Tribunale
Civile e Penale della Spezia,
Ordinanza 9 marzo 2000
TRIBUNALE CIVILE E PENALE - LA SPEZIA
Il Tribunale, composto da:
dott. Vincenzo FARAVINO Presidente
dott. Giulio Cesare CIPOLLETTA Giudice
dott. Alessandro RANALDI Giudice
alla pubblica udienza del 9.3.00 ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
vista la richiesta della difesa
di revoca della precedente ordinanza emessa dal Collegio - di accoglimento dell'istanza
del PM di lettura ed acquisizione, a norma dell'art. 512 CPP, degli interrogatori
resi al PM di Genova e della Spezia in sede di indagini preliminari da B. R.
- nel rilievo della intervenuta modifica dettata dalla legge 25.2.2000 n. 35;
vista l'istanza di reiezione formulata dal PM alla richiesta della difesa;
ritenuto che l'art. 512 CPP appare conforme al principio contenuto nell'art.
111 comma 5 Cost., laddove prevede che "la legge regola i casi in cui la
formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità
di natura oggettiva";
ritenuto che il B. risulta evaso dagli arresti domiciliari sin dal 26.9.99 e
non reperibile da epoca anteriore a quella in cui venne disposta la citazione
da parte del PM, per cui non è in alcun modo possibile, allo stato, ritenere
che il medesimo si sia volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte
dell'imputato o del suo difensore (art. 111 comma 4 Cost.), mancando del tutto
la prova che il suddetto abbia avuto conoscenza della convocazione per l'esame
ex art. 210 CPP nell'odierno processo;
ritenuto che il richiamo formulato dalla difesa alla legge 25.2.2000 n. 35,
art. 1 comma 2, è per lo stesso motivo del tutto inconferente, disciplinando
esso in via transitoria la valutazione - e non la acquisizione - delle dichiarazioni
già acquisite anteriormente al 2 marzo 2000 da chi si sia volontariamente
sottratto all'esame;
P.Q.M.
rigetta la richiesta della difesa.
Il Presidente
dott. Vincenzo Faravino