Tribunale
di Grosseto, in composizione collegiale,
Ordinanza 17 marzo 2000
ORDINANZA
Il Tribunale di Grosseto in composizione collegiale
Dott. Giovanni Puliatti
Dott. Pietro Molino
Dott. Marina Perrelli
pronunziando nel procedimento n.64/97 R.Dib. nei confronti di C. + 23, sulle richieste avanzate dalle parti all'udienza del 10.3.2000, osserva quanto segue.
IN FATTO
1) La difesa degli imputati
P. e F. ha chiesto l'espunzione dal fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni
rese in sede di indagine preliminare dagli imputati di reato connesso M., B.
e V., acquisite in dipendenza del loro esercizio - in sede di testimonianza
- della facoltà di non rispondere ed in conseguenza delle successive
contestazioni effettuate dal Pubblico Ministero.
Motivando la richiesta, il difensore invoca l'applicazione della legge n.35
del 25.2.2000 che ha convertito il decreto legge n.2 del 7.1.2000 - recante
disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art.2 della legge costituzionale
23.11.1999 n.2 - ove si statuisce che, ferma l'applicazione in tutti i processi
dei principi del cd. "giusto processo" di cui al novellato art.111
Costituzione, per quanto concerne i processi in corso, le dichiarazioni rese
da chi si è sempre sottratto liberamente all'interrogatorio dell'imputato
o del suo difensore, "se già acquisite al fascicolo del dibattimento",
possono essere valutate purché suffragate da altri riscontri probatori
altrimenti acquisiti.
Sostiene la difesa che gli emendamenti introdotti dalla legge di conversione
al decreto legge hanno carattere modificativo (piuttosto che innovativo) dell'impianto
normativo del decreto, e pertanto essi esplicano efficacia "ex tunc"
- a decorrere cioè dall'entrata in vigore del decreto medesimo - sicché
le dichiarazioni rese dai sunnominati imputati in procedimento connesso, ancorché
all'epoca legittimamente acquisite in conformità all'allora vigente disciplina
processuale (quella dettata dal decreto legge 2/2000), non potendo oggi trovare
utilizzazione ai fini della decisione alla luce della nuova formulazione, devono
essere estromesse dal fascicolo del dibattimento per sopravvenuta inutilizzabilità.
2) Il Pubblico Ministero si è opposto alla richiesta difensiva, sostenendo
che il tenore complessivo della nuova normativa (legge n.35/2000) induce a ritenere
che gli emendamenti ivi arrecati alla originaria formulazione del decreto legge
n.2/2000 abbiano carattere innovativo, sicché non possono che avere efficacia
"ex nunc", ovvero dalla entrata in vigore della legge medesima; pertanto
le dichiarazioni già acquisite in conformità della disciplina
d'urgenza devono permanere nel fascicolo del dibattimento in quanto legittimamente
utilizzabili ai fini della decisione.
Inoltre, proprio alla luce della novella, il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione
al fascicolo del dibattimento di tutti i verbali di interrogatorio resi dall'imputato
in procedimento connesso Santoro Raffaele, nonché delle lettere a sua
firma allegate ai suddetti verbali: la richiesta è stata motivata sull'assunto
che l'acquisizione dei suddetti verbali era già stata avanzata dall'accusa
e nella sostanza accolta dal Tribunale al momento delle originarie richieste
istruttorie e del contestuale provvedimento giudiziale di ammissione, pur essendosi
allora il Pubblico Ministero riservato nel concreto di indicare e materialmente
produrre i singoli atti volta per volta all'esito delle diverse e molteplici
escussioni testimoniali del S.: giova infatti premettere che il S. è
chiamato a testimoniare più volte in dibattimento sulle posizioni dei
singoli imputati in quanto per la sua complessità l'istruttoria dibattimentale
è stata suddivisa per tronconi individuati dalla comunanza dei soggetti
e delle vicende.
IN DIRITTO
1) E' in discussione nel presente
processo l'applicazione della nuova disciplina di cui alla legge 35/2000 di
conversione del decreto legge 2/2000, normativa che trae origine della nuove
disposizioni costituzionali sul cd. "giusto processo".
