Tribunale di Perugia, Sezione Penale,
Ordinanza 28 febbraio 2000

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Perugia in composizione monocratica costituito dal dr. Marco Verola
nel proc. pen. n. ________contro __________ nato a __________il _____________ elett. dom.to _____________ c/o lo studio del difensore
imputato del reato di cui agli artt. 582, 583, co. 1° n. 2 c.p., art. 635, co. 1° e 2° n. 1 c.p. ed art. 612 c.p.
alla pubblica udienza del 28/02/2000 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che l'imputato ha avanzato richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 224 D.lvo 51/98 e 444 c.p.p.;
- considerato che trattasi di reato punito con pena edittale di entità tale da astrattamente consentire l'accesso al richiesto rito alternativo;
- rilevato che l'art. 446 c.p.p., come riformulato con L. 479/99, entrata in vigore il 2/1/2000, consente, nei procedimenti che transitino per l'udienza preliminare, la formulazione della richiesta di applicazione della pena concordata fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 co. 3 e 422 co. 3, mentre, nella pregressa formulazione, vigente sino al 1/1/2000, ciò era possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;
- rilevato altresì che la normativa transitoria di cui all'art. 224 D. lvo 51/98, introdotta ad evidenti fini deflattivi del carico dibattimentale in conformità con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, amplia la facoltà di accesso al rito alternativo di cui all'art.444 c.p.p. limitatamente ai giudizi di primo grado in corso alla data del 2/6/1999 di efficacia dello stesso D. lvo 51/98;
- considerato che, nel presente processo, il decreto che dispone il giudizio è stato emesso il 22/9/1999, per cui alla data del 2/6/1999, il giudizio di primo grado non era ancora in corso e che, pertanto, la richiesta avanzata sarebbe allo stato inammissibile

OSSERVA

L'imputato è stato rinviato a giudizio il 22/9/99 nella vigenza della pregressa formulazione dell'art. 446 c.p.p. che consentiva la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p. sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e dunque essendo ancora nella titolarità e nella pienezza di tale diritto.
Il 2/1/2000, con l'entrata in vigore della L. 479/99, detto diritto è venuto meno, con conseguente vanificazione della eventuale scelta difensiva, operata dall'imputato fino a quel momento consentitagli dalla legge, di attendere ad esercitarlo sino all'apertura del dibattimento di primo grado, con una compressione ex post dell'intervallo temporale di vigenza, che si è risolta in una imprevedibile soppressione del diritto non ancora esercitato, divenuto non più esercitabile.
Né può trovare applicazione la normativa transitoria di cui all'art. 224 D.lvo 51/98, che, con un orientamento di segno opposto a quello suddetto, addirittura rimette in termini le parti per la formulazione della richiesta ex art. 444 c.p.p., persino nei giudizi giunti ben oltre la soglia dell'apertura del dibattimento, purché pendenti in primo grado alla data di efficacia del citato decreto legislativo, salva la necessaria formulazione della richiesta alla prima udienza successiva a detta data.
Ed invero non può all'evidenza ritenersi sussistere pendenza del "giudizio" prima della emissione del decreto che lo dispone, provvedimento intervenuto solo il 22/9/99 per cui alla data del 2/6/1999, il presente giudizio non era ancora pendente.
Donde la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 D.lvo 51/98 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
In primo luogo per l'evidente ingiustificata disparità di trattamento di situazioni processuali del tutto corrispondenti.
Ed invero il legislatore non ha razionalmente distinto e diversamente disciplinato situazioni processuali diverse in considerazione di esigenze in qualche modo connesse al processo, ma, con la previsione del 2/6/1999 quale dato temporale cui rapportarsi per verificare la pendenza o meno del giudizio in funzione della possibilità di accesso al rito alternativo, ha operato, sulla mera base di un elemento temporale esterno, una ingiustificata disparità di trattamento tra processi pendenti nella fase di giudizio. Anzi detta disparità risulta ulteriormente ingiustificata qualora si consideri che la richiesta di applicazione della pena concordata finisce per essere consentita (dopo che il diritto si era in precedenza esaurito) in processi pervenuti ad inoltrata fase del dibattimento con integrale acquisizione del materiale probatorio e conseguente possibilità di scelta per l'imputato dell'alternativa più conveniente sulla base delle risultanze processuali, ed interdetta invece in dibattimenti ancora da aprire, con riferimento ai quali sino al 2/1/2000 in capo all'imputato ed al P.M. era ancora non consumato il diritto di avanzare richiesta ex art. 444 c.p.p.
In particolare, quanto a quest'ultimo profilo - sopravvenuta soppressione del diritto di richiedere l'applicazione della pena concordata prima del compiersi dell'intervallo processuale di sua vigenza - si profila anche la violazione dell'art. 24 Cost., venendo ad essere improvvisamente preclusa all'imputato una scelta difensiva (comportante una consistente riduzione di pena) che in precedenza gli era riconosciuta, con facoltà di decidere non solo se attivarla ma anche in quale fase, posto che, non determinandosi in tal senso all'udienza preliminare, ne conservava facoltà sino all'apertura del dibattimento di primo grado.
Quanto sopra è evidente frutto di una smagliatura legislativa conseguente al fatto che la norma transitoria di cui all'art. 224 D.lvo 51/98 è entrata in vigore, al pari di altre norma dello stesso decreto sulla istituzione del giudice unico di primo grado, in data 2/6/1999, mentre la normativa sul procedimento innanzi al giudice unico è entrata in vigore il successivo 2/1/2000, in assenza della necessaria riformulazione del disposto dell'art. 224 D.lvo 51/98 e comunque di una normativa transitoria che tenesse in debito conto quanto verificatosi, opportunamente disciplinando il vuoto creatosi con riferimento al periodo dal 2/6/1999 al 2/1/2000.
Ne consegue che appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 D.lvo 51/98, per violazione del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e del diritto di difesa contemplato dall'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del D.lvo 51/98 e sino all'entrata in vigore della L. n. 479/99, sia concesso all'imputato di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444 c.p.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 L. 87/53,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 D.lvo 51/98, per violazione degli artt. 3 e dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del D.lvo 51/98 e sino all'entrata in vigore della L. n. 479/99, sia concessa all'imputato di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Sospende il presente giudizio.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Perugia, 28/2/2000
Il Giudice
Dott. Marco Verola

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