Tribunale
di Perugia, Sezione Penale,
Ordinanza 28 febbraio 2000
TRIBUNALE
DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Perugia in
composizione monocratica costituito dal dr. Marco Verola
nel proc. pen. n. ________contro __________ nato a __________il _____________
elett. dom.to _____________ c/o lo studio del difensore
imputato del reato di cui agli artt. 582, 583, co. 1° n. 2 c.p., art. 635,
co. 1° e 2° n. 1 c.p. ed art. 612 c.p.
alla pubblica udienza del 28/02/2000 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che l'imputato ha
avanzato richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 224 D.lvo 51/98
e 444 c.p.p.;
- considerato che trattasi di reato punito con pena edittale di entità
tale da astrattamente consentire l'accesso al richiesto rito alternativo;
- rilevato che l'art. 446 c.p.p., come riformulato con L. 479/99, entrata in
vigore il 2/1/2000, consente, nei procedimenti che transitino per l'udienza
preliminare, la formulazione della richiesta di applicazione della pena concordata
fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli artt. 421 co. 3 e 422
co. 3, mentre, nella pregressa formulazione, vigente sino al 1/1/2000, ciò
era possibile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado;
- rilevato altresì che la normativa transitoria di cui all'art. 224 D.
lvo 51/98, introdotta ad evidenti fini deflattivi del carico dibattimentale
in conformità con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, amplia la facoltà
di accesso al rito alternativo di cui all'art.444 c.p.p. limitatamente ai giudizi
di primo grado in corso alla data del 2/6/1999 di efficacia dello stesso D.
lvo 51/98;
- considerato che, nel presente processo, il decreto che dispone il giudizio
è stato emesso il 22/9/1999, per cui alla data del 2/6/1999, il giudizio
di primo grado non era ancora in corso e che, pertanto, la richiesta avanzata
sarebbe allo stato inammissibile
OSSERVA
L'imputato è stato
rinviato a giudizio il 22/9/99 nella vigenza della pregressa formulazione dell'art.
446 c.p.p. che consentiva la richiesta di applicazione della pena concordata
ex art. 444 c.p.p. sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado e dunque essendo ancora nella titolarità e nella pienezza di tale
diritto.
Il 2/1/2000, con l'entrata in vigore della L. 479/99, detto diritto è
venuto meno, con conseguente vanificazione della eventuale scelta difensiva,
operata dall'imputato fino a quel momento consentitagli dalla legge, di attendere
ad esercitarlo sino all'apertura del dibattimento di primo grado, con una compressione
ex post dell'intervallo temporale di vigenza, che si è risolta in una
imprevedibile soppressione del diritto non ancora esercitato, divenuto non più
esercitabile.
Né può trovare applicazione la normativa transitoria di cui all'art.
224 D.lvo 51/98, che, con un orientamento di segno opposto a quello suddetto,
addirittura rimette in termini le parti per la formulazione della richiesta
ex art. 444 c.p.p., persino nei giudizi giunti ben oltre la soglia dell'apertura
del dibattimento, purché pendenti in primo grado alla data di efficacia
del citato decreto legislativo, salva la necessaria formulazione della richiesta
alla prima udienza successiva a detta data.
Ed invero non può all'evidenza ritenersi sussistere pendenza del "giudizio"
prima della emissione del decreto che lo dispone, provvedimento intervenuto
solo il 22/9/99 per cui alla data del 2/6/1999, il presente giudizio non era
ancora pendente.
Donde la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 224 D.lvo 51/98 in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
In primo luogo per l'evidente ingiustificata disparità di trattamento
di situazioni processuali del tutto corrispondenti.
Ed invero il legislatore non ha razionalmente distinto e diversamente disciplinato
situazioni processuali diverse in considerazione di esigenze in qualche modo
connesse al processo, ma, con la previsione del 2/6/1999 quale dato temporale
cui rapportarsi per verificare la pendenza o meno del giudizio in funzione della
possibilità di accesso al rito alternativo, ha operato, sulla mera base
di un elemento temporale esterno, una ingiustificata disparità di trattamento
tra processi pendenti nella fase di giudizio. Anzi detta disparità risulta
ulteriormente ingiustificata qualora si consideri che la richiesta di applicazione
della pena concordata finisce per essere consentita (dopo che il diritto si
era in precedenza esaurito) in processi pervenuti ad inoltrata fase del dibattimento
con integrale acquisizione del materiale probatorio e conseguente possibilità
di scelta per l'imputato dell'alternativa più conveniente sulla base
delle risultanze processuali, ed interdetta invece in dibattimenti ancora da
aprire, con riferimento ai quali sino al 2/1/2000 in capo all'imputato ed al
P.M. era ancora non consumato il diritto di avanzare richiesta ex art. 444 c.p.p.
In particolare, quanto a quest'ultimo profilo - sopravvenuta soppressione del
diritto di richiedere l'applicazione della pena concordata prima del compiersi
dell'intervallo processuale di sua vigenza - si profila anche la violazione
dell'art. 24 Cost., venendo ad essere improvvisamente preclusa all'imputato
una scelta difensiva (comportante una consistente riduzione di pena) che in
precedenza gli era riconosciuta, con facoltà di decidere non solo se
attivarla ma anche in quale fase, posto che, non determinandosi in tal senso
all'udienza preliminare, ne conservava facoltà sino all'apertura del
dibattimento di primo grado.
Quanto sopra è evidente frutto di una smagliatura legislativa conseguente
al fatto che la norma transitoria di cui all'art. 224 D.lvo 51/98 è entrata
in vigore, al pari di altre norma dello stesso decreto sulla istituzione del
giudice unico di primo grado, in data 2/6/1999, mentre la normativa sul procedimento
innanzi al giudice unico è entrata in vigore il successivo 2/1/2000,
in assenza della necessaria riformulazione del disposto dell'art. 224 D.lvo
51/98 e comunque di una normativa transitoria che tenesse in debito conto quanto
verificatosi, opportunamente disciplinando il vuoto creatosi con riferimento
al periodo dal 2/6/1999 al 2/1/2000.
Ne consegue che appare rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 224 D.lvo 51/98, per violazione
del principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e del diritto
di difesa contemplato dall'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che, anche nei giudizi di primo grado instaurati successivamente alla
data di efficacia del D.lvo 51/98 e sino all'entrata in vigore della L. n. 479/99,
sia concesso all'imputato di avanzare richiesta di applicazione della pena concordata
ex art. 444 c.p.p.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 L. 87/53,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 224 D.lvo 51/98, per violazione degli artt. 3 e dell'art.
24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei giudizi
di primo grado instaurati successivamente alla data di efficacia del D.lvo 51/98
e sino all'entrata in vigore della L. n. 479/99, sia concessa all'imputato di
avanzare richiesta di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art.
444 c.p.p.
Sospende il presente giudizio.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte Costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata
al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica e della Camera dei Deputati.
Perugia, 28/2/2000
Il Giudice
Dott. Marco Verola