Tribunale
di Genova, Sezione II Penale, Collegio per il Riesame,
Ordinanza 28-30 marzo 2000
N. 29s/00 R.R.
IL TRIBUNALE
DI GENOVA
SEZIONE II PENALE
COLLEGIO PER IL RIESAME
riunito in Camera
di Consiglio nelle persone di
dott. Maria Teresa RUBINI - Presidente
dott. Nicoletta CARDINO - Giudice rel.
dott. Roberta BOSSI - Giudice
vista l'istanza
di riesame proposta in data 17 marzo 2000 nell'interesse di T.P.
avverso il decreto dei P.M, presso il Tribunale di Genova, in data 15 marzo
2000, che ha convalidato il sequestro probatorio di due apparecchi per videogiochi,
eseguito il 13 marzo 2000;
udite le conclusioni della difesa;
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza 28 marzo 2000;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
premesso:
- che il 13 marzo 2000 la G.d.F. ha eseguito il sequestro probatorio di due
apparecchi per videogiochi di proprietà della ditta "X" s.a.s.
di M.F., rinvenuti presso l'esercizio pubblico di cui il T.P. è titolare;
- che i predetti sequestri sono stati convalidati dal P.M. in relazione alle
ipotesi di reato di cui agli arti. 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S;
- che a motivo di riesame la difesa deduce l'inefficacia del decreto di convalida
per omessa trasmissione degli atti del procedimento, l'assenza del fumus commissi
delicti, l'erroneità della contestazione a norma dell'art. 4 l. 401/89,
l'insussistenza del fumus per il reato ritenuto, concludendo per l'annullamento
del decreto di convalida del sequestro e per la restituzione del compendio
OSSERVA
Preliminarmente,
deve rigettarsi l'eccezione di inefficacia del decreto per omessa trasmissione
degli atti al Tribunale della Libertà, perché i predetti sono
stati tempestivamente inviati tramite il richiamo a quelli trasmessi a seguito
di istanze di riesame degli indagati nel proc. n. 4387/98/21 R.G. P.M., in cui
si inserisce il sequestro per cui e gravame; tali atti pertanto, tramite il
richiamo contenuto nella missiva dell'a.g. procedente, sono entrati a far parte
del fascicolo di questo procedimento, e posti a disposizione sia del Collegio
che della parte.
A fini di chiarezza espositiva, si richiama in estrema sintesi l'oggetto del
procedimento citato.
Lo stesso concerne un gruppo indagato per associazione per delinquere finalizzata
all'esercizio del gioco d'azzardo tramite apparecchi da videogioco, opportunamente
manipolati e utilizzati in modo da consentire di puntare somme non esigue in
giochi caratterizzati dall'alea esclusiva e comunque prevalente, e il conseguimento
di vincite in denaro, in violazione dei precetti di cui all'art. 110 T.U.L.P.S.,
e inoltre alterati in modo da diradare le possibilità di vincita, con
conseguente elevato profitto dei collocatori e dei gestori degli apparecchi
(si vedano, tra le molte decisioni del Tribunale della Libertà nel predetto
procedimento, le ordinanze n. 101/00 e 138/00 R.R.).
Alle predetta associazione sono accusati di partecipare anche i titolari della
ditta che ha fornito le apparecchiature in sequestro al T.P.; gli stessi avrebbero
appunto fornito, oltre alle c.d. macchinette, le necessarie nozioni tecniche
per alterarle nel modo predetto e parte del relativo materiale.
Il sequestro stesso è avvenuto, come si accennava in premessa, in relazione
alla fattispecie di gioco d'azzardo (e non in relazione al reato di cui all'art.
4 l. 401/89).
Per quanto attiene il reato in relazione al quale è disposto il vincolo
reale, al Tribunale delta Libertà non è concesso di effettuare
una verifica approfondita relativamente alla fondatezza nel merito dell'imputazione.
