Tribunale Civile e Penale della Spezia,
Ordinanza 9 marzo 2000

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - LA SPEZIA


Il Tribunale, composto da:

dott. Vincenzo FARAVINO Presidente
dott. Giulio Cesare CIPOLLETTA Giudice
dott. Alessandro RANALDI Giudice

alla pubblica udienza del 9.3.00 ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

vista la richiesta della difesa di revoca della precedente ordinanza emessa dal Collegio - di accoglimento dell'istanza del PM di lettura ed acquisizione, a norma dell'art. 512 CPP, degli interrogatori resi al PM di Genova e della Spezia in sede di indagini preliminari da B. R. - nel rilievo della intervenuta modifica dettata dalla legge 25.2.2000 n. 35;
vista l'istanza di reiezione formulata dal PM alla richiesta della difesa;
ritenuto che l'art. 512 CPP appare conforme al principio contenuto nell'art. 111 comma 5 Cost., laddove prevede che "la legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva";
ritenuto che il B. risulta evaso dagli arresti domiciliari sin dal 26.9.99 e non reperibile da epoca anteriore a quella in cui venne disposta la citazione da parte del PM, per cui non è in alcun modo possibile, allo stato, ritenere che il medesimo si sia volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (art. 111 comma 4 Cost.), mancando del tutto la prova che il suddetto abbia avuto conoscenza della convocazione per l'esame ex art. 210 CPP nell'odierno processo;
ritenuto che il richiamo formulato dalla difesa alla legge 25.2.2000 n. 35, art. 1 comma 2, è per lo stesso motivo del tutto inconferente, disciplinando esso in via transitoria la valutazione - e non la acquisizione - delle dichiarazioni già acquisite anteriormente al 2 marzo 2000 da chi si sia volontariamente sottratto all'esame;

P.Q.M.

rigetta la richiesta della difesa.

Il Presidente
dott. Vincenzo Faravino

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