Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica,
Ordinanza 18 gennaio 2000

TRIBUNALE DI PISTOIA

ORDINANZA QUESTIONI PRELIMINARI
- artt. 491 e 549 c.p.p. -

Il Giudice dott. Alessio Scarcella, in camera di consiglio ha pronunciato, a norma dell'art. 491 c.p.p., la seguente

ORDINANZA

nel procedimento penale sopra indicato

CONTRO

1) B.G. + 4 in atti generalizzati

Il Giudice

esaminati gli atti del proc. pen. sopraindicato;
esaminate le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa degli imputati;
sentite la conclusioni del PM e della difesa delle parti civili costituite, osserva:
con decreto di citazione a giudizio emesso il 24.11.1999, il PM - sede rinviava a giudizio gli odierni imputati per il reato di concorso in omicidio colposo. I relativi decreti di citazione a giudizio venivano notificati per gli imputati C., L. e V. nel termine di gg. 45 prescritto dal cessato art. 555 co. 3° c.p.p., non essendo ancora invece decorso il termine di gg. 60 introdotto, quale termine di comparizione per i procedimenti cc.dd. a citazione diretta dall'art. 552 co. 3° c.p.p. norma introdotta dall'art. 44 della recente legge 16.12.1999 n. 479. Quanto, invece, alla posizione dell'imputato B., risulta che la notifica del decreto di citazione a giudizio è intervenuta soltanto in data 12.1.2000, sicché alla data odierna, pur volendo considerare quale termine di comparizione quello previsto dall'art. 555 co. 3° c.p.p., lo stesso non sarebbe interamente decorso alla data dell'udienza odierna, originariamente fissata nel d.c. quale prima udienza di comparizione.
Il PM di udienza ha richiesto che si proceda nella contumacia degli imputati C. L. e V. e, quanto alla posizione dell'imputato B. si è opposto ad una eventuale separazione della posizione processuale di quest'ultimo rispetto a quella degli altri imputati non ricorrendo alcuna delle ipotesi dell'art. 18 c.p.p. ed essendovi, anzi, interesse alla trattazione unitaria del processo nei confronti di tutti gli imputati, le cui posizioni -anche avuto riguardo alla contestazione- risultano sostanzialmente inscindibili.
Sulla stessa linea, la difesa di parte civile si è opposta alla separazione della posizione processuale del B., insistendo -quanto alla posizione processuale degli altri imputati- che si proceda nella loro contumacia, dovendosi ritenere che il termine di comparizione di gg. 45 (previsto dalla cessata normativa) sia quello di cui debba tenersi conto per la verifica della regolarità della costituzione del rapporto processuale, fornendo all'uopo una lettura della giurisprudenza di legittimità tale da privare il decreto di citazione a giudizio di quel carattere propulsivo della procedura, carattere in virtù del quale la S.C. a SS.UU. (1995) aveva ritenuto di escludere la possibilità di una mera rinnovazione della notifica del d.c. nel rito pretorile, ritenendo dovesse trovare applicazione la regola dettata dall'art. 185 co. 3° c.p.p. Quanto, invece, alla posizione del B., la difesa di parte civile ha chiesto al giudice la rinnovazione della citazione a giudizio ex art. 143 disp. att. c.p.p. facendo, sul punto, presente come il mancato rispetto del termine di comparizione -se rapportato alla vigente disciplina- non comporti per la difesa dell'imputato alcuna lesione alla propria posizione processuale, ben potendo infatti l'imputato richiedere di accedere ai riti alternativi, pur volendo ritenere applicabile il cessato art. 555 c.p.p.
Si è opposta a tali eccezioni la difesa di tutti gli imputati, osservando -quanto alle posizioni degli imputati C., L. e V.- che il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dal nuovo art. 552 co. 3° c.p.p. sia di immediata applicazione per il rispetto della regola "tempus regit actum", ciò che determina una nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio con conseguente obbligo per il giudice di disporre la restituzione degli atti al PM senza possibilità di rinnovazione ex art. 143 disp. att. c.p.p. da parte del giudice. Quanto, invece, alla posizione B., il difensore di fiducia è comparso ai limitati fini di eccepire la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria depositata in udienza ex art. 121 c.p.p. con cui ha in sintesi richiesto la declaratoria di nullità con trasmissione degli atti al PM - sede.
Ritiene il Giudice che tutte le eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati siano meritevoli di accoglimento con conseguente necessità di immediata declaratoria di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti di tutti gli imputati e conseguente restituzione degli atti al PM - sede per il prosieguo.
Sul punto, osserva il giudicante le posizioni processuali degli imputati sono solo apparentemente diverse, posto che per il solo B. -vigente la cessata disciplina dell'art. 555 co. 3° c.p.p.- questo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della notifica del d.c. a giudizio per mancato rispetto dell'originario termine di comparizione di gg. 45 con conseguente restituzione degli atti al PM.
La novella attuata con la recente legge 16.12.1999 n. 479, entrata in vigore dopo l'ordinario termine di vacatio legis alla data del 2.1.2000 (in quanto pubblicata sulla G.U. n. 296 del 18.12.1999), in realtà incide anche sulle posizioni processuali degli altri tre imputati rendendole omogenee agli effetti della valida costituzione del rapporto processuale.
Sul punto, sebbene suggestiva, non pare condivisibile la motivazione proposta dalla difesa della parte civile E.J., fondata in sostanza su una rilettura della giurisprudenza di legittimità venutasi a formare sotto la vigenza dell'art. 555 co.3° c.p.p.