Il Collegio deve sul punto limitarsi alla verifica dell'astratta possibilità
di sussumere il fatto considerato nel decreto di convalida in una determinata
fattispecie di reato (c.d. fumus) e alla verifica in ordine al nesso
di inerenza probatoria tra il bene in sequestro e il reato oggetto di indagine,
da attuarsi in via meramente ipotetica, perché l'acquisizione che avviene
con il sequestro ha appunto lo scopo di consentire successivi accertamenti circa
la sussistenza del reato.
Secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (cfr. Cass.
Sez. III, sent. 8171/97 e 1625/98), per la sussistenza del reato di gioco d'azzardo
è necessario che ricorrano sia l'elemento oggettivo dell'aleatorietà
assoluta o prevalente, sia il fine soggettivo di lucro.
L'art. 110 T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 1 della 1. 425/95, ha poi specificato
che gli apparecchi automatici possono anche elargire un premio al giocatore,
purché questo consista soltanto nella possibilità di ripetere
il gioco sino ad un massimo di dieci volte o nella vincita di una consumazione
o di un oggetto di valore economico tanto modesto da escludere comunque il fine
di lucro.
Questo Collegio deve pertanto verificare se il provvedimento impugnato sia stato
disposto sulla base di elementi concreti che consentano di presumere un utilizzo
degli apparecchi per videogiochi in sequestro tale da far ricorrere sia l'elemento
dell'aleatorietà, sia lo scopo di lucro, ovvero la violazioni dei parametri
previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S..
Il verbale di sequestro redatto dagli operanti si limita a descrivere gli apparecchi
come due macchinette video gioco del tipo Lilliput di proprietà della
ditta già indicata.
Non è contestato che gli apparecchi in sequestro appartengano a due degli
indagati nel citato procedimento (agli atti è un elenco dei locali fomiti
dalla ditta "X", ricostruito tramite i riscontri consentiti dal pagamento
dei diritti S.I.A.E., in cui compare anche quello del T.).
Nessun altro elemento, peraltro, collega gli apparecchi in questione all'esercizio
dell'illecita attività per cui si procede.
In particolare, non è neppure indicato in nessuno degli atti a disposizione
del Collegio che tipo di videogioco gli apparecchi consentono di azionare, ed
è quindi impossibile accertare se gli stessi, come altri apparecchi del
medesimo fornitore, siano destinati effettivamente all'esercizio del gioco d'azzardo;
neppure è stato minimamente descritto il funzionamento dell'apparecchio,
se esso sia azionabile, per esempio, anche con banconote di grosso taglio (circostanza
che di per sé sarebbe illuminante sulla destinazione della "macchinetta");
non è, ancora, stato accertato, per quel che emerge dagli atti, se gli
apparecchi fossero attivi e se contenessero denaro.
Il decreto del P.M. che ha convalidato fato di p.g. limitandosi a richiamare
il contenuto del relativo verbale, non fornisce ulteriori elementi idonei ad
individuare il fumus commissi delicti in relaziono al quale è
stato adottato il provvedimento; tale alcuna non è stata colmata nel
corso dell'udienza dinanzi a questo Tribunale né risulta allo stato desumibile
dagli atti.
Il decreto impugnato deve quindi essere annullato, con le consequenziali pronunce
in ordine alla restituzione del bene in sequestro.
P.Q.M.
visto l'art. 324 c.p.p.
ANNULLA
il decreto di convalida del sequestro emesso il 15 marzo 2000 dal P.M. presso il Tribunale di Genova nei confronti di T. P. e di cui in premessa, e per l'effetto
ORDINA
la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro;
MANDA
la Cancelleria
per le prescritte comunicazioni, anche al P.M. per l'esecuzione della presente
ordinanza.
Genova, 28 marzo 2000
Il Giudice estensore
Nicoletta Cardino
II Presidente
Maria Terese Rubini
Depositato in
cancelleria
Oggi 30/3/2000