Tribunale
di Pistoia, in composizione monocratica,
Ordinanza 18 gennaio 2000
TRIBUNALE DI PISTOIA
ORDINANZA
QUESTIONI PRELIMINARI
- artt. 491 e 549 c.p.p. -
Il Giudice dott. Alessio Scarcella, in camera di consiglio ha pronunciato, a norma dell'art. 491 c.p.p., la seguente
ORDINANZA
nel procedimento penale sopra indicato
CONTRO
1) B.G. + 4 in atti generalizzati
Il Giudice
esaminati gli atti del proc.
pen. sopraindicato;
esaminate le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa degli imputati;
sentite la conclusioni del PM e della difesa delle parti civili costituite,
osserva:
con decreto di citazione a giudizio emesso il 24.11.1999, il PM - sede rinviava
a giudizio gli odierni imputati per il reato di concorso in omicidio colposo.
I relativi decreti di citazione a giudizio venivano notificati per gli imputati
C., L. e V. nel termine di gg. 45 prescritto dal cessato art. 555 co. 3°
c.p.p., non essendo ancora invece decorso il termine di gg. 60 introdotto, quale
termine di comparizione per i procedimenti cc.dd. a citazione diretta dall'art.
552 co. 3° c.p.p. norma introdotta dall'art. 44 della recente legge 16.12.1999
n. 479. Quanto, invece, alla posizione dell'imputato B., risulta che la notifica
del decreto di citazione a giudizio è intervenuta soltanto in data 12.1.2000,
sicché alla data odierna, pur volendo considerare quale termine di comparizione
quello previsto dall'art. 555 co. 3° c.p.p., lo stesso non sarebbe interamente
decorso alla data dell'udienza odierna, originariamente fissata nel d.c. quale
prima udienza di comparizione.
Il PM di udienza ha richiesto che si proceda nella contumacia degli imputati
C. L. e V. e, quanto alla posizione dell'imputato B. si è opposto ad
una eventuale separazione della posizione processuale di quest'ultimo rispetto
a quella degli altri imputati non ricorrendo alcuna delle ipotesi dell'art.
18 c.p.p. ed essendovi, anzi, interesse alla trattazione unitaria del processo
nei confronti di tutti gli imputati, le cui posizioni -anche avuto riguardo
alla contestazione- risultano sostanzialmente inscindibili.
Sulla stessa linea, la difesa di parte civile si è opposta alla separazione
della posizione processuale del B., insistendo -quanto alla posizione processuale
degli altri imputati- che si proceda nella loro contumacia, dovendosi ritenere
che il termine di comparizione di gg. 45 (previsto dalla cessata normativa)
sia quello di cui debba tenersi conto per la verifica della regolarità
della costituzione del rapporto processuale, fornendo all'uopo una lettura della
giurisprudenza di legittimità tale da privare il decreto di citazione
a giudizio di quel carattere propulsivo della procedura, carattere in virtù
del quale la S.C. a SS.UU. (1995) aveva ritenuto di escludere la possibilità
di una mera rinnovazione della notifica del d.c. nel rito pretorile, ritenendo
dovesse trovare applicazione la regola dettata dall'art. 185 co. 3° c.p.p.
Quanto, invece, alla posizione del B., la difesa di parte civile ha chiesto
al giudice la rinnovazione della citazione a giudizio ex art. 143 disp. att.
c.p.p. facendo, sul punto, presente come il mancato rispetto del termine di
comparizione -se rapportato alla vigente disciplina- non comporti per la difesa
dell'imputato alcuna lesione alla propria posizione processuale, ben potendo
infatti l'imputato richiedere di accedere ai riti alternativi, pur volendo ritenere
applicabile il cessato art. 555 c.p.p.
Si è opposta a tali eccezioni la difesa di tutti gli imputati, osservando
-quanto alle posizioni degli imputati C., L. e V.- che il mancato rispetto del
termine di comparizione previsto dal nuovo art. 552 co. 3° c.p.p. sia di
immediata applicazione per il rispetto della regola "tempus regit actum",
ciò che determina una nullità della notificazione del decreto
di citazione a giudizio con conseguente obbligo per il giudice di disporre la
restituzione degli atti al PM senza possibilità di rinnovazione ex art.
143 disp. att. c.p.p. da parte del giudice. Quanto, invece, alla posizione B.,
il difensore di fiducia è comparso ai limitati fini di eccepire la nullità
della notifica del decreto di citazione a giudizio, riportandosi alle conclusioni
di cui alla memoria depositata in udienza ex art. 121 c.p.p. con cui ha in sintesi
richiesto la declaratoria di nullità con trasmissione degli atti al PM
- sede.
Ritiene il Giudice che tutte le eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati
siano meritevoli di accoglimento con conseguente necessità di immediata
declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio
nei confronti di tutti gli imputati e conseguente restituzione degli atti al
PM - sede per il prosieguo.
Sul punto, osserva il giudicante le posizioni processuali degli imputati sono
solo apparentemente diverse, posto che per il solo B. -vigente la cessata disciplina
dell'art. 555 co. 3° c.p.p.- questo giudice avrebbe dovuto dichiarare la
nullità della notifica del d.c. a giudizio per mancato rispetto dell'originario
termine di comparizione di gg. 45 con conseguente restituzione degli atti al
PM.
La novella attuata con la recente legge 16.12.1999 n. 479, entrata in vigore
dopo l'ordinario termine di vacatio legis alla data del 2.1.2000 (in quanto
pubblicata sulla G.U. n. 296 del 18.12.1999), in realtà incide anche
sulle posizioni processuali degli altri tre imputati rendendole omogenee agli
effetti della valida costituzione del rapporto processuale.