Il costituente, come noto, nel prevedere regole volte a garantire un processo
che si svolga in condizioni di effettiva parità tra accusa e difesa e
al fine precipuo di evitare che affermazioni di responsabilità penale
possano derivare da processi nei quali il contraddittorio è concretamente
impedito dalla impossibilità per l'imputato di controinterrogare il proprio
accusatore, ha stabilito che la "colpevolezza dell'imputato non può
essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si
è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato
o del suo difensore" (art.1 legge costituzionale n.2 del 23.11.1999, introduttiva
del nuovo testo dell'art.111 Costituzione).
Il legislatore costituente si è quindi posto il problema della applicazione
dei nuovi principi ai procedimenti penali in corso alla data di entrata di vigore
della nuova disciplina, tanto che l'art.2 della citata legge costituzionale
ne ha delegato la regolazione alla legge ordinaria.
Il governo, ritenuta l'urgenza, come detto ha emanato il citato decreto legge
(2/2000), secondo il quale fino alla data dell'entrata in vigore della legge
che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nel
novellato articolo 111 della Costituzione dovevano trovare applicazione nei
procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale
nei quali non fosse ancora avvenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento;
per quelli a dibattimento già aperto valeva invece il principio secondo
il quale la colpevolezza dell'imputato non poteva essere provata "esclusivamente"
sulla base delle dichiarazioni rese da chi per libera scelta si sottraeva all'esame
in dibattimento.
Il testo legislativo derivante dalla conversione in legge del decreto citato
stravolge radicalmente il principio statuito in via d'urgenza, in quanto, affermando
l'applicazione dei nuovi principi costituzionali per tutti i processi indistintamente
e dunque prescindendo da ogni distinzione tra processi a dibattimento già
aperto o meno, limita per i processi già in corso l'utilizzabilità
probatoria (e dunque il possibile connesso giudizio di colpevolezza) alle dichiarazioni
già presenti - in quanto già in precedenza acquisite - al fascicolo
del dibattimento.
Questa sembra essere - secondo l'opinione del Collegio - l'unica interpretazione
plausibile dell'inciso "se già acquisite al fascicolo del dibattimento",
nel senso che solo i verbali già annessi possono essere utilizzati ai
fini probatori, mentre invece vi è un divieto di utilizzazione - e dunque
di previa acquisizione (non rintracciandosi a questo punto alcuna logica processuale
in una eventuale acquisizione di atti insuscettibili di valutazione e utilizzazione
da parte del giudice) - di quelli che alla data di entrata in vigore della legge
di conversione non hanno ancora trovato ingresso nel fascicolo del dibattimento.
Una diversa interpretazione - che neghi al periodo in esame il carattere di
spartiacque temporale ostativo a future acquisizioni dei verbali de quibus -
appare priva di significato innovativo sia nella logica del sistema che con
riguardo all'iter dei lavori parlamentari che hanno condotto alle modifiche
descritte: è infatti di tutta evidenza che il dibattito parlamentare
relativo alla regolazione dei principi del giusto processo sui procedimenti
in corso si è insistentemente soffermato sulla necessità di individuare
uno spartiacque temporale che consentisse di ribadire, pur con i dovuti accorgimenti,
l'utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate in sede di indagine da
chi si sottrae legittimamente ma volontariamente all'esame, in ossequio all'esigenza
di contemperare in maniera ragionevole i diritti di difesa con il principio
di conservazione (non dispersione) del materiale probatorio.
A dimostrazione dell'assunto sta il testo del decreto originario sopra riportato
(che limitava l'utilizzazione, con il correttivo della non esclusività,
ai dibattimenti già aperti); ancora successivamente, nella fase di conversione,
veniva introdotto un emendamento (approvato dalla Commissione Giustizia della
Camera in data 27.1.2000), che addirittura arretrava la soglia di utilizzabilità
probatoria dei verbali ai processi per i quali era già stata esercitata
l'azione penale.
