Tribunale
di Firenze, Sezione I Penale, in composizione collegiale,
Ordinanza 8 maggio 2000
Proc. n. 878/96 R.G.Trib.
TRIBUNALE DI FIRENZE
Il Tribunale
di Firenze - I Sezione penale - in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati
- d.ssa Emma Boncompagni, Presidente
- dr. Giacomo Rocchi, Giudice
- d.ssa Liliana Anselmo, Giudice
sull'eccezione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art.
1 della legge 25/2/2000, n. 35 di conversione con modificazione del decreto
legge 7/1/2000 n. 2 sollevata dalla difesa di G.S., cui si sono associati i
difensori degli altri imputati, rileva quanto segue:
- nel presente dibattimento, apertosi il 30/3/1999, è stata data lettura
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da alcuni imputati
di reato connesso che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere,
con conseguente acquisizione dei relativi verbali al fascicolo del dibattimento;
tali letture ed acquisizioni sono intervenute fino all'udienza del 28/12/1999
nella vigenza dell'art. 513 c.p.p. come interpretato dalla Corte Costituzionale
con la sentenza 361 del 1998, senza che i difensori avessero prestato il consenso
all'utilizzazione delle dichiarazioni stesse;
- nelle udienze successiva, ed in particolare nell'udienza del 3/4/2000, essendosi
avvalsi altri imputati di reato connesso della facoltà di non rispondere,
il Tribunale respingeva la richiesta del P.M. di acquisizione dei verbali delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sulla base del dettato
dell'art. 111 della Costituzione e rilevando che "sulla base di tale
nuova normativa costituzionale, in assenza di una modifica legislativa dell'art.
513 c.p.p., non può più ritenersi attuale l'interpretazione data
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 1998 a detta norma per
cui deve applicarsi il secondo comma dello stesso articolo secondo cui qualora
il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere il giudice
dispone la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle
indagini preliminari solo sull'accordo della parti";
- all'odierna udienza, esaurita l'istruttoria dibattimentale, la difesa dell'imputato
G.S. ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sopra evidenziata,
con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- sulla base del dettato del secondo comma dell'art. 1 della legge 35/2000,
in effetti, i verbali delle dichiarazioni già acquisiti al fascicolo
per il dibattimento alla data di entrata in vigore dell'art. 111 della Costituzione
devono essere oggetto di valutazione da parte del Giudice, sia pure secondo
il criterio di giudizio dettato dalla stessa norma in deroga ai principi di
cui all'art. 192 c.p.p. ("
sono valutate
solo se la loro attendibilità
è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse
modalità"); al contrario, ovviamente, non possono essere oggetto
di valutazione quelle altre dichiarazioni rese da imputati di reato connesso
non acquisite in quanto l'esame degli stessi in dibattimento è intervenuto
successivamente all'entrata in vigore della legge 35 cit.;
- si deve anche premettere che nel presente processo la maggior parte degli
imputati sono chiamati a rispondere del reato di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di truffe oltre che dei reati fine e, pertanto,
si tratta di posizioni strettamente connesse l'une alle altre anche sotto il
profilo probatorio;
- il quadro normativo come sopra delineato comporta, così, una evidente
disparità di trattamento, dal punto di vista della valutazione della
prova della colpevolezza dei vari imputati: in effetti, in conseguenza di un
mero dato temporale - la data in cui i vari imputati ex art. 210 c.p.p. sono
stati esaminati e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere - del
tutto aleatorio, legato a dinamiche organizzative che prescindono dalla volontà
delle parti, è stato acquisito o meno del materiale probatorio che potrà,
quindi, essere o meno valutato per la deliberazione. Di conseguenza può
verificarsi che la posizione di un determinato imputato del reato associativo
possa essere valutata sulla base di dichiarazioni acquisite come sopra, con
la possibilità che la sua responsabilità possa essere accertata
anche in base alle stesse, mentre quella di un altro sia al contrario valutata
diversamente perché le dichiarazioni che lo riguardano non sono state
acquisite al fascicolo per il dibattimento;
- in sostanza ciò che appare assai irragionevole, e quindi dettato in
violazione dell'art. 3 della Costituzione, è che il discrimine tra l'utilizzazione
ai fini decisori dei predetti verbali sia agganciata ad un dato temporale casuale
che cade nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
- a tal proposito, è pur vero che il legislatore costituzionale ha previsto
all'art. 2 della legge costituzionale 23/11/1999 n. 2 la possibilità
per il legislatore ordinario di regolare in via transitoria l'applicazione di
principi del novellato art. 111 della Costituzione, ma lo ha fatto in relazione
ai "procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore",
con ciò intendendo senza dubbio riferirsi a regole uniformi che valessero,
in relazione ad un determinato procedimento penale, per l'intero iter processuale.
Non pare, quindi, illegittimo prevedere che, per i procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della novella costituzionale, il legislatore ordinario
detti un'applicazione attenuata dei nuovi principi costituzionali al fine di
salvaguardare altri interessi costituzionalmente protetti; pare invece, irragionevole
che la norma della legge 35 citata abbia previsto un diverso regime probatorio
nell'ambito della stessa fase processuale di un determinato processo, così
comportando il rischio di un diverso trattamento sanzionatorio di soggetti imputati
del medesimo reato nell'ambito del medesimo processo;
- al contrario non pare che sussista la lamentata violazione dell'art. 24 della
Costituzione, poiché in primo luogo non vi è stata nessuna violazione
del diritto di difesa, integralmente esercitato nel presente processo in relazione
alla fase di formazione della prova e in secondo luogo la norma transitoria
della legge 35 citata attiene esclusivamente alla fase di valutazione della
stessa;
- oltre ad essere non manifestamente infondata, la questione appare, altresì
rilevante: all'esito dell'istruttoria dibattimentale e prima dell'inizio della
discussione finale le parti e il giudice, infatti, devono conoscere quale sia
il materiale probatorio legittimamente utilizzabile per la decisione e le regole
di valutazione dello stesso.
In definitiva l'eccezione pare rilevante e non manifestamente infondata, con
conseguente obbligo per il giudice di sollevare la questione di legittimità
costituzione.
P.Q.M.
Visto l'art.
23 legge 11/3/1953 n. 87,
dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 25/2/2000 n. 35, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui permette l'utilizzazione
e la valutazione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'esame dell'imputato o del suo difensore acquisiti al fascicolo per il dibattimento
prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 23/11/1999;
sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale;
manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente
del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
Firenze, 8/5/2000