Sul punto, sebbene suggestiva, non pare condivisibile la motivazione proposta
dalla difesa della parte civile E.J., fondata in sostanza su una rilettura della
giurisprudenza di legittimità venutasi a formare sotto la vigenza dell'art.
555 co.3° c.p.p.
Ed infatti la richiamata sentenza delle SS.UU. penali (24.3.95, ric. Cirulli)
precisava come l'inosservanza del termine di comparizione di cui all'art. 555
co.3° c.p.p. integrasse una nullità di ordine generale ex art. 178
co.1° lett. c) c.p.p., nullità che - come sottolineato dalla giurisprudenza
- si verifica al momento della notificazione del decreto, posto che se fra il
momento in cui il decreto viene notificato e la data fissata per il giudizio
non intercorre il periodo stabilito di 45 gg., gli effetti complessivi della
citazione non potevano (e non possono) essere prodotti. Non convince, sotto
tale profilo, la tesi della parte civile che nessun effetto negativo per l'imputato
si determinerebbe per l'inosservanza sia del termine previsto dal cessato art.
555 co.3° c.p.p. sia di quello "allungato" di cui all'art. 552
co.3° c.p.p. nuova formulazione, con conseguente possibilità di applicazione
della procedure di rinnovazione della notificazione ex art. 143 disp. att. c.p.p.
In tal senso, osserva il decidente, la disposizione di cui all'art. 143 disp.
att. c.p.p. (la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento,
ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede
il giudice) trovava sì applicazione nel previgente rito c.d. pretorile
(e la trova oggi, senza dubbio, nel rito c.d. monocratico) ma esclusivamente
nelle ipotesi in cui, validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti
per la instaurazione del rapporto processuale, insorga -e solo ai fini della
permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio- la
necessità di ricitare l'imputato. Solo in tal caso, infatti, posta la
validità della citazione, qualora gli atti venissero restituiti al PM
per la rinnovazione che si fosse resa in qualche modo necessaria, si determinerebbe
un'anomala regressione del procedimento pur con la possibilità, oggi
riconosciuta all'imputato dal nuovo art. 555 co.2° c.p.p. di richiedere
riti alternativi.
Se risponde infatti al vero che la rinnovazione della citazione a giudizio non
determinerebbe, nell'attuale disciplina, alcuna violazione del diritto di difesa
dell'imputato ben potendo questi proporre istanze di riti alternativi direttamente
in udienza (ivi compreso il giudizio abbreviato, prima precluso in sede di udienza
di prima comparizione, e consentito solo a seguito di opposizione del d.c. nel
termine di gg. 15 dalla notifica), è altrettanto vero che la disposizione
di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p. non può operare tutte quelle volte
in cui la necessità della rinnovazione della citazione a giudizio derivi
da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini
preliminari al giudizio, come avvenuto nel caso in esame con citazione diretta
a giudizio di tutti gli imputati.
Sotto tale profilo, senza volersi addentrare sull'ulteriore (anche se non prospettata)
questione relativa all'applicabilità al caso in esame della nuova disposizione
di cui all'art. 555 co.3° c.p.p., ritiene il Giudice che la natura di nullità
di ordine generale ex art. 178 co.1° lett. c) c.p.p. -rilevata tempestivamente
ex art. 180 c.p.p. dalla difesa degli imputati- impedisce al Giudice di procedere
direttamente alla rinnovazione della vocatio in iudicium degli imputati, imponendo
invece una declaratoria di nullità cui consegue, a norma dell'art. 185
co.3° c.p.p., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui
è stato compiuto l'atto nullo, con la conseguenza che occorrerà
all'ufficio GUP provvedere eventualmente alla nuova citazione degli imputati,
all'esito dell'udienza preliminare, dovendo il PM -cui gli atti devono essere
restituiti- osservare la nuova procedura trattandosi di reato punito con pena
edittale superiore ai 4 anni non rientrante nella deroga di cui al co.2°
dell'art. 550 c.p.p.
Tale soluzione, si osserva, si impone non solo per la posizione dell'imputato
B. ma per la posizione di tutti gli imputati indistintamente, posto che il nuovo
termine ordinario di comparizione dettato dall'art. 552 co.3° c.p.p. (gg.
60) è efficace dal 2.1.2000, data di entrata in vigore della legge n.
479/99, sicché essendo in corso a quella data i termini processuali per
la comparizione e dovendosi verificare l'esistenza dell'ipotesi di nullità
di ordine generale (qual è quella del mancato rispetto del termine di
comparizione) al momento della notificazione dell'atto rispetto alla data dell'udienza
di comparizione, trova applicazione il principio "tempus regit actum"
di norma regolante la materia della successione di leggi penali di ordine processuale.
In difetto dunque di normativa transitoria ad hoc, la norma processuale di cui
all'art. 552 co. 3 c.p.p. (priva, si osserva, di riflessi sostanziali per l'imputato,
escludendo ciò l'applicazione del principio di cui all'art. 2 c.p.) deve
intendersi come di immediata applicazione, con la doverosa conseguenza per il
giudice di dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione
a giudizio e restituzione degli atti al PM in ossequio della regula iuris dettata
dall'art. 185 co.3° c.p.p.
Visti gli artt. 491, 177 e segg., 549 e segg. c.p.p. come sostituiti dall'art.
44 legge n. 479/99
P.Q.M
Il Giudice, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati
dichiara
la nullità della notificazione dei decreti di citazione a giudizio e, per l'effetto, la restituzione degli atti al PM per le ragioni di cui in parte motiva.
Pistoia lì 18.1.2000
IL GIUDICE
Dr. Alessio Scarcella