possibilità pertanto di ritenere più favorevole agli imputati la nuova legge e di dichiarare eventualmente la prescrizione dei reati (avuto riguardo alla data, ormai lontana nel tempo, delle fatturazioni asseritamente false), e se comunque, per le ipotesi di utilizzazione delle fatture asseritamente false, queste ultime siano state, e in che misura, tenute presenti la compilazione delle dichiarazioni fiscali.
La riformulazione delle imputazioni nel senso appena precisato si impone anche in virtù delle modifiche normative introdotte con la legge 479/1999: nel prevedere che l'imputazione sia contestata in forma chiara e precisa (art. 417, lett. b, c.p.p.) il legislatore non chiede soltanto che la contestazione sia analitica e sufficientemente descrittiva della condotta e delle norme di legge addebitate all'imputato; chiede altresì che l'imputato sia immediatamente messo in grado di conoscere quali conseguenze di natura sanzionatoria o procedurale possono derivare dall'imputazione. Nel caso in esame, invece, la frammentazione delle condotte degli imputati con l'addebito di più fatturazioni asseritamente false nel contesto di differenti capi d'imputazione- sebbene compiute nel medesimo periodo d'imposta - può indurre in errore in ordine all'eventuale intervento della prescrizione. Inoltre, la riconduzione al delitto di frode fiscale delle condotte di utilizzazione di fatture false che integrino la fattispecie dell'art. 4, comma 1° n. 7 lett. f), legge 516/1982 richiede che l'imputazione menzioni anche gli elementi idonei a rapportare il fatto concreto alla fattispecie legale.
Rilevato peraltro che, ai fini della verifica sulla sussistenza dei presupposti per ricondurre le utilizzazioni di fatture asseritamente false al delitto di frode fiscale ai sensi dell'art. 4, comma 1° n. 7 o lett. f), legge 516/1982, le indagini svolte risultano lacunose, in quanto, eccettuati pochi casi, non sono stati acquisiti agli atti i dati essenziali delle dichiarazioni dei redditi ed IVA delle società o degli imprenditori individuali cui le fatture in questione si riferiscono; pertanto appare necessario disporre nuove indagini finalizzate all'acquisizione di tali dati ed all'accetamento dell'incidenza delle fatture in contestazione sui risultati delle dichiarazioni;
Rilevato che per lo svolgimento di tali indagini appare sufficiente il breve termine di 35 giorni, in quanto i dati da acquisire, se non già in possesso della polizia tributaria, sono agevolmente rilevabili dall'anagrafe tributaria e confrontabili con quelli inseriti nei verbali di contestazione in atti;
Rilevato peraltro che per diversi imputati è possibile giungere prontamente alla decisione, senza necessità di rinviare l'udienza anche per loro;

P.Q.M.

Visto l'art. 18, lettera a), c.p.p., dispone la separazione del procedimento relativamente agli imputati A. V., B. A., C. N., D. G. D., D. S., F. B., G. F., G. M., M. A., M. G. M., P. A., P. G., P. G., T. W., T. N. e T. A.

Visti gli artt. 421 bis e 423 c.p.p., dispone le ulteriori indagini sopra indicate, assegnando per il loro svolgimento, il termine di trentacinque giorni e invita il P.M. a riformulare le imputazioni nei termini precisati in motivazione; fissa la nuova udienza preliminare per il giorno 7 Luglio 2000, ore 9. presso l'aula udienze GUP, Terzo piano, del palazzo di Giustizia, avvertendo le parti.

Cagliari, 31-5-2000

Il Giudice
dott. Giovanni Laverna

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