2) Ciò premesso, ritiene questo Collegio che non possa escludersi che
la legge di conversione confligga sotto un duplice profilo con gli artt.3 e
24 Costituzione.
Per un primo aspetto, infatti, contrasta con il principio di uguaglianza direttamente
sancito dall'art.3 Costituzione e con quello di ragionevolezza dei provvedimenti
legislativi comunque desumibile sul piano interpretativo dalla norma costituzionale
appena richiamata, nonché con il diritto inviolabile alla difesa statuito
dal secondo comma dell'art.24, la stessa previsione contemplata prima nel decreto
legge e poi nella legge di conversione di un regime che diversifichi l'utilizzazione
probatoria (e la preventiva acquisizione) dei verbali di interrogatorio resi
durante le indagini preliminari da imputati in procedimenti connessi, affermandone
l'ammissibilità per i procedimenti in corso e negandola al contrario
per quelli a venire.
Le perplessità sono evidentemente motivate dalla possibile illegittimità
costituzionale di una disparità di trattamento delle posizioni degli
imputati per il solo effetto di un dato processual-temporale quale quello costituito
dalla pendenza del procedimento penale.
E' ben vero che la previsione traduce normativamente quella che sembra essere
stata - come in precedenza ricordato - la principale finalità ispiratrice
dei lavori parlamentari; così come è altrettanto indiscutibile
che sia la stessa legge costituzionale (n.2 del 23.11.1999) a prevedere una
"regolazione" dei principi del giusto processo sui procedimenti in
corso.
Resta tuttavia da dimostrare - ed in tal senso il collegio sottopone la questione
al vaglio del giudice delle leggi - in primis che la "regolazione"
voluta dal legislatore possa legittimamente tradursi in una demarcazione temporale
dell'applicazione dei principi costituzionali e che - ove realmente l'espressione
"regolazione" possa e debba essere intesa in tale accezione - tale
interpretazione, ancorché dettata dall'art.2 della legge costituzionale
non confligga comunque con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini
innanzi alla legge, principio che nel sistema dei valori costituzionali gode
evidentemente di rango e forza prevalente su quello di cui è espressione
la norma costituzionale citata (art.2 legge costituzionale).
Il sospetto di illegittimità esce poi ulteriormente rafforzato con riguardo
alla previsione - quest'ultima contenuta nella sola legge di conversione - di
un discrimine nemmeno ancorato a possibili scansioni processuali in una qualche
misura coerentemente inserite nel sistema (quali appunto la apertura del dibattimento
o ancor prima l'avvenuto esercizio dell'azione penale), ma legato ad un accadimento
processuale del tutto casuale e discrezionale nei tempi, quale è l'acquisizione
dei verbali di interrogatorio resi nelle indagini preliminari da chi si è
poi sottratto all'esame in dibattimento: e ciò in quanto tale acquisizione
non può che avvenire solo e nel momento in cui si esplica concretamente
l'esame della persona e questa dichiari - nell'esercizio delle proprie facoltà
difensive - di avvalersi della facoltà di non rispondere.
Lo spartiacque temporale individuato dalla norma, dunque, appare del tutto aleatorio,
legato a dinamiche dibattimentali ognuna diversa dall'altra: nel processo che
occupa, ad esempio, la scelta di una trattazione istruttoria frazionata per
comunanza di posizioni, produce la paradossale (e, sembra di poter affermare,
iniqua) conseguenza che secondo la logica della novella non potrebbero essere
utilizzati alcuni verbali di interrogatorio che in nulla differiscono da altri
già acquisiti al fascicolo dibattimentale a seguito della dichiarata
sottrazione all'esame da parte di coloro che li hanno resi, se non per il fatto
che non sono stati materialmente acquisiti non essendosi ancora espletato l'ulteriore
esame testimoniale (per le posizioni relative) delle persone suddette.
Vi è di più: è possibile che lo stesso verbale, già
acquisito (e dunque utilizzabile a fini decisori) per le contestazioni mosse
nei confronti dell'imputato in procedimento connesso S. con riferimento alle
dichiarazioni accusatorie da questi rilasciate nei confronti di alcuni imputati
la cui posizione è stata oggetto di istruttoria dibattimentale, non possa
essere ulteriormente acquisito "formalmente" e utilizzato a fini decisori
con riferimento alle ulteriori dichiarazioni accusatorie oggetto dei futuri
programmati esami testimoniali del S. (in ordine alle altre posizioni), nell'ipotesi
in cui l'esaminando persista nel sottrarsi liberamente all'esame.
