Tribunale di Genova, Sezione II Penale, Collegio per il Riesame,
Ordinanza 28-30 marzo 2000

N. 29s/00 R.R.

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE II PENALE
COLLEGIO PER IL RIESAME

riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
dott. Maria Teresa RUBINI - Presidente
dott. Nicoletta CARDINO - Giudice rel.
dott. Roberta BOSSI - Giudice

vista l'istanza di riesame proposta in data 17 marzo 2000 nell'interesse di T.P.
avverso il decreto dei P.M, presso il Tribunale di Genova, in data 15 marzo 2000, che ha convalidato il sequestro probatorio di due apparecchi per videogiochi, eseguito il 13 marzo 2000;
udite le conclusioni della difesa;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 28 marzo 2000;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premesso:
- che il 13 marzo 2000 la G.d.F. ha eseguito il sequestro probatorio di due apparecchi per videogiochi di proprietà della ditta "X" s.a.s. di M.F., rinvenuti presso l'esercizio pubblico di cui il T.P. è titolare;
- che i predetti sequestri sono stati convalidati dal P.M. in relazione alle ipotesi di reato di cui agli arti. 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S;
- che a motivo di riesame la difesa deduce l'inefficacia del decreto di convalida per omessa trasmissione degli atti del procedimento, l'assenza del fumus commissi delicti, l'erroneità della contestazione a norma dell'art. 4 l. 401/89, l'insussistenza del fumus per il reato ritenuto, concludendo per l'annullamento del decreto di convalida del sequestro e per la restituzione del compendio

OSSERVA

Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inefficacia del decreto per omessa trasmissione degli atti al Tribunale della Libertà, perché i predetti sono stati tempestivamente inviati tramite il richiamo a quelli trasmessi a seguito di istanze di riesame degli indagati nel proc. n. 4387/98/21 R.G. P.M., in cui si inserisce il sequestro per cui e gravame; tali atti pertanto, tramite il richiamo contenuto nella missiva dell'a.g. procedente, sono entrati a far parte del fascicolo di questo procedimento, e posti a disposizione sia del Collegio che della parte.
A fini di chiarezza espositiva, si richiama in estrema sintesi l'oggetto del procedimento citato.
Lo stesso concerne un gruppo indagato per associazione per delinquere finalizzata all'esercizio del gioco d'azzardo tramite apparecchi da videogioco, opportunamente manipolati e utilizzati in modo da consentire di puntare somme non esigue in giochi caratterizzati dall'alea esclusiva e comunque prevalente, e il conseguimento di vincite in denaro, in violazione dei precetti di cui all'art. 110 T.U.L.P.S., e inoltre alterati in modo da diradare le possibilità di vincita, con conseguente elevato profitto dei collocatori e dei gestori degli apparecchi (si vedano, tra le molte decisioni del Tribunale della Libertà nel predetto procedimento, le ordinanze n. 101/00 e 138/00 R.R.).
Alle predetta associazione sono accusati di partecipare anche i titolari della ditta che ha fornito le apparecchiature in sequestro al T.P.; gli stessi avrebbero appunto fornito, oltre alle c.d. macchinette, le necessarie nozioni tecniche per alterarle nel modo predetto e parte del relativo materiale.
Il sequestro stesso è avvenuto, come si accennava in premessa, in relazione alla fattispecie di gioco d'azzardo (e non in relazione al reato di cui all'art. 4 l. 401/89).
Per quanto attiene il reato in relazione al quale è disposto il vincolo reale, al Tribunale delta Libertà non è concesso di effettuare una verifica approfondita relativamente alla fondatezza nel merito dell'imputazione.
Il Collegio deve sul punto limitarsi alla verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto considerato nel decreto di convalida in una determinata fattispecie di reato (c.d. fumus) e alla verifica in ordine al nesso di inerenza probatoria tra il bene in sequestro e il reato oggetto di indagine, da attuarsi in via meramente ipotetica, perché l'acquisizione che avviene con il sequestro ha appunto lo scopo di consentire successivi accertamenti circa la sussistenza del reato.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass. Sez. III, sent. 8171/97 e 1625/98), per la sussistenza del reato di gioco d'azzardo è necessario che ricorrano sia l'elemento oggettivo dell'aleatorietà assoluta o prevalente, sia il fine soggettivo di lucro.
L'art. 110 T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1 della 1. 425/95, ha poi specificato che gli apparecchi automatici possono anche elargire un premio al giocatore, purché questo consista soltanto nella possibilità di ripetere il gioco sino ad un massimo di dieci volte o nella vincita di una consumazione o di un oggetto di valore economico tanto modesto da escludere comunque il fine di lucro.
Questo Collegio deve pertanto verificare se il provvedimento impugnato sia stato disposto sulla base di elementi concreti che consentano di presumere un utilizzo degli apparecchi per videogiochi in sequestro tale da far ricorrere sia l'elemento dell'aleatorietà, sia lo scopo di lucro, ovvero la violazioni dei parametri previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S..
Il verbale di sequestro redatto dagli operanti si limita a descrivere gli apparecchi come due macchinette video gioco del tipo Lilliput di proprietà della ditta già indicata.
Non è contestato che gli apparecchi in sequestro appartengano a due degli indagati nel citato procedimento (agli atti è un elenco dei locali fomiti dalla ditta "X", ricostruito tramite i riscontri consentiti dal pagamento dei diritti S.I.A.E., in cui compare anche quello del T.).
Nessun altro elemento, peraltro, collega gli apparecchi in questione all'esercizio dell'illecita attività per cui si procede.
In particolare, non è neppure indicato in nessuno degli atti a disposizione del Collegio che tipo di videogioco gli apparecchi consentono di azionare, ed è quindi impossibile accertare se gli stessi, come altri apparecchi del medesimo fornitore, siano destinati effettivamente all'esercizio del gioco d'azzardo; neppure è stato minimamente descritto il funzionamento dell'apparecchio, se esso sia azionabile, per esempio, anche con banconote di grosso taglio (circostanza che di per sé sarebbe illuminante sulla destinazione della "macchinetta"); non è, ancora, stato accertato, per quel che emerge dagli atti, se gli apparecchi fossero attivi e se contenessero denaro.
Il decreto del P.M. che ha convalidato fato di p.g. limitandosi a richiamare il contenuto del relativo verbale, non fornisce ulteriori elementi idonei ad individuare il fumus commissi delicti in relaziono al quale è stato adottato il provvedimento; tale alcuna non è stata colmata nel corso dell'udienza dinanzi a questo Tribunale né risulta allo stato desumibile dagli atti.
Il decreto impugnato deve quindi essere annullato, con le consequenziali pronunce in ordine alla restituzione del bene in sequestro.

P.Q.M.

visto l'art. 324 c.p.p.

ANNULLA

il decreto di convalida del sequestro emesso il 15 marzo 2000 dal P.M. presso il Tribunale di Genova nei confronti di T. P. e di cui in premessa, e per l'effetto

ORDINA

la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro;

MANDA

la Cancelleria per le prescritte comunicazioni, anche al P.M. per l'esecuzione della presente ordinanza.
Genova, 28 marzo 2000

Il Giudice estensore
Nicoletta Cardino

II Presidente
Maria Terese Rubini

Depositato in cancelleria
Oggi 30/3/2000

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