Ed infatti la richiamata sentenza delle SS.UU. penali (24.3.95, ric. Cirulli) precisava come l'inosservanza del termine di comparizione di cui all'art. 555 co.3° c.p.p. integrasse una nullità di ordine generale ex art. 178 co.1° lett. c) c.p.p., nullità che - come sottolineato dalla giurisprudenza - si verifica al momento della notificazione del decreto, posto che se fra il momento in cui il decreto viene notificato e la data fissata per il giudizio non intercorre il periodo stabilito di 45 gg., gli effetti complessivi della citazione non potevano (e non possono) essere prodotti. Non convince, sotto tale profilo, la tesi della parte civile che nessun effetto negativo per l'imputato si determinerebbe per l'inosservanza sia del termine previsto dal cessato art. 555 co.3° c.p.p. sia di quello "allungato" di cui all'art. 552 co.3° c.p.p. nuova formulazione, con conseguente possibilità di applicazione della procedure di rinnovazione della notificazione ex art. 143 disp. att. c.p.p.
In tal senso, osserva il decidente, la disposizione di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p. (la quale prescrive che, negli atti preliminari al dibattimento, ove occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione, vi provvede il giudice) trovava sì applicazione nel previgente rito c.d. pretorile (e la trova oggi, senza dubbio, nel rito c.d. monocratico) ma esclusivamente nelle ipotesi in cui, validamente e regolarmente compiuti gli atti occorrenti per la instaurazione del rapporto processuale, insorga -e solo ai fini della permanenza della validità dell'ulteriore prosecuzione del giudizio- la necessità di ricitare l'imputato. Solo in tal caso, infatti, posta la validità della citazione, qualora gli atti venissero restituiti al PM per la rinnovazione che si fosse resa in qualche modo necessaria, si determinerebbe un'anomala regressione del procedimento pur con la possibilità, oggi riconosciuta all'imputato dal nuovo art. 555 co.2° c.p.p. di richiedere riti alternativi.
Se risponde infatti al vero che la rinnovazione della citazione a giudizio non determinerebbe, nell'attuale disciplina, alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato ben potendo questi proporre istanze di riti alternativi direttamente in udienza (ivi compreso il giudizio abbreviato, prima precluso in sede di udienza di prima comparizione, e consentito solo a seguito di opposizione del d.c. nel termine di gg. 15 dalla notifica), è altrettanto vero che la disposizione di cui all'art. 143 disp. att. c.p.p. non può operare tutte quelle volte in cui la necessità della rinnovazione della citazione a giudizio derivi da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari al giudizio, come avvenuto nel caso in esame con citazione diretta a giudizio di tutti gli imputati.
Sotto tale profilo, senza volersi addentrare sull'ulteriore (anche se non prospettata) questione relativa all'applicabilità al caso in esame della nuova disposizione di cui all'art. 555 co.3° c.p.p., ritiene il Giudice che la natura di nullità di ordine generale ex art. 178 co.1° lett. c) c.p.p. -rilevata tempestivamente ex art. 180 c.p.p. dalla difesa degli imputati- impedisce al Giudice di procedere direttamente alla rinnovazione della vocatio in iudicium degli imputati, imponendo invece una declaratoria di nullità cui consegue, a norma dell'art. 185 co.3° c.p.p., la regressione del procedimento allo stato e grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, con la conseguenza che occorrerà all'ufficio GUP provvedere eventualmente alla nuova citazione degli imputati, all'esito dell'udienza preliminare, dovendo il PM -cui gli atti devono essere restituiti- osservare la nuova procedura trattandosi di reato punito con pena edittale superiore ai 4 anni non rientrante nella deroga di cui al co.2° dell'art. 550 c.p.p.
Tale soluzione, si osserva, si impone non solo per la posizione dell'imputato B. ma per la posizione di tutti gli imputati indistintamente, posto che il nuovo termine ordinario di comparizione dettato dall'art. 552 co.3° c.p.p. (gg. 60) è efficace dal 2.1.2000, data di entrata in vigore della legge n. 479/99, sicché essendo in corso a quella data i termini processuali per la comparizione e dovendosi verificare l'esistenza dell'ipotesi di nullità di ordine generale (qual è quella del mancato rispetto del termine di comparizione) al momento della notificazione dell'atto rispetto alla data dell'udienza di comparizione, trova applicazione il principio "tempus regit actum" di norma regolante la materia della successione di leggi penali di ordine processuale. In difetto dunque di normativa transitoria ad hoc, la norma processuale di cui all'art. 552 co. 3 c.p.p. (priva, si osserva, di riflessi sostanziali per l'imputato, escludendo ciò l'applicazione del principio di cui all'art. 2 c.p.) deve intendersi come di immediata applicazione, con la doverosa conseguenza per il giudice di dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio e restituzione degli atti al PM in ossequio della regula iuris dettata dall'art. 185 co.3° c.p.p.
Visti gli artt. 491, 177 e segg., 549 e segg. c.p.p. come sostituiti dall'art. 44 legge n. 479/99

P.Q.M

Il Giudice, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati

dichiara

la nullità della notificazione dei decreti di citazione a giudizio e, per l'effetto, la restituzione degli atti al PM per le ragioni di cui in parte motiva.

Pistoia lì 18.1.2000

IL GIUDICE
Dr. Alessio Scarcella

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