Non ignora il Tribunale che l'introduzione di modifiche costituzionali di tale
portata pone evidenti problemi di coordinamento con riferimento ai processi
in corso.
La ricordata esigenza di contemperare l'applicazione dei nuovi principi con
la necessità di salvaguardare le attività già compiute
- stante la scelta del legislatore di non intervenire (quanto meno allo stato
del diritto vigente) sulla disciplina del cd. "diritto al silenzio",
quanto piuttosto di diversificare le posizioni di chi si trova ad essere sottoposto
a procedimento penale - presta il fianco a dubbi di costituzionalità
allorché si traduce normativamente nella previsione di un'applicazione
dei nuovi principi legata ad un evento temporale puramente accidentale, privo
cioè di una valenza autonoma giustificativa della dicotomia.
3) In ordine alla rilevanza della questione, osserva il Collegio che la novella
richiamata trova applicazione comunque si decida sulle richieste delle parti.
Qualora infatti si abbracci la tesi difensiva secondo cui la legge di conversione
reca emendamenti di tenore modificativo dell'impianto normativo adottato in
via d'urgenza, i suoi effetti - in conformità al costante insegnamento
giurisprudenziale (per tutte: Cass. Sez. I, sentenza n.7451 del 24.6.1998) -
vanno necessariamente fatti retroagire al momento della entrata in vigore del
decreto legge convertito.
Pertanto, tutti i verbali acquisiti durante il periodo di vigenza del decreto
- ovvero i verbali delle dichiarazioni rese dagli imputati in procedimenti connessi
M., B. e V. - devono reputarsi non più utilizzabili (per inutilizzabilità
sopravvenuta) e come tali da estromettere dal fascicolo del dibattimento.
Ove invece si ritenesse - diversamente opinando - che gli emendamenti arrecati
dalla legge di conversione rivestono carattere radicalmente innovativo (o addirittura
sostitutivo), e dunque sono privi di efficacia retroattiva, la legge di conversione
dovrebbe parimenti trovare applicazione nell'odierno procedimento, ancorché
con riferimento alle istanza della pubblica accusa.
Infatti, la richiesta di acquisire tutti i verbali di interrogatorio resi dall'imputato
in procedimento connesso S., ancorché avanzata al momento delle originarie
richieste istruttorie, non ha invero condotto ad un formale provvedimento e
alla materiale acquisizione dei verbali medesimi nel fascicolo del dibattimento;
peraltro, il S. è stato sentito a testimonianza (ove si è avvalso
della facoltà di non rispondere) solo con riferimento alla posizione
di alcuni imputati, per cui vi è necessità di risentirlo affinché
deponga in ordine alle altre vicende di cui in imputazione, attività
solo al termine della quale (e postulata la rinnovata sottrazione all'esame
e le successive contestazioni del Pubblico Ministero nelle forme indicate dalla
nota sentenza della Corte Costituzionale n.361 del 2.11.1998) potrebbe darsi
luogo alla acquisizione dei verbali nelle parti relative alle dichiarazioni
concernenti le vicende oggetto di esame.
Dunque, l'acquisizione dei verbali (e dei documenti allegati) oggetto della
richiesta del Pubblico Ministero, lungi dall'essere atto processuale già
formalmente avvenuto (fatta salva la materiale allegazione al fascicolo del
dibattimento dei verbali nella loro cartolarità) è attività
che, sebbene iniziata (avendo la parte interessata all'acquisizione formulato
richiesta formale), è ancora da perfezionarsi, ed in tal senso trova
ostacolo nella nuova disciplina della cui legittimità costituzionale
si dubita.
