Tribunale
di Varese, Sezione per il Riesame,
Ordinanza 5 maggio 2000
TRIBUNALE DI VARESE
Il tribunale del riesame di Varese, riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri magistrati:
1) Dott. Alessandro Lodolini
PRESIDENTE
2) Dott.ssa Elena Ceriotti GIUDICE
3) Dott.ssa Oriente Capozzi GIUDICE
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Nel proc. N. XX/00 R.G.M.C.R.
Sulla richiesta di riesame avanzata dai difensori di P.G. avverso il decreto
di convalida di sequestro probatorio emesso in data 3/4/00 dal P.M. presso il
Tribunale di Busto Arsizio;
esaminati gli atti del procedimento
pervenuti in data 28/4/00;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale;
OSSERVA
In data 1/4/00, una pattuglia
della Guardia di Finanza di Gaggiolo, a seguito di una segnalazione telefonica
di un cittadino non identificato, si recava per un controllo presso l'esercizio
commerciale denominato "C. del P.".
All'interno del predetto esercizio commerciale constatava la presenza di quattro
video poker e di due slot-machine.
Tali videogiochi erano dotati di un dispositivo che permetteva di accumulare
una percentuale, nel caso specifico pari al 10% delle somme di denaro giocate
nelle singole macchine, al fine di creare un "Jackpot" comune a tutti
gli apparecchi che permetteva delle vincite elevate: introducendo lire 10.000
il "Jackpot" aumentava di 100 punti.
Al momento dell'accesso il numeratore collegato al "Jackpot" indicava
191.975 punti, corrispondenti a lire 1.919.975.
I militari sottoponevano pertanto a sequestro probatorio le suddette macchine
elettroniche ipotizzando a carico del P. - proprietario dei videogiochi - la
violazione degli artt. 110 T.U.L.P.S., 718, 719 comma 2, 721 e 722 c.p.
In data 3/4/00 il P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio convalidava il sequestro
operato dalla Guardia di Finanza.
Avverso detto provvedimento in data 28/4/00 proponeva richiesta di riesame la
difesa del P., instando per l'annullamento del decreto con il conseguente dissequestro
delle macchine elettroniche nonché delle somme di denaro ivi contenute
e restituzione delle stesse all'avente diritto.
L'istante eccepiva la mancanza del fumus commissi delicti.
La Procura di Busto Arsizio intende procedere per un fatto di esercizio del
gioco di azzardo, ma non indica da quali elementi sia possibile evincere la
presenza dei due requisiti che strutturano la fattispecie penale ritenuta violata.
Affinché un gioco possa essere qualificato d'azzardo occorrono due elementi:
scopo di lucro e aleatorietà.
Dal verbale delle operazioni di sequestro emerge un quadro indiziario incompleto
e insufficiente a suffragare la tesi accusatoria: i militari si soffermano sul
cd. "Jackpot", o, meglio, sulla impossibilità di stabilire
un effettivo rapporto tra il medesimo "Jackpot" e le modalità
premianti erogate dai singoli congegni; affermano altresì apoditticamente
che si sarebbero violate le disposizione dell'art. 100 T.U.L.P.S. in quanto
la vincita supererebbe il rapporto di 1 a 10 sancito come limite dalla normativa.
Non sono in grado di stabilire il funzionamento in termini di aleatorietà
dei singoli videogiochi sequestrati, il rapporto tra punteggio e premio; infine
non si è neppure accertato se la vincita fosse ricollegata ad una prova
di abilità, ovvero sulla base di qualche altro meccanismo.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la richiesta di riesame avanzata dai
difensori di P. T. sia fondata e pertanto meriti accoglimento.
Ed invero, il decreto che convalida il sequestro probatorio deve essere giustificato,
per giurisprudenza costante, mediante l'indicazione della fattispecie concreta
nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e di azione, nonché della
normativa che si assume violata.
Nel caso di sequestro di cose pertinenti al reato, il provvedimento deve dare
conto delle ragioni che determinano un collegamento tra le cose sottratte alla
disponibilità del proprietario e il reato per cui si procede.
"Nel giudizio di riesame del sequestro probatorio incombe al Giudice lo
specifico dovere di controllare se il sequestro sia o meno giustificato, cioè
di verificare, quando l'atto riguardi "cose pertinenti al reato",
la sussistenza delle esigenze probatorie, ovvero, qualora tali esigenze debbano
considerarsi in re ipsa, la effettiva possibilità di qualificare "corpo
di reato" le cose apprese, accertando la relazione di immediatezza descritta
dal secondo comma dell'art. 253 c.p.p. tra esse e l'illecito penale, dando conto
dell'esito di tale verifica nella motivazione della sua decisione. Tale ineludibile
funzione di garanzia il Giudice deve svolgere "in concreto", e cioè
con riferimento alla realtà effettuale, tenendo nella dovuta considerazione
le contestazioni difensive ed esaminando l'integralità dei presupposti
che legittimano il ricorso al mezzo di ricerca della prova, secondo la chiara
volontà del legislatore il quale ha affidato all'organo collegiale il
potere - dovere di sostituirsi all'autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato con la possibilità di integrarlo o riformarlo al di là
di quanto dovuto, con l'unico limite costituito dall'innamissibilità
della integrazione sanante di un provvedimento radicalmente nullo, cioè
privo degli elementi idonei a consentirne l'individuazione dell'oggetto e del
fatto - reato per cui si procede". (Cass. Pen. Sez. II, n. 3513 del 12/6/97)
Orbene, nel caso di specie, nel provvedimento del P.M. si legge solo: "ritenuto
che sussistevano i presupposti di legge per il sequestro, trattandosi di cose
pertinenti al reato", senza nessun altra specificazione in ordine al rapporto
di pertinenza tra le cose sequestrate e il reato ipotizzato a carico del ricorrente.
Né, d'altra parte è possibile integrare il decreto di convalida
con il verbale di sequestro operato dalla Guardia di Finanza, in quanto anche
in esso non viene fatta alcuna menzione del rapporto di pertinenza tra il reato
e i videogiochi sequestrati.
Pertanto non è consentito a questo Tribunale esercitare il potere - dovere
di sostituirsi all'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato
con la possibilità di integrarlo, in quanto trattasi di decreto privo
della precisa indicazione del rapporto di pertinenza intercorrente tra il reato
ivi ipotizzato e le cose sequestrate.
Alla luce di tali considerazioni va pertanto disposto l'annullamento del Decreto
di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di
Busto Arsizio in data 3/4/00 e la restituzione all'avente diritto di quanto
in sequestro.
P.Q.M.
Visto l'art.324 c.p.p.,
accoglie la richiesta di riesame presentata dai difensori dell'indagato e per
l'effetto annulla il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso in
data 3/4/00 dal P.M. presso il Tribunale di Busto Arsizio, disponendo la restituzione
di quanto in sequestro all'avente diritto.
Varese, lì 5/5/00