Tribunale di Varese, Sezione per il Riesame,
Ordinanza 5 maggio 2000

TRIBUNALE DI VARESE

Il tribunale del riesame di Varese, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri magistrati:

1) Dott. Alessandro Lodolini PRESIDENTE
2) Dott.ssa Elena Ceriotti GIUDICE
3) Dott.ssa Oriente Capozzi GIUDICE
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel proc. N. XX/00 R.G.M.C.R.
Sulla richiesta di riesame avanzata dai difensori di P.G. avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso in data 3/4/00 dal P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio;

esaminati gli atti del procedimento pervenuti in data 28/4/00;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale;

OSSERVA

In data 1/4/00, una pattuglia della Guardia di Finanza di Gaggiolo, a seguito di una segnalazione telefonica di un cittadino non identificato, si recava per un controllo presso l'esercizio commerciale denominato "C. del P.".
All'interno del predetto esercizio commerciale constatava la presenza di quattro video poker e di due slot-machine.
Tali videogiochi erano dotati di un dispositivo che permetteva di accumulare una percentuale, nel caso specifico pari al 10% delle somme di denaro giocate nelle singole macchine, al fine di creare un "Jackpot" comune a tutti gli apparecchi che permetteva delle vincite elevate: introducendo lire 10.000 il "Jackpot" aumentava di 100 punti.
Al momento dell'accesso il numeratore collegato al "Jackpot" indicava 191.975 punti, corrispondenti a lire 1.919.975.
I militari sottoponevano pertanto a sequestro probatorio le suddette macchine elettroniche ipotizzando a carico del P. - proprietario dei videogiochi - la violazione degli artt. 110 T.U.L.P.S., 718, 719 comma 2, 721 e 722 c.p.
In data 3/4/00 il P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio convalidava il sequestro operato dalla Guardia di Finanza.
Avverso detto provvedimento in data 28/4/00 proponeva richiesta di riesame la difesa del P., instando per l'annullamento del decreto con il conseguente dissequestro delle macchine elettroniche nonché delle somme di denaro ivi contenute e restituzione delle stesse all'avente diritto.
L'istante eccepiva la mancanza del fumus commissi delicti.
La Procura di Busto Arsizio intende procedere per un fatto di esercizio del gioco di azzardo, ma non indica da quali elementi sia possibile evincere la presenza dei due requisiti che strutturano la fattispecie penale ritenuta violata.
Affinché un gioco possa essere qualificato d'azzardo occorrono due elementi: scopo di lucro e aleatorietà.
Dal verbale delle operazioni di sequestro emerge un quadro indiziario incompleto e insufficiente a suffragare la tesi accusatoria: i militari si soffermano sul cd. "Jackpot", o, meglio, sulla impossibilità di stabilire un effettivo rapporto tra il medesimo "Jackpot" e le modalità premianti erogate dai singoli congegni; affermano altresì apoditticamente che si sarebbero violate le disposizione dell'art. 100 T.U.L.P.S. in quanto la vincita supererebbe il rapporto di 1 a 10 sancito come limite dalla normativa.
Non sono in grado di stabilire il funzionamento in termini di aleatorietà dei singoli videogiochi sequestrati, il rapporto tra punteggio e premio; infine non si è neppure accertato se la vincita fosse ricollegata ad una prova di abilità, ovvero sulla base di qualche altro meccanismo.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la richiesta di riesame avanzata dai difensori di P. T. sia fondata e pertanto meriti accoglimento.
Ed invero, il decreto che convalida il sequestro probatorio deve essere giustificato, per giurisprudenza costante, mediante l'indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e di azione, nonché della normativa che si assume violata.
Nel caso di sequestro di cose pertinenti al reato, il provvedimento deve dare conto delle ragioni che determinano un collegamento tra le cose sottratte alla disponibilità del proprietario e il reato per cui si procede.
"Nel giudizio di riesame del sequestro probatorio incombe al Giudice lo specifico dovere di controllare se il sequestro sia o meno giustificato, cioè di verificare, quando l'atto riguardi "cose pertinenti al reato", la sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze debbano considerarsi in re ipsa, la effettiva possibilità di qualificare "corpo di reato" le cose apprese, accertando la relazione di immediatezza descritta dal secondo comma dell'art. 253 c.p.p. tra esse e l'illecito penale, dando conto dell'esito di tale verifica nella motivazione della sua decisione. Tale ineludibile funzione di garanzia il Giudice deve svolgere "in concreto", e cioè con riferimento alla realtà effettuale, tenendo nella dovuta considerazione le contestazioni difensive ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il ricorso al mezzo di ricerca della prova, secondo la chiara volontà del legislatore il quale ha affidato all'organo collegiale il potere - dovere di sostituirsi all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato con la possibilità di integrarlo o riformarlo al di là di quanto dovuto, con l'unico limite costituito dall'innamissibilità della integrazione sanante di un provvedimento radicalmente nullo, cioè privo degli elementi idonei a consentirne l'individuazione dell'oggetto e del fatto - reato per cui si procede". (Cass. Pen. Sez. II, n. 3513 del 12/6/97)
Orbene, nel caso di specie, nel provvedimento del P.M. si legge solo: "ritenuto che sussistevano i presupposti di legge per il sequestro, trattandosi di cose pertinenti al reato", senza nessun altra specificazione in ordine al rapporto di pertinenza tra le cose sequestrate e il reato ipotizzato a carico del ricorrente.
Né, d'altra parte è possibile integrare il decreto di convalida con il verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza, in quanto anche in esso non viene fatta alcuna menzione del rapporto di pertinenza tra il reato e i videogiochi sequestrati.
Pertanto non è consentito a questo Tribunale esercitare il potere - dovere di sostituirsi all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato con la possibilità di integrarlo, in quanto trattasi di decreto privo della precisa indicazione del rapporto di pertinenza intercorrente tra il reato ivi ipotizzato e le cose sequestrate.
Alla luce di tali considerazioni va pertanto disposto l'annullamento del Decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio in data 3/4/00 e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'art.324 c.p.p.,
accoglie la richiesta di riesame presentata dai difensori dell'indagato e per l'effetto annulla il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in data 3/4/00 dal P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio, disponendo la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Varese, lì 5/5/00

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