4) Per le considerazioni esposte, va ritenuta la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità dell'art.1 comma 2 Decreto
Legge n.2 del 7.1.2000, per come modificato dalla legge di conversione n.35
del 25.2.2000, nella sua totalità e, in via subordinata, nella parte
in cui limita la valutazione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'esame dell'imputato o del suo difensore, a quelle già acquisite al
fascicolo per il dibattimento, per contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione.
5) Nella consapevolezza della singolarità di una opzione interpretativa
alternativa, il Collegio sottopone inoltre al giudizio della Corte un ulteriore
dubbio di legittimità costituzionale, attinente a norma parimenti da
applicare nel processo che occupa.
La questione muove dalla ipotesi che, ritenuta autonomamente o per monito del
giudice delle leggi la piena conformità al dettato costituzionale della
normativa in precedenza denunciata, questo collegio si trovi dunque a dover
limitare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese in istruttoria preliminare
a quelle già acquisite al fascicolo del dibattimento.
In una tale prospettiva, dovendo comunque statuire sulla richiesta del Pubblico
Ministero, il Tribunale si troverebbe (ed in questo senso la questione pare
rilevante) a dover decidere su una richiesta di acquisizione motivata ai sensi
dell'art.513 c.p.p., norma che a quel punto si profila come inevitabilmente
incompatibile con il regime introdotto dalle nuove disposizioni.
Se mal non si interpreta infatti il quadro normativo di riferimento, la disposizione
contenuta nella succitata norma processuale (art.513 c.p.p.) - per come risultante
dalla interpretazione dettatane dalla Corte Costituzionale nella nota pronuncia
n.361 del 2.11.1998 già richiamata (che ha dichiarato tra le altre l'incostituzionalità
del secondo comma nella parte in cui non prevede che qualora il dichiarante
rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere sui fatti concernenti
la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni,
in mancanza dell'accordo delle parti, alla lettura si applica l'articolo 500
commi 2 bis e 4 c.p.p.) - è tuttora vigente nell'ordinamento; pertanto,
nulla sembra vietare in linea di principio che anche per il futuro possano e
debbano (sussistendone i presupposti) acquisirsi le dichiarazioni di imputati
in procedimenti connessi che rifiutino di sottoporsi all'esame.
Una tale evenienza processuale appare tuttavia in evidente contrasto con le
nuove disposizioni (di cui alla legge di conversione 35/2000), le quali nel
vietare l'utilizzabilità delle suddette dichiarazioni, sembrano logicamente
escluderne la previa acquisizione, posto l'evidente rapporto di interdipendenza
funzionale fra le due attività.
Si profila pertanto come anticipato un ulteriore dubbio di costituzionalità
- come detto in qualche modo subordinato o alternativo alla mancata condivisione
da parte della Consulta del primo sospetto - concernente la incompatibilità
sopravvenuta del vigente articolo 513 c.p.p. con le disposizione di cui alla
legge n.35 del 25.2.2000 (legge, quest'ultima, che potrebbe reputarsi in qualche
modo "prevalente" rispetto alla prima norma in quanto direttamente
applicativa del precetto di cui all'art.111 Costituzione).
6) Su tali premesse, il Tribunale ritiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza
della questione di costituzionalità dell'art.513 c.p.p. per conflitto
con l'art.111 Costituzione, del quale la legge 35/2000 costituisce concreta
attuazione.
P. Q. M.
Il Tribunale,
visto l'art.23 della legge 11.3.1953 n.87,
ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di
costituzionalità, per contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione:
- dell'intero art.1 comma 2 Decreto Legge n.2 del 7.1.2000, per come modificato
dalla legge di conversione n.35 del 25.2.2000;
ovvero
- dell'art.1 comma 2 Decreto Legge n.2 del 7.1.2000, per come modificato dalla
legge di conversione n.35 del 25.2.2000, nella sola parte in cui limita la valutazione
delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato
o del suo difensore, a quelle già acquisite al fascicolo per il dibattimento;
ovvero
- dell'art.513 c.p.p. per conflitto con l'art.111 della Costituzione.
SOSPENDE il processo in corso e MANDA alla Cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Corte Costituzionale e per la notifica della medesima al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Grosseto, 17.3.2000
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